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Ulteriori specificazioni contro il «sedevacantismo»
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In continuità con l’articolo «L’autorità papale» di don Nitoglia mi pare opportuno svolgere ulteriori osservazioni intorno alle tesi proposte dal sedevacantismo.

1)
Don Nitoglia ha sostenuto la tesi di Cassiciacum, finché essa aveva possibilità di essere vera. Ora questa possibilità si è esaurita (per i motivi che don Nitoglia espone non solo in quest’ultimo articolo) (1), lasciando intravedere con ancor maggiore chiarezza che la tesi di una «vacanza totale» della Sede Apostolica, non può che portare in un vicolo cieco: una Chiesa privata dell’autorità papale, semplicemente, finirebbe, in quanto le verrebbe a mancare l’unità ed ogni organismo sprovvisto di unità non è più tale, ma decade ad un ammasso amorfo di propri sotto-elementi (quando un animale o un uomo muoiono, ciò che rimane è un ammasso di cellule che non hanno più la capacità di un’interrelazione unitaria e infatti di lì a poco il corpo si decompone).

1.1) Qui non vale obiettare che il vero Capo della Chiesa è Cristo (e che dunque, anche senza un Papa, potrebbe esistere una Chiesa «nascosta», «puramente pneumatica», retta solo da Nostro Signore o dallo Spirito Santo: queste teorie eretiche lasciamole ai protestanti e agli gnostici), poiché è stato Cristo stesso a volere un proprio vicario umano (fino alla fine di questo mondo), senza il quale una visibilità e un’unità manifesta della Chiesa non potrebbero esserci e dunque nemmeno si potrebbe parlare di una Chiesa esistente. Epifania (= manifestazione) ed esistenza infatti nel vero Cristianesimo non possono separarsi, poiché il Cattolicesimo è essenzialmente eSSoterico (con due «s» in derivazione dalla preposizione greca «exo» = fuori, che si contrappone alla preposizione greca «eso» = dentro, da cui deriva il termine «eSoterico» con una sola «s»); ossia, e questo è un punto di un’importanza veramente straordinaria, tutto nella Chiesa è necessariamente espresso in maniera esplicita ed è conoscibile e controllabile da chiunque, così nella dottrina, come nella liturgia e nei sacramenti, al contrario di quanto avviene nelle «gnosi», cioè in quei movimenti variegatissimi di sette e «sapienze» occulte (esoteriche) che sono presenti da sempre nella storia umana. Ciò che è riservato «ai pochi», illuminati dalla luce di un sapere soteriologico (= salvifico) in quanto esoterico (= occulto, cioè nascosto ai più, che vengono regolarmente disprezzati), semplicemente non può essere cristiano, perché Nostro Signore è venuto per tutti (ricchi, poveri, intelligenti, stupidi e ignoranti di ogni razza e nazione, in quanto tutti siamo peccatori e tutti siamo un nulla a confronto di Dio: quale superbia pensare di possedere di fronte all’Infinito in Atto un qualsiasi titolo di merito, che possa dare diritto ad una sapienza «riservata» e negata ad altri!).

Ebbene, lo si noti attentamente, i «sedevacantisti totali» non si rendono conto che l’assenza di un legittimo vicario di Cristo, finirebbe per condannare la Chiesa a divenire gnosi, cioè il proprio opposto; poiché senza il tramite dell’autorità papale, come giustamente afferma don Nitoglia, non può esserci nemmeno unità attuale della Chiesa in Cristo. Proprio perché, ripetiamolo, è lo stesso Cristo a volere il Papa come mezzo necessario all’unità e dunque all’esistenza della Chiesa cattolica stessa, che non potrà mai trasformarsi, pena il proprio annichilimento, in una sorta di «chiesa invisibile».

2) Nel mio articolo dell’estate scorsa, intitolato «Il ‘sedevacantismo’ e la bolla di Paolo IV ‘Cum ex apostolatus officio’», ho dimostrato che in tale bolla il caso specifico di un Papa regolarmente eletto e divenuto, solo successivamente, eretico (in termini tecnici ciò è detto caso di «eresia superveniens», cioè caso di eresia verificatosi solo dopo una valida elezione al Pontificato) non è considerato approfonditamente, anzi, è escluso quasi totalmente dalla trattazione, poiché l’unico passo in cui si fa cenno a tale caso è estremamente generico (semplicemente si dice che un Papa che si dimostrasse «a fide devius» potrebbe legittimamente «essere redarguito»). Papa Paolo IV non si è mai sognato di dire e di pensare che ad un Papa, eventualmente divenuto «a fide devius», si applicasse ipso facto (cioè senza bisogno di alcun atto canonico ufficiale) la decadenza automatica dalla carica (pena, questa, che Paolo IV riserva unicamente alle cariche ecclesiastiche al di sotto del Papato e, invece, a tutti i gradi del potere politico). E tanto meno, dunque, Paolo IV si è sognato di escludere in modo assoluto che un Papa legittimo possa eventualmente errare gravemente dal punto di vista dottrinale (2). Chi sostiene tesi simili, deve aggiungere molto «del suo», cioè deve interpretare ed estendere le parole di Papa Paolo IV ben oltre il limite reale del testo in cui sono state espresse (e quando non si dica esplicitamente che si tratta di proprie personali estensioni, si cade in una forzatura profondamente scorretta del testo e delle intenzioni stesse di Papa Paolo IV).

2.1) In verità Paolo IV condanna alla privazione ipso facto del proprio ufficio, esclusivamente quel Papa che abbia espresso posizioni dottrinali eretiche prima e solo prima di essere divenuto Papa.
Infatti in quel caso si tratterebbe di un’elezione avvenuta de facto, ma invalida de jure, poiché l’eligendo, in quanto eretico (anche se non palesemente riconosciuto come tale), è, secondo Paolo IV, ipso facto già privato di quella carica ecclesiastica, che costituisce elemento necessario per una valida elezione.

3) In sintesi, tre sono i diversi punti di discussione sin qui chiariti: I) Paolo IV ha esplicitamente considerato e normato il caso dei chierici eretici titolari di cariche inferiori al Papato; II) Paolo IV ha considerato e normato il caso di chi sia stato illegittimamente eletto Papa, a causa di un’eresia antecedente all’elezione stessa; III) Paolo IV ha lasciato completamente aperta, sia dal punto di vista dottrinale che da quello disciplinare, la questione riguardante un’eventuale eresia papale di tipo superveniens. Ora, Carlo Alberto Agnoli è ben consapevole di tutto ciò, eppure in un suo breve articolo (3) pretenderebbe dimostrare, tramite un’analisi interna alla struttura del Codex Juris Canonici del 1917, non solo che in esso sia incluso il punto I (e questo va senza dubbio concesso, come vedremo tra poco), bensì anche i punti II e III. Dimostrerò invece che il motivo per cui il punto III non può essere considerato implicito né in quanto detto da Paolo IV, né in quanto statuito esplicitamente dal Codex, costituirà anche la ragione per cui nemmeno il punto II può dirsi, al di là di ogni legittimo dubbio, recepito dal Codex.

3.1) In primo luogo non mi pare ragionevole affermare che un caso del tutto sui generis e avente possibili implicazioni negative di gravità estrema, quale quello del Papa, possa essere risolto sul piano giuridico mediante argomentazioni del tenore di quella espressa da Agnoli, secondo cui, poiché il Canone 108 paragrafo 3 del Codex Juris Canonici del 1917, dando la definizione di «chierico» include in tale categoria anche il Papa (come potrebbe essere altrimenti?), allora pure al Papa vada applicata la disposizione disciplinare del Canone 188 paragrafo 4 (che recepirebbe, secondo Agnoli, quanto infallibilmente stabilito dalla bolla di Paolo IV): «Ogni ufficio rimane vacante per tacita rinuncia ipso facto e senza alcuna dichiarazione, se il chierico pubblicamente si sia allontanato dalla fede cattolica». Se le cose stessero in questi termini, si commetterebbe però lo stesso errore (contro il più elementare buon senso) che avrebbe commesso un vigile fermando un’ambulanza in emergenza, prima che nel codice della strada a favore delle ambulanze fosse inserita un’eccezione alla norma generica che vieta agli autoveicoli di passare gli incroci con il semaforo rosso. Certo, anche l’ambulanza è un autoveicolo, così come il Papa un chierico, ma chi non vedrebbe che si tratta di due tipi di autoveicoli e di chierici che svolgono funzioni essenzialmente diverse (almeno in parte)? Non è dunque illecito pretendere che a funzioni diverse, anzi, uniche (per importanza e specificità) nel caso del Papa, debba corrispondere una regolamentazione giuridica ad hoc.

In altre parole, dato che il Canone 188 paragrafo 4 è compreso nella Sezione I del Codex, che è intitolata «De clericis» in genere, e poiché in esso non compare esplicitamente alcun riferimento alla carica papale, non mi pare legittimo, e tanto meno pacifico, estendere sic et simpliciter la norma alla fattispecie in sé unica del Papato (4); e questo non solo in riferimento al caso non considerato nella bolla di Paolo IV (vedi il suddetto punto III), ma anche in riferimento al caso ivi considerato (vedi il suddetto punto II). E’ invece molto più ragionevole ritenere che si tratti di un caso giuridico non ancora definito (vuoto legislativo), proprio a motivo delle grandi difficoltà che la questione del Papa eretico pone sul piano teologico e dottrinale.

3.2) Inoltre, nonostante quanto da me affermato in precedenza nell’articolo citato, riflettendoci meglio, mi pare dubbia anche una sicura attribuzione d’infallibilità alla bolla di Paolo IV. Basta infatti leggersi con cura la Costituzione dogmatica «Pastor Aeternus» del Concilio Vaticano I (18 luglio 1870), per trarne con certezza i criteri da verificarsi per giudicare dell’infallibilità o meno di un documento del magistero pontificio. Tale Costituzione contiene infatti la celeberrima dichiarazione tramite cui Pio IX definì l’infallibilità pontificia, delimitandone chiaramente l’applicabilità in base a quattro criteri. Eccone l’estratto fondamentale:

«Per questo noi, aderendo fedelmente alla tradizione accolta fin dall’inizio dalla fede cristiana, per la gloria di Dio, nostro salvatore, per l’esaltazione della religione cattolica e la salvezza dei popoli cristiani, con l’approvazione del santo concilio, insegniamo e definiamo essere dogma divinamente rivelato che: il vescovo di Roma, quando parla ex cathedra, cioè quando, adempiendo il suo ufficio di pastore e di dottore di tutti i cristiani, definisce, in virtù della sua suprema autorità apostolica, che una dottrina in materia di fede o di morale deve essere ammessa da tutta la chiesa, gode, per quell’assistenza divina che gli è stata promessa nella persona del beato Pietro, di quella infallibilità, di cui il divino Redentore ha voluto fosse dotata la sua chiesa, quando definisce la dottrina riguardante la fede o la morale. Di conseguenza queste definizioni del Vescovo di Roma sono irreformabili per se stesse, e non in virtù del consenso della Chiesa» (Concilio Vaticano I, Costituzione dogmatica «Pastor Aeternus», 18 luglio 1870, Denzinger, numeri 3073-3074).

Dal testo della «Pastor Aeternus» si evincono dunque le seguenti quattro condizioni, necessarie perché l’infallibilità pontificia si realizzi (5):

I) le dottrine definite devono esserlo nelle circostanze in cui il Pontefice si esprima come Pastore e Dottore di tutti i Cristiani (ossia sono escluse le circostanze in cui il Pontefice compie dichiarazioni private o secondo mezzi e modalità espressive che non implichino chiaramente l’intento di esercitare tale prerogativa);
II) il Pontefice deve altresì impegnare esplicitamente la suprema autorità apostolica, che gli deriva dall’essere il successore di Pietro;
III) il Pontefice deve manifestare l’esplicito ed evidente intento di definire, quanto asserisce, come dogma (ossia come dottrina, stabilita definitivamente e irreformabilmente, che comporta l’obbligo assoluto di assenso da parte di tutta la Chiesa);
IV) le dottrine definite devono riguardare materia di fede o di morale.

Ora, è evidente che la bolla di Paolo IV non soddisfa almeno il quarto criterio di applicazione dell’infallibilità, poiché è un documento la cui prima funzione è quella di comminare pene disciplinari e non quella di discutere, definire o condannare in modo esauriente aspetti dottrinali in materia di fede e/o morale. Ne è riprova fondamentale proprio la mancata trattazione del caso riguardante un’eventuale eresia superveniens del Papa, che è invece il punto teologico di maggiore rilevanza, per chiunque avesse l’intenzione di affrontare il tema delle possibili derive eretiche del clero sul piano teorico-dottrinale e non su quello di un’urgenza puramente pratico-disciplinare. Non costituirebbe forse un assurdo logico la pretesa di affrontare una questione dal punto di vista teorico-dottrinale, lasciandone completamente da parte il punto più essenziale, senza nemmeno abbozzare una giustificazione per un tale controsenso?

Al contrario non è assurdo, ma addirittura indice di prudenza, nell’impellenza dettata dalle circostanze (6), limitarsi a regolare sul piano pratico-giuridico esclusivamente quegli aspetti, di una questione teologica complessa, che pongono meno «rompicapi» teorici. Ora, la rimozione ipso facto dei chierici di grado inferiore al Papa dalle loro cariche (in caso di eresia) non comporta né il numero né la complessità di implicazioni gravissime (così gravi e complesse, che nemmeno ai nostri giorni, a ben cinque secoli di distanza dalla bolla di Paolo IV, il problema teologico in questione può dirsi risolto), che invece si avrebbero nel caso fosse possibile la rimozione tacita o automatica del Pontefice (cioè la rimozione ipso facto nel caso di eresia). Infatti, in assenza di una qualsiasi procedura ufficiale (atta a riconoscere e sancire al di là di ogni dubbio un’eventuale eresia papale), un Papa eretico o una serie di Papi eretici (= falsi papi), i quali tuttavia per lungo tempo non vengano riconosciuti esplicitamente come tali e dunque di fatto non vengano rimossi dal loro ufficio (è proprio questo il caso realmente verificatosi, secondo i sedevacantisti, a partire da Pio XII in poi), finiranno per rendere sterile ogni mezzo salvifico, tanto da compromettere la sopravvivenza della Chiesa stessa. Da un Papa che fosse tale solo apparentemente (non essendolo più in realtà né materialiter né formaliter), discenderebbe una gerarchia falsa e illegittima quanto il suo potere di consacrarla; una gerarchia incapace di consacrare nuovi sacerdoti e di comunicare, confessare, cresimare, sposare, assistere validamente il popolo di Dio, il quale, in luogo di sacramenti veri e realmente efficaci, finirebbe per ricevere dei meri «placebo spirituali».

Qui i casi sono due: o la Chiesa può vivere indeterminatamente senza il Papa, e allora essa verrebbe a coincidere di fatto con una chiesa di tipo protestante, in cui la gerarchia le è del tutto estrinseca, essendo ridotta ad assolvere funzioni puramente didattiche e non sacramentali; oppure con più coerenza bisogna concludere che la Chiesa cattolica non può sopravvivere alla mancanza di continuità nella successione apostolica (il che condanna definitivamente le tesi sedevacantiste).

Alessandro Sanmarchi



1) Si veda anche: don Curzio Nitoglia, A proposito di «sedevacantismo», EFFEDIEFFE, 12/07/09 (link all’articolo).
2) Questo il passo: «Noi, riteniamo che una siffatta materia sia talmente grave e pericolosa che lo stesso Romano Pontefice, il quale agisce in terra quale Vicario di Dio e di Nostro Signore Gesù Cristo ed ha avuto piena potestà su tutti i popoli ed i regni, e tutti giudica senza che da nessuno possa essere giudicato, qualora sia riconosciuto deviato dalla fede possa essere redarguito». In tutti gli altri passi, in cui Paolo IV si riferisce al caso del Papa, sono presenti gli avverbi «ante/antea», che chiaramente collocano l’avvenuta eresia in tempi antecedenti all’elezione al Pontificato. In questo passo non ci sono invece specificazioni avverbiali e la sola reazione, che viene indicata da Paolo IV contro l’eventuale errore papale, non è la pena della decadenza dalla carica acquisita, ma il semplice permesso di «sgridare o confutare» il papa errante, benché egli goda della massima autorità sulla terra. Quanto risalta in primis da questo brano è dunque l’unicità assoluta riconosciuta alla condizione papale; unicità che vale anche nei casi negativi e che trattiene Paolo IV dall’equiparare l’eventualità di un Papa eretico a quella di un qualunque altro chierico eretico. L’unica deduzione che si può trarre da tutto ciò è che per Paolo IV sia ammissibile il caso di un Papa, regolarmente in possesso della propria autorità, e che ciò nonostante possa errare dottrinalmente: come si vede, esattamente la conclusione opposta a quella che molti sedevacantisti pretendono si debba ricavare dalla bolla di Paolo IV.
3) L’articolo a cui mi riferisco è intitolato Obiezioni alla Bolla di Papa Paolo IV ed è stato riportato da Arai Daniele in calce al suo articolo Libertà religiosa e segno dei tempi, apparso su EFFEDIEFFE il 31/07/08 (link all’articolo).
4) Nell’individualità del Papa si assommano infatti le prerogative uniche del suo ufficio apostolico: l’esclusività della carica, che, vivente un Papa, non può appartenere a nessun altro chierico, e il potere dottrinale supremo, che, direttamente assistito dallo Spirito Santo, può imporsi su qualsiasi altro. Per questi motivi la carica papale è un unicum assoluto rispetto a tutte le altre cariche gerarchiche.
5) A scanso di banali equivoci, due osservazioni preliminari vanno fatte: 1) naturalmente il Pontefice può definire una dottrina sia in positivo che in negativo, cioè può affermare la necessità che una data dottrina venga accettata oppure al contrario rifiutata da parte di tutta la Chiesa; 2) i quattro criteri dell’infallibilità, ove riscontrabili di fatto, hanno valore euristico anche retroattivo, cioè consentono di individuare definizioni infallibili anche in documenti pontifici anteriori al 1870, poiché tale definizione dogmatica, come avviene spesso, non costituisce che la conclusione di una lunga controversia precedente. Per ulteriori e pregnanti osservazioni rimando ad un pregevolissimo articolo di Arnaldo Vidigal Xavier Da Silveira (Qual’è l’autorità dottrinale dei documenti pontifici e conciliari?, in «Cristianità», 9, 1975, pagina 7).
6) E' lo stesso Agnoli a ricordare che l’«occasio legis» fu, per Paolo IV, il timore «che nel conclave convocato successivamente alla sua morte potesse essere eletto il cardinale Morone (sospettato di eresia, ma che mai era stato ufficialmente riconosciuto come eretico) (…)».


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