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La tesi dell’azione con effetto doppio è applicabile al vaccino anticovid?
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La coscienza medica

Gli scienziati, non infeudati alle ditte farmaceutiche, insegnano e dimostrano, dopo ricerche di laboratorio, che nei vaccini ci sono anche le cellule di feti abortiti espressamente con aborto procurato (e non accidentalmente per aborto spontaneo) per la confezione del siero vaccinale. Inoltre la loro efficacia è assai dubbia e i pericoli di gravi effetti collaterali sono ammessi da molti ricercatori. Dunque la questione dei vaccini presenta almeno tre problemi di coscienza, di cui il primo è un macigno.

Vi sono centinaia di pubblicazioni scientifiche su questo tema e rimando il lettore a esse, che sono state compendiate in http://www.renovatio21.com del 22 novembre 2020.

Per quanto riguarda il vaccino per il covid/19 i ricercatori insegnano inoltre che esso contiene dei micro organismi i quali possono modificare il comportamento dell’uomo, rendendolo teleguidato come fosse un robot, per cui si pone pure quest’altro problema etico, quello dell’intelligenza artificiale.

La teologia morale

Recentemente, è stato pubblicato uno studio negli Usa, che per risolvere la questione se sia lecito o no farsi vaccinare, applica la dottrina che si studia in teologia morale a) sull’azione con doppio effetto e b) sulla cooperazione solo materiale al peccato formale altrui.

In breve si sostiene che non è lecito fabbricare vaccini con feti abortiti espressamente per la confezione dei sieri vaccinali, ma si afferma che è lecito farsi vaccinare con essi perché sarebbe cooperazione solo materiale (farsi vaccinare) al peccato formale altrui (far abortire le donne per produrre vaccini con i feti abortiti).

a) Azione con doppio effetto

Il problema a) della causa con due effetti e b) della cooperazione materiale al peccato formale altrui è il seguente:

è lecito a) porre un’azione, dalla quale si prevedono seguire due effetti: uno buono o almeno indifferente e l’altro cattivo e quindi b) cooperare solo materialmente all’eventuale peccato fatto da altri?

La teologia morale (cfr. S. Th., I-II, qq. 18-20) insegna che un atto volontario indiretto o in causa è moralmente cattivo, se l’agente prevede almeno confusamente l’effetto cattivo dell’atto buono o indifferente (ad esempio, se bevo prevedo che mi ubriacherò e  che bestemmierò, ora nonostante ciò bevo egualmente e bestemmio anche se stordito senza avere piena avvertenza e deliberato consenso nell’atto di bestemmiare. Ebbene la bestemmia è stata voluta in causa o indirettamente e quindi ho peccato gravemente).

Tuttavia, eccezionalmente, i moralisti aggiungono che ciò può essere lecito, solo purché si verifichino quattro condizioni: 1°) l’atto deve essere buono in sé, se è cattivo è proibito come peccaminoso; 2°) il soggetto operante deve mirare all’effetto buono e non a quello cattivo, ossia deve avere un’intenzione moralmente buona e l’effetto cattivo non deve essere voluto o previsto direttamente, ma solo permesso indirettamente; 3°) i due effetti non debbono essere collegati tra di loro in modo che l’effetto buono (fine) nasca da quello cattivo (mezzo), poiché non si può fare il male per ottenere il bene, il fine buono non giustifica i mezzi cattivi; 4°) vi deve essere una ragione grave, giusta e proporzionata per permettere e non volere l’effetto cattivo.

b) Cooperazione materiale al peccato formale altrui

La cooperazione formale, diretta o positiva al peccato altrui è sempre illecita in sé; la cooperazione materiale, indiretta e negativa può essere lecita a determinate condizioni. Infatti essa non è un’azione in senso stretto, ma un comportamento negativo (silenzio, tolleranza) di fronte al peccato altrui, il non agire non stabilisce alcuna causalità e non comporta alcuna colpa nel male che altri compiono. Essa tuttavia è un’omissione, dunque se vi è un dovere di agire e di parlare allora l’omissione diventa peccato. Essa è lecita solo se si verificano le regole del volontario indiretto o in causa o sulla permissione di effetti cattivi in un atto moralmente buono.

Il volontario indiretto o in causa sussiste quando una cosa non è voluta in sé, ma si permette solo che avvenga; tuttavia se si vuole qualcosa come mezzo al fine (ad esempio l’aborto del feto per curare la madre o per fabbricare un vaccino) l’azione non è lecita. Nel caso in cui l’effetto del volontario in causa sia cattivo, esso viene imputato all’agente, se egli lo ha previsto almeno in confuso (per esempio, Noè che non conosceva gli effetti del vino, non fu colpevole della sua ubriacatura) e se si abbia avuto il potere di ometter la causa (se mi bloccano con la forza e mi fanno bere con la violenza una bottiglia di grappa non sono colpevole dell’ubriacatura).

I moralisti spiegano che nella cooperazione materiale l’azione non è diretta al peccato altrui, ma l’azione del cooperante (farsi vaccinare) è sfruttata dal peccatore (fabbricare vaccini con feti abortiti) a insaputa del cooperante, come pura azione fisica senza alcun consenso morale (per esempio, vendo un coltello a Tizio che con esso ucciderà Caio, senza che io lo avessi previsto; mi faccio vaccinare senza sapere che il vaccino contiene feti abortiti).

Diverso è il caso della cooperazione formale, ma solo implicita, ossia che non è voluta interiormente, ma la si presta fisicamente ed esteriormente anche se l’atto è intrinsecamente cattivo (per esempio l’infermiere che collabora fisicamente col medico a un aborto, anche se non lo approva moralmente e interiormente, pecca; chi sacrifica esteriormente agli idoli, anche se interiormente aborrisce l’idolatria, pecca). Infatti non è mai permesso commettere qualcosa che è peccaminoso in sé, anche se interiormente si dissente.

La divina Rivelazione (II Libro dei Maccabei, VI, 18, ss.) narra il magnifico e attualissimo esempio datoci dal novantenne scriba Eleazaro, versatissimo nelle sacre Scritture, il quale preferì morire piuttosto che fingere soltanto di magiare la carne di porco: infatti quando i Siriaci  gli aprirono la bocca per forzarlo a mangiare carne suina, resisté; siccome i Giudei presenti, che lo amavano, gli dettero della carne pura dicendogli di fingere di mangiare carne suina, egli rispose che non poteva fingere facendo credere di essere diventato pagano e preferì essere martirizzato… ma “dove sono i fratelli Maccabei?” si chiedeva addolorato monsignor Lefebvre dopo la giornata pan-ecumenista di Assisi nell’aprile del 1986.

La cooperazione materiale al peccato formale altrui potrebbe essere lecita, ma essa va ricondotta al volontario indiretto e all’effetto cattivo proveniente da un atto buono. In pratica si deve considerare, se si verificano, tutte e quattro le condizioni che abbiamo visto sopra, poiché solo in questo caso è lecito cooperare materialmente al peccato formale altrui.

Per esempio se affitto una casa a un medico, di cui so che vi praticherà l’aborto, non posso farlo, ma debbo evitare l’effetto cattivo che deriva dall’affittare la mia casa, che sarà utilizzata per la pratica abortiva.

Inoltre se l’atto presenta solo effetti cattivi, è sempre illecito. Ora molti scienziati ritengono che il vaccino anticovid/19 non abbia nessun elemento positivo, ma ne presenti molti, se non tutti, gravemente pericolosi per la salute.

Soluzione del problema

Ora, se si applicano i suddetti principi morali al caso del vaccino anticovid/19 ne risulta che un atto volontario indiretto o in causa è moralmente cattivo, se l’agente prevede almeno confusamente l’effetto cattivo dell’atto buono o indifferente; tuttavia esso può essere lecito, solo purché si verifichino quattro condizioni: 1°) l’atto deve essere buono in sé, se è cattivo è proibito come peccaminoso; 2°) il soggetto operante deve mirare all’effetto buono e non a quello cattivo, ossia deve avere un’intenzione moralmente buona e l’effetto cattivo non deve essere voluto o previsto direttamente ma solo permesso indirettamente; 3°) i due effetti non debbono essere collegati tra di loro in modo che l’effetto buono nasca da quello cattivo, poiché non si può fare il male per ottenere il bene, il fine buono non giustifica i mezzi cattivi; 4°) vi deve essere una ragione grave, giusta e sufficientemente proporzionata per permettere l’effetto cattivo.

Ora, vediamo una a una le quattro condizioni, nel caso del vaccino, tranne la seconda che non è strettamente rilevante per la moralità dell’atto di vaccinazione:

1°) l’atto deve essere buono in sé, se è cattivo è proibito come peccaminoso: inoculare un liquido fatto con feti abortiti esplicitamente per confezionare il vaccino è un atto cattivo. Questa prima condizione, da sola, rende l’atto della vaccinazione immorale e illecito. Inoltre il vaccino anticovid/19 è stato concepito nell’ottica del Transumanesimo, che si propone di creare l’uomo con l’intelligenza artificiale al posto di Dio: “Eritis sicut Dii” (Gen. III, 5). Infine gli effetti collaterali dei vaccini sono molto pericolosi per la salute.

3°) I due effetti non debbono essere collegati tra di loro in modo che l’effetto buono nasca da quello cattivo, poiché non si può fare il male per ottenere il bene, il fine buono non giustifica i mezzi cattivi; ora senza feti abortiti (mezzo) non si ottiene il vaccino e la prevenzione dal covid/19 (fine). Quindi l’effetto presunto buono (prevenzione del covid) viene direttamente da quello cattivo (liquido fatto con feti abortiti). Anche questa condizione, da sola, rende l’atto moralmente cattivo.

4°) Vi deve essere una ragione grave, giusta e sufficientemente proporzionata per permettere l’effetto cattivo (prevenire un virus non è una ragione per permettere l’aborto, il vaccino non è una medicina curativa o salvavita, ma dovrebbe essere pura prevenzione di un’influenza).

Quindi, non si può applicare la causa a doppio effetto alla vaccinazione.

d. Curzio Nitoglia


 
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