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Come difendersi dalle banche
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Considerazioni sul controllo giudiziario delle operazioni di credito e sul calcolo del loro tasso annuo effettivo globale (taeg) ai fini della verifica del superamento del tasso soglia per l’usura (taegm + 50%)

Sommario: 1. Disinformazione sulla legge antiusura 108/96, 2. Innovazioni introdotte dalla legge 108/96, 3. Disinformazione sul calcolo del taeg, 4. La prova del superamento del tasso soglia, 5. Quesito/Istruzioni per il calcolo del taeg; 6. Il dolo nel reato di usura, 7. Conclusioni

1. Disinformazione sulla legge antiusura 108/96

A proposito dei controlli sulle operazioni di finanziamento in essere tra le banche e le imprese (e i cittadini), dopo aver studiato la normativa antiusura (legge 7 marzo 1996, n. 108) e le varie interpretazioni finora circolate, sono giunto alla conclusione che c'è stata molta disinformazione sulla materia (non saprei se dolosa o colposa).

L’Associazione Bancaria Italiana e la Banca d’Italia (enti privati), tramite convegni e scritti di autori a loro vicini (di cui si possono fornire copiose prove) hanno infatti fatto circolare, per più di dieci anni, l'idea che la legge 108/96 non fosse altro che una semplice modifica dell’art. 644 del codice penale in vigore fino ad allora, il quale puniva gli usurai (prestatori di danaro) che approfittavano dello stato di bisogno del debitore, e non riguardasse di certo le banche le quali non facevano usura per definizione, visto che (di norma) prestano i soldi solo a chi già li ha (1).

In realtà la legge 108/96, oltre che colpire più efficacemente l’usura “criminale”, aumentando le pene e predisponendo un apparato amministrativo di assistenza per le vittime di questo tipo di reato, ha anche previsto (indirettamente) un nuovo sistema di controllo giudiziario per tutte le operazioni di credito in particolare per quello bancario (2).

La legge ha infatti individuato, con appositi decreti ministeriali, una decina di operazioni standard (3) e stabilisce, ogni tre mesi, per ognuna di loro, il tasso (annuale), globale (interessi nominali + commissioni e spese connesse) limite, da utilizzare per determinare la somma massima da corrispondere, a titolo di interessi (frutti civili del capitale, ex art. 820 c.c.), per un prestito; questo tasso limite si denomina “tasso soglia” (4).

Il superamento del tasso soglia fa si che qualsiasi tipo di credito promesso/concesso sia “oggettivamente” considerato usuraio e ciò comporterebbe (civilisticamente) la restituzione/non debenza di tutti gli interessi percepiti/richiesti (anche di quelli “leciti”), ai sensi dell’art. 1815 del codice civile, novellato anch’esso dalla legge 108/96 (5) e (penalmente) l’apertura di un’indagine per individuare il colpevole del reato.

Prima della legge 108/96 non esisteva alcun limite (legale) al tasso di un prestito perché l’usura non era conseguenza del superamento di un tasso ben individuato (oggettivo), ma era condizionata ad un elemento soggettivo: “l’approfittamento dello stato di bisogno” ben più difficile da dimostrare.

L’introduzione di questo nuovo limite oggettivo, a mio avviso, è stata determinata dal fatto che il sistema bancario, nei primi anni '90, è stato privatizzato (6).

Quando il sistema era sostanzialmente pubblico, le banche, cioè il mercato legale del credito, erano sottoposte ad un controllo “sociale”, tramite i rappresentanti della politica, dei sindacati e della burocrazia che sedevano nei vari consigli (7) mentre, dopo che il settore pubblico ha perso questa funzione, a causa della privatizzazione, il controllo sull’operato delle banche (degli amministratori, dirigenti e funzionari) nei confronti della clientela (cioè sui tassi e sulle modalità di erogazione del credito) (8) è stato attribuito, tramite appunto la legge 108/96, alla magistratura (non a caso infatti c’è stato un forte aumento delle controversie tra le banche ed i clienti negli ultimi anni).

2. Innovazioni introdotte dalla legge 108/96

Questo passaggio di competenze non è stato esplicito, ma lo si deduce, senza alcun dubbio, dagli elementi fortemente innovativi introdotti nell’ordinamento con la legge antiusura:

• il bene tutelato dal nuovo art. 644 c.p. non è più (solo) il patrimonio di un soggetto (come nel precedente art. 644), ma "l'ordine nel mercato del credito" (9): come si è visto la legge stabilisce, ogni tre mesi, preventivamente, un limite oggettivo ai tassi (cioè ai corrispettivi), per tutte le operazioni di credito e chiunque lo violi è soggetto a sanzioni sia civili che penali (a breve anche amministrative (10) );

• la competenza sulle controversie relative al superamento del tasso soglia, e all’eventuale rimborso degli interessi globali (accertati come usurari), è sia dei magistrati civili che penali (artt. 1815 c.c. e 644 c.p.); prima del 1996, per i rapporti civilistici (contratti) in alternativa all’azione di nullità per usura (relativa alla clausola in cui era indicato il calcolo interessi) c’era il rimedio della rescissione per lesione ultradimidium e pertanto, sull’usura, la competenza era, in pratica, solo penale (11);

• il controllo sul superamento del tasso soglia è di competenza esclusiva della magistratura, come ha detto espressamente il Governo, in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari (12) e come ha confermato la stessa Banca d'Italia, la quale ha ribadito che, nel campo dell'usura, a lei spetta solo la raccolta delle informazioni sul tasso (annuo) effettivo e globale medio (taegm) dei vari tipi di operazioni di credito finanziario (13).

3. Disinformazione sul calcolo del taeg

Finora però, forse a causa della “cortina fumogena” prodotta dalle banche (e forse pure per un certo timore reverenziale) la magistratura ha dato l’impressione di non accettare questo suo nuovo compito; i magistrati penali non sembrano molto solleciti nell’esaminare le denunce per usura bancaria (14) e quelli civili, quando si contesta l’usura, vanno avanti in ordine sparso, con comportamenti molto disomogenei, come ben sanno gli operatori del settore (15) soprattutto a causa dell’assenza di norme specifiche (sia tecniche che giuridiche) per il corretto calcolo dei tassi globali effettivi (16).

All’ignavia del sistema giudiziario nei confronti dell’usura bancaria, hanno concorso anche gli avvocati ed i periti che finora (salvo rare eccezioni (17) ) non hanno percepito il cambiamento sostanziale avvenuto nel controllo delle operazioni di credito dopo il 1996 e non hanno ritenuto necessario approfondire gli aspetti innovativi della legge antiusura (18) soprattutto per quanto riguarda l’accertamento dei saldi di operazioni bancarie, per verificarne l’eventuale superamento dei tassi soglia dell’usura.

All’opera di disinformazione su questa nuova competenza della magistratura hanno contribuito anche, a mio avviso, tutte le discussioni sulle questioni relative all'applicazione della formula della Banca d'Italia per il calcolo del tasso effettivo (taeg) di un’operazione bancaria e quelle sulla commissione di massimo scoperto (cms) e sulla mora: sono da inserire o meno nel calcolo, visto che la Banca d'Italia le rileva a parte? (19).

Questo tipo di discussioni, astrattamente interessanti, è in realtà molto fuorviante, perché, nelle controversie/denunce finanziarie, il compito del giudice (civile o penale) è innanzi tutto quello di verificare se il tasso effettivo (taeg) di una determinata operazione di credito (anche bancario) sia superiore o inferiore al tasso soglia (taegm + 50%), compito assolutamente diverso da quello della Banca d'Italia la quale, su incarico del Ministro, ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge n. 108/1996 (20), raccoglie informazioni dalle banche sui tassi (annui) effettivi da loro applicati affinché il Ministero possa pubblicare, trimestralmente, il tasso medio (taegm) (21).

Espressamente, nelle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi (tassi nominali + commissioni e spese connesse) medi, che contengono la controversa formula (22), la Banca d'Italia dice che è interessata solamente alle operazioni normali (non vuole i dati di tutte le operazioni), perchè il suo compito è solo quello di raccogliere informazioni; i casi speciali (come i prestiti agli enti pubblici) che fanno scendere troppo i tassi ed i casi "patologici", dove il rischio fa aumentare il tasso (e fa applicare la cms nelle aperture di credito/sconti), sono esclusi dalla rilevazione (23).

I tassi (annui) effettivi globali medi [t(a)egm] pubblicati prima dell’inizio del trimestre serviranno (dovrebbero servire) alle banche e agli imprenditori finanziari per determinare il limite massimo (il tasso soglia, cioè il taegm + 50%) del tasso applicabile alle specifiche operazioni di credito che saranno effettuate con la clientela durante il trimestre entrante.

E' pertanto assolutamente normale che la Banca d'Italia rilevi il tasso di mora e la cms (situazioni patologiche) separatamente dal tasso (globale) medio; mora e cms dovrebbero restare tra il tasso medio (taegm) e quello soglia (taegm + 50%), per non far sconfinare l’operazione nell’usura.

Non si comprende perché molti giudici e periti si siano finora “incaponiti” ad applicare una formula adottata per uno scopo (rilevare i tassi medi effettivi dei vari tipi di operazioni standard) ad un calcolo (verifica del tasso effettivo di una specifica operazione di credito) molto diverso, che logicamente richiede l’applicazione di una formula diversa.

Non è stato invece affatto normale che la Banca d’Italia ed il Ministero, fornendo informazioni ambigue, abbiano fatto intendere agli operatori che al tasso medio delle operazioni ordinarie si sarebbe aggiunto (per quale ragione ?) il tasso medio della cms e della mora (24), elevando così, arbitrariamente, il tasso soglia perché in tal modo si aggiungerebbero al tasso medio di un’operazione normale delle componenti (una quota degli interessi globali) che rientrano invece nel 50% di tolleranza tra il tasso medio ed il tasso soglia.

Il fatto che la cms sia eventualmente da considerare tra gli interessi o le spese/commissioni è un problema ininfluente ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura perché, in ogni caso, la cms è di certo un corrispettivo percepito dalla banca per l'operazione creditizia (denominata che sia "apertura di credito" o "anticipi su crediti commerciali") e pertanto sicuramente da considerare nel calcolo del tasso effettivo, ai sensi delle norme dell’art. 644 c.p. (25) ed in particolare del suo quinto comma che così recita: “Per la determinazione del tasso di interesse usurario (taeg) si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”; nessuna norma prevede che ci siano somme di tassi per la stessa operazione creditizia.

4. La prova del superamento del tasso soglia

Per verificare il superamento del tasso soglia, il magistrato (civile/penale), una volta in possesso dei dati relativi al capitale prestato, agli interessi (nominali) pattuiti/corrisposti e alle spese/commissioni connesse richieste/addebitate per la durata del prestito è in grado, anche da solo, di applicare la formuletta che calcola il tasso effettivo dell’operazione creditizia in esame (taeg) (26) e confrontarlo poi con il tasso soglia (taegm + 50%) del periodo di competenza !

Questa verifica a mio avviso è di esclusiva competenza del magistrato, non può essere delegata ad altri e pertanto il c.t. (che non può effettuare valutazioni di tipo giuridico) dovrebbe limitarsi a fornire al giudice gli elementi per il calcolo del taeg, relativamente alle varie tipologie di operazioni di credito oggetto della controversia/denuncia.

Essendo ormai un fatto notorio che gli estratti conto bancari sono “viziati” dall’applicazione, per anni, di interessi ultralegali (“uso piazza”), anatocismi e altri "solecismi" finanziari, è perciò assurdo, a mio avviso, sotto un profilo morale e giuridico, che un soggetto in contenzioso con le banche (in particolare nelle esecuzioni immobiliari/fallimenti) debba pagare una perizia per effettuare il ricalcolo dei saldi delle operazioni effettuate sul conto corrente, allo scopo di fornire la prova dell’eventuale usura e pagare poi anche il consulente tecnico del tribunale (nelle controversie civili), che a sua volta farà i conti secondo le indicazioni (il quesito) del magistrato.

5. Quesito/Istruzioni per il calcolo del taeg

Per evitare questo moltiplicarsi ingiustificato di spese il magistrato civile e/o penale [il soggetto che l’ordinamento individua come il controllore della correttezza delle operazioni creditizie (mancato superamento del tasso soglia)], vista la carenza normativa (27), dovrebbe indicare in via preventiva come, secondo lui, si dovrebbero effettuare i calcoli degli interessi (globali) nelle operazioni bancarie, dovrebbe cioè predisporre in anticipo le istruzioni (il “quesito”) che il c.t. dovrà poi seguire per effettuare il calcolo del taeg perché non può essere il c.t. ad interpretare le (scarse) norme sul calcolo degli interessi (28).

Nei casi di contenzioso sul conto corrente dovrebbe poi chiedere ex officio alla banca di ricalcolare i saldi delle varie operazioni ivi documentate (29), secondo le istruzioni (quesito) preventivamente comunicate agli interessati; istruzioni che, logicamente, dovrebbero prevedere l'eliminazione dei “solecismi” (anatocismo, interessi ultralegali, valute “uso piazza”, spese non dovute, ecc…) (30) dai conti correnti bancari, affinché sia possibile l'esercizio del controllo sull'eventuale superamento dei tassi soglia, relativamente alle varie operazioni creditizie avvenute; controllo che, a mio avviso, il giudice dovrebbe (soprattutto) esercitare quando la banca fa istanza per il decreto ingiuntivo (31), anche se relativo alle rate di un mutuo stipulato per “consolidare” un saldo negativo di un conto corrente “viziato”.

A questo scopo la banca dovrebbe presentare al giudice un documento (a titolo di prova) in cui vengono indicati, in modo distinto, capitale (al netto dei “solecismi”), interessi, spese connesse (interessi globali) e termini, iniziale e finale, delle operazioni suddivise per le categorie previste nella normativa antiusura (non un generico saldaconto !) (32).

6. Il dolo nel reato di usura

Per quanto riguarda infine la questione del dolo nel reato di usura, finora gli autori che hanno esaminato la questione si sono soffermati sul fatto che nel nuovo reato di usura, è sufficiente il dolo generico (la coscienza di obbligare la vittima a corrispondere interessi oltre il limite), ma che può verificarsi l’errore sulla norma penale (causa esimente), per le confuse applicazioni delle formule (33).

A mio avviso si dovrebbe invece considerare il dolo eventuale (34) conseguente ai "solecismi” finanziari che spesso comportano il superamento del tasso soglia.

I responsabili dei crediti di ogni filiale sono di certo consapevoli delle condizioni complessive applicate alla clientela e pertanto la loro responsabilità (penale) personale è ben documentata. La magistratura inquirente non può certo accogliere giustificazioni ridicole quale quella, spesso udita, "seguivamo le istruzioni della Banca d'Italia". Queste istruzioni non hanno niente a che fare con il reato di usura !

7. Conclusioni

Tenuto conto di quanto illustrato, a mio avviso, il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe suggerire ai giudici molta prudenza nella frequentazione delle banche e dei bancari/banchieri (e dei c.t. loro collegati) (35), visto che si tratta di potenziali rei, in quanto molte fattispecie dell’usura, penalmente sanzionata, (le operazioni di credito previste nel decreto ministeriale) sono tipiche del sistema bancario, non certo della criminalità “comune”.

Quando mai si è visto infatti che l'usuraio/estorsore (il comune criminale) apra un credito (fido) su di un conto corrente o un "castelletto" per scontare i crediti commerciali ? Solo nella banca si compiono queste operazioni finanziarie ! Operazioni che nessuna norma esenta dal controllo di legalità/usurarietà.

E a quale scopo lo Stato (tutti i cittadini) avrebbe organizzato la raccolta dei dati sui tassi effettivi medi delle operazioni di credito bancario e la loro pubblicazione, se non per controllare, tramite la magistratura (supportata da avvocati e periti), l’operato dei funzionari, dirigenti, amministratori degli istituti di credito ? o costoro sono legibus soluti ?

Il fatto che questa finalità della legge 108/96 non sia stata, da molti, ancora ben compresa, non esime gli interessati dal perseguirla egualmente.

dottor Gianni Frescura
Perito legale per procedure esecutive e solecismi finanziari/usura



1) Carosio (Vice Direttore Generale della Banca d’Italia) nel documento “Prevenzione dell’usura ed evoluzione dei mercati creditizi” (in www.dirittoefinanza.it ), presentato il 27 marzo 2007 alla Commissione Giustizia del Senato ha ancora (falsamente) affermato: “Presupposto dell’usura è che la vittima non abbia accesso al credito bancario, per motivi oggettivi o soggettivi”. Anche il Governo sembra, finora, ritenere che l’usura bancaria non esista (vedi AA.VV. Il rischio usura nelle province italiane, Ministero Tesoro 2004) e le associazioni antiracket ed antiusura (finanziate dal Governo) hanno sostanzialmente aderito a questa impostazione (vedi, per tutti, Busà - La Rocca L’usura, le usure, Edizioni Commercio 2006); si sono adeguati pure i giuristi ed i sociologi (vedi, da ultimo, Spina - Stefanizzi L’usura, B. Mondadori 2007) e perfino la maggior parte dei religiosi non osa pensare che il sistema bancario moderno possa commettere il peccato di usura (cfr. AA.VV. Chiesa, usura e debito estero, Ed. Vita e Pensiero 1998) che, per la dottrina cattolica, è riconducibile al furto (cfr. Vismara Oltre l’usura La Chiesa moderna e il prestito ad interesse, Rubettino 2004).

2) Per una completa illustrazione della legge 108/96 vedi Bonora L’usura,- Cedam 2007 ed E. Gianfelici - F Gianfelici Le misure contro l’usura, Giuffrè 2004; in questi testi però non c’è l’esplicita ammissione che anche le normali operazioni bancarie sono soggette a questa normativa.

3) Art 2, comma 1, legge 108/96: La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie é effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella gazzetta ufficiale. Le categorie sono state inizialmente così individuate: 1) aperture di credito in conto corrente, 2) finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, 3) crediti personali e finalizzati, 4) operazioni di factoring, 5) operazioni di leasing, 6) mutui, 7) altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine (DM 23 settembre 1996); successivamente la categoria 3 è stata suddivisa in crediti personali e crediti finalizzati all'acquisto rateale (DM 22 settembre 1998, modificato dal D.M. 4 aprile 2001) e sono state aggiunte le seguenti categorie: prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (DM 24 settembre 1997) e credito revolving e con utilizzo di carte di credito (DM 18 settembre 2003)

4) Art. 644, comma 1, c.p : Chiunque … si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, é punito con la reclusione da ….
Art. 644, comma 3, c.p. “La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
Art. 2, comma 4, legge 108/96: Il limite … oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, é stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale … relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito é compreso, aumentato della metà”
Art. 2, comma 1, legge 108/1996: “Il Ministro del Tesoro .. rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno (taegm), degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari … nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione … sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale.
Art. 644, comma 3, c.p. … Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori al tasso-soglia trimestrale, e gli altri vantaggi o compensi che … risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro…  quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

5) Art, 1815, secondo comma, c.c: Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi..

6) Cfr. Legge 30 luglio 1990, n. 218 e successivi decreti di attuazione: “Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico” (Legge Amato).

7) Cfr. De Simone Monete e banche attraverso i secoli, Franco Angeli 2002.

8) Il controllo effettuato dalla Banca d’Italia, su delega del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (art. 2 dlgs 385/93, T.U. Bancario), in merito all’operato delle banche, è denominato “vigilanza” ed ha riguardo solamente “alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario, all’osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria”. cfr. www.bancaditalia.it/vigilanza.

9) Per una illustrazione delle varie posizioni sul “bene tutelato” oltre Bonora cit., vedi anche Cristofano Usura: La tutela civile e penale dei danneggiati, Cedam 2001, Catania Usura, profili penali e civili, Utet 2006

10) L’usura (anche bancaria) sarà inclusa tra i reati che comportano la responsabilità amministrativa degli enti (es. ritiro autorizzazione ad operare) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

11)  Art. 1448 c.c. Se vi è sproporzione tra le prestazioni … dipesa dallo stato di bisogno … la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. Oltre gli autori citati, sul tema della lesione ultradimidium e l’usura vedi anche Pagliuso Disciplina dell’usura e rescissione del contratto, Rubettino 2003

12) Risposte del Sottosegretario economia e finanze (on. Mario Lettieri) del 20 dicembre 2006 all’interrogazione 5-00529 (on. Amendola e on. Fluvi) su “Questioni relative alle condizioni applicate dal sistema bancario nell'erogazione del credito alle imprese” e del 5 aprile 2007 all’interrogazione 4-00270 (sen. Ciccanti).

13) “La tutela degli interessi che si presumono lesi nei rapporti con [le banche] è demandata alla competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria”. Risposta della Banca d’Italia - sede Bologna - del 26 giugno 2008 (prot 701236) ad un esposto sulla mancanza di controlli per l’usura, in www.giannichinellato.it

14) Vedi ad es. www.orsiniemidio.it, oltre alle (insufficienti) notizie che appaiono sulla stampa in merito ai processi e alle indagini in corso sull’usura bancaria per le quali vedi ad esempio un elenco pubblicato in www.liberoreporter.it .

15) Cfr. Pepe Il contenzioso in materia di contratti e rapporti bancari, 2006 reperibile in appinter.csm.it .

16) Cfr. art. 116, comma 3, T.U. Bancario il quale prevede che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) dovrebbe “stabilire criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti” e art. 122, comma 2, il quale prevede che il CICR dovrebbe stabilire le modalità di calcolo del taeg individuando “in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo”, ma finora (in 15 anni !) il CICR non ancora trovato il tempo di intervenire.Non è previsto in alcuna norma che la Banca d’Italia (ente privato) intervenga nel dettare norme per il calcolo degli interessi.

17) Tra loro tutti i professionisti che assistono le parti nei procedimenti penali per l’usura bancaria, tra i quali è da citare l’avv. Saccomanno, difensore del Gruppo De Masi, (vedi Anatocismo ed usura nel sistema bancario italiano, Rubettino 2007) e tra i periti il dr. Colangelo che per primo, ha denunciato i problemi nel calcolo del tasso effettivo (vedi Trasparenza, concorrenza e soglie usura, Simone 2004); solo il 10 marzo 2008 la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Padova ha organizzato il convegno “Profili penali dell'usura nell'esercizio dell'attività bancaria” dopo che il Tribunale di Palmi (su denuncia del Gruppo De Masi) aveva, per la prima volta dall’entrata in vigore della legge 108/96, emesso una sentenza in cui, pur assolvendo gli imputati (amministratori di un istituto di credito padovano), per “non aver commesso il fatto”, era stato accertato l’esistenza dell’usura nei conti correnti di una banca (per la sentenza e l’appello della Procura di Reggio Calabria vedi sosutenti.no-ie.info).

18) Come spiegare altrimenti per quale motivo negli ormai innumerevoli casi di contestazione in sede civile dell’usurarietà dei tassi bancari, i giudici ed i consulenti tecnici d’ufficio (anch’essi pubblici ufficiali), pur avendone notizia, non trasmettono il fascicolo alla Procura, come prevederebbe il quarto comma dell’art. 331 del Codice di procedura penale, essendo l’usura un reato perseguibile d’ufficio (e l’omessa denuncia sarebbe sanzionata dall’art. 361 del c.p.); anche De Napoli in Anatocismo e vizi nei contratti bancari, Maggioli 2005, pag. 110, pur rilevando la questione, non spiega il motivo di questa grave omissione.

19) Cfr. ad es. Bargelli Usura, calcolo da fare caso per caso (commento della risposta del governo all’interrogazione degli on. Amendola e Fluvi cit) in Italia oggi 23 dicembre 2006 e Ferro-Luzzi Ci risiamo. (A proposito dell`usura e della commissione di massimo scoperto) in Giur. Comm. 2006.

20) Art. 2, comma 1, legge 108/1996: “Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (tegm), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari …, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella gazzetta ufficiale; per la raccolta dei dati la Banca d’Italia ha indirizzato alle banche delle apposite Istruzioni (pubblicate, per quanto noto, la prima volta nella G.U. n. 5 dell’8 Gennaio 2003); i Decreti Ministeriali che contengono i taegm per le varie categorie di operazioni di credito (suddivise a loro volta per classi di importo) sono pubblicati in G.U. nei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre; questi taegm servono per il calcolo dei tassi soglia (taegm + 50%) delle operazioni di credito effettuate, rispettivamente, nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre dell’anno.

21) Il sistema, in sostanza, funziona così:

a) Tutte le banche trasmettono, alla fine di ogni trimestre, alla Banca d’Italia i dati relativi al tasso (annuale) effettivo (comprensivo di tutti i costi) applicato, nel trimestre stesso, alle operazioni creditizie da ciascuna effettuate; la trasmissione dei dati avviene secondo le istruzioni fornite dalla Banca d’Italia.

b) La Banca d’Italia, in base ai dati forniti dalle banche, provvede al calcolo del tasso (annuale) medio effettivamente applicato (taegm) nel trimestre in cui viene effettuata la rilevazione, relativamente alle categorie di operazioni creditizie previste dal Ministero per l’anno in corso, come nel seguente esempio:

Cat. 1 (Apertura credito)     Cat. 2 ( Fin. anticipi)  …       Cat. 7 (Mutui)
Banca A             12%             10%                  6%
Banca B             11,50%         10,50%                  5,50%
Banca C             11 %             10%                  5%
Banca D            11,50%         10%                  5,50%
Totali                 46%             40,50%             22%
diviso 4 = taegm        11,50%         10,125%               5,50%

c) Il Ministero dell’Economia, vista la segnalazione statistica effettuata dalla Banca d’Italia e valutato il tasso ufficiale di sconto, pubblica trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale il tasso medio effettivo (taegm) relativo alle varie categorie di operazioni creditizie. Il limite, oltre il quale il tasso applicato (taeg) diviene usurario (tasso soglia), si determina così:

Cat. 1 (Apertura credito)     Cat. 2 ( Fin. anticipi)  ….      Cat. 7 (Mutui)
Taegm in G.U.            11,500%         10,125%            5,500%
+ 50%                    5,750%           5,0625%            2,750%
TASSO SOGLIA         17,250%         15,188%            8,250%

22) La formula (utilizzata per la rilevazione del tasso medio) riportata nelle “Istruzioni”, pubblicate in www.bancaditalia.it, è la seguente: T(a)eg(m) = [(interessi X 36.500)/numeri debitori] + [(oneri X 100)/accordato]; per gli aspetti critici sul calcolo del Taeg vedi Marcelli Criteri e modalità di determinazione del tasso d’usura: ambiguità e contraddizioni in www.studiomarcelli.com e Rossetti, Guida pratica per il calcolo di danni, interessi e rivalutazione, Ipsoa 2006; la stessa Banca d’Italia nella circolare n. 1166966 del 2 dicembre 2005 (in Italia oggi del 18/2/06 con nota di Apicerni Ferri Rischio usura, allarme nelle banche) rileva che l’interpretazione di alcuni operatori non è conforme al contenuto della legge 108/96 e che l’usurararietà del rapporto va desunta dalla valutazione complessiva delle condizioni applicate (vedi anche Callari Tassi Usura: le istruzioni della Banca d’Italia ne Il dottore commercialista marzo/aprile 2006, pag. 18).

23) Nelle “Istruzioni” della Banca d’Italia citate, al § B2, sono elencate le operazioni escluse dalla rilevazione tra cui ci sono: “Posizioni classificate a sofferenza”, “Crediti ristrutturati”, “Operazioni a tasso agevolato”, ”Operazioni a tassi promozionali e convenzionati”. La stessa Banca d’Italia quando raccoglie i dati sui tassi per altri scopi utilizza una formula diversa (cfr. Circolare n. 251 “Rilevazione analitica dei tassi d’interesse” del 17 luglio 2003 in www.bancaditalia.it).

24) Vedi la circolare n. 1166966 del 2 dicembre 2005 della Banca d’Italia cit. supra in nota 22, in cui si indica un improponibile confronto tra la cms “effettiva” e la cms “soglia”, ed anche le risposte del sottosegretario Lettieri alle interrogazioni parlamentari del 2006 e 2007 citate nella nota 12, in cui sembra che il calcolo del tasso effettivo (taeg) si debba effettuare con la formula utilizzata dalla Banca d’Italia per la rilevazione del tasso medio (taegm); ma ne la legge 108/96 ne il dlgs. 385/93 (T.U. Bancario) attribuiscono alcun potere d’intervento sulle metodologie di calcolo o sugli elementi da includere o escludere nella determinazione del tasso effettivo globale (taeg) alla Banca d’Italia (vedi supra nota 16).

25) Vedi supra nota 4

26) L’unica formula di matematica finanziaria universalmente riconosciuta per calcolare un tasso annuo (T) è la seguente T = (I x 36.500)/(C x g), dove I = interessi, C = capitale, g = numero dei giorni; questa formula, adattata al calcolo del tasso effettivo globale annuo (taeg) di un’operazione di credito bancario (da confrontare con il relativo tasso soglia pubblicato in G.U.), diviene la seguente: taeg = [(interessi + oneri) x 36.500]/numeri debitori, dove “interessi” = quelli nominali (pagati/richiesti), “oneri” = le spese (pagate/richieste e legalmente connesse al credito), “numeri debitori” = il capitale prestato/indebitamento medio (calcolato logicamente senza eventuali nullità rilevabili d’ufficio, quali l’anatocismo) x il numero dei giorni intercorrenti tra il dies a quo e il dies ad quem dell’operazione o del trimestre in esame.

27) Ad esempio poiché è stato stabilito in via definitiva che è vietato l’anatocismo trimestrale (cfr Cass. Sez civ. Unite 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095) quid iuris per l’anatocismo annuale? Ogni giudice dovrebbe perciò indicare al c.t se applicare o meno questo tipo di capitalizzazione agli interessi ed alle spese dovute (in ragione d’anno).

28) La proposta non è “strana” visto che, in alcuni tribunali, i giudici delle esecuzioni immobiliari hanno predisposto delle istruzioni per i c.t. incaricati di redigere i progetti distributivi dove, ai sensi dell’art. 2855 del c.c., indicano le modalità di calcolo degli interessi escludendo i “solecismi” finanziari (anatocismo, interessi ultralegali, ecc.); vedi ad esempio Tribunale Savona Direttive per il piano riparto (2006) in www.tribunale.savona.it

29)  Trabucchi Istituzioni di diritto civile, Cedam 2004: il conto corrente bancario non è un tipo speciale di contratto, ma una particolare modalità di esecuzione di operazioni diverse tra banca e cliente (deposito, apertura di credito, anticipazione bancaria, mandato per l’incasso, sconto, etc.)

30) Si tratta di nullità rilevabili d’ufficio come hanno più volte deciso sia i magistrati di merito che di legittimità (vedi De Napoli cit.).

31) Il privilegio concesso alle banche di chiedere il decreto ingiuntivo sulla base della loro contabilità (art. 50 T.U. Bancario), finché non vengono emanate le disposizioni per il calcolo degli interessi, previste dal T.U. Bancario (vedi supra nota 16), a mio avviso, non è azionabile, in carenza di norme contrattuali specifiche, in quanto la controparte non può verificare la conformità alla legge dell’importo preteso relativamente agli interessi.

32) Vedi sul punto Farina Il decreto ingiuntivo ottenuto dall’istituto di credito e giudizio di opposizione: peculiarità e questioni controverse - Studio presentato al Consiglio Superiore della Magistratura - Roma 24/25 Gennaio 2008 reperibile in www.ilcaso.it .

33) Vedi Catania cit. pag. 58

34) Ammette il dolo eventuale ad es. Bonora cit. pag. 70

35) Art. 51 c.p.c: Il giudice ha l’obbligo di astenersi se egli stesso o il coniuge è parente/affine, commensale abituale, ha rapporti credito o debito con una delle parti.


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