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Libertà di parola in Svizzera (in Francia, invece…)
Maurizio Blondet
08/10/2006
Il ministro della Giustizia elvetico Christoph Blocher

SWITZERLAND - «Questo articolo di legge mi da il mal di pancia»: così Christoph Blocher, ministro della Giustizia elvetico, ha parlato della legge svizzera che vieta il «negazionismo».
Ora, detta legge  (articolo 261bis del codice penale elvetico) ha portato sotto inchiesta un autorevole storico turco, Yusuf Halacoglu, per il fatto che in una conferenza pubblica tenuta a Winterthur nel 2004 egli ha negato che la persecuzione degli armeni da parte del regime turco possa essere definita «genocidio».
E i giudici elvetici hanno messo sotto accusa un politico turco, Dogu Perinçek, per simili affermazioni tenute in pubbliche conferenze nel 2005.
In visita ad Ankara per celebrare gli 80 anni del codice civile turco, Blocher ha spiegato che la legge elvetica era stata varata nel 1994 «per impedire che venisse negato l’olocausto» ebraico.
«Ma nessuno allora avrebbe mai immaginato che un eminente storico turco sarebbe finito davanti ai giudici», ha aggiunto: ciò limita gravemente la libertà d’opinione e d’espressione, uno dei capisaldi delle antiche libertà elvetiche.
L’uscita ha strappato applausi ad Ankara (era presente il ministro della Giustizia turco, Cemil Cicek), e la prevedibile levata di scudi in Svizzera: l’intera galassia dei socialisti, radical-massoni, antirazzisti vari, ebrei e conformisti del politicamente corretto si sono stracciati le vesti: «Affermazioni di gravità inaudita, irresponsabili», «Un tappeto rosso per i peggiori negazionisti», eccetera, eccetera.
Ma il bello è che, tornato in patria, Blocher non si è rimangiato nulla, né ha fatto retromarcia.
Anzi: «Voglio che in Svizzera si possa esprimere  la propria opinione anche se questa non piace agli altri» ha detto appena atterrato a Zurigo.
Ed ha confermato la sua intenzione di chiedere  una modifica della norma penale antirazzismo.


Davanti a cinquanta giornalisti, Blocher ha detto di aver constatato da tempo «una contraddizione fra il principio della libertà d’espressione e la norma anti-razzismo».
Il senso della norma è punire «gli appelli a commettere omicidi o le ingiurie», ma non quello di vietare a qualcuno di esprimere «valutazioni su eventi storici».
Naturalmente i giornalisti gli hanno subito chiesto se lui è d’accordo con le idee dello storico turco, ossia se anche lui è un negazionista.
Non è questa la questione, ha ribattuto esemplarmente Blocher: a titolo personale «posso essere in disaccordo con le affermazioni di Halacoglu ma, come ho già detto al consiglio federale, non spetta al governo dare un giudizio sulla questione».
Ed ha rincarato: «Noi politici non dobbiamo pronunciarci sui tragici avvenimenti del 1915 [il massacro degli armeni da parte del regime ottomano]; la soluzione giusta mi pare quella di una commissione internazionale di storici».
Una lezioncina sul diritto e sulla libertà: non sono i politici che possono decidere quale pensiero è vietato e quale è permesso.
Sgomento.
Ma si rende conto - gli è stato chiesto - che con ciò si consentirebbe a qualcuno di negare anche l’olocausto per eccellenza, il solo che conta davvero?
«Mi aspettavo la domanda», ha risposto Blocher.
Ed ha rivelato di aver già ordinato un rapporto sull’argomento a un gruppo di lavoro dell’Ufficio federale di Giustizia, in vista di una revisione dell’articolo 261bis che «non limiti in modo inaccettabile la libertà d’espressione».
Per ora non ne ha parlato al consiglio federale, ha aggiunto, «perché il mio compito è di verificare una cosa prima di riferirla ai colleghi di governo».


Ovviamente, una revisione dovrà essere approvata dal governo e dal parlamento, ma alla fine, eventualmente, anche dal popolo elvetico per referendum.
Sarebbe un referendum molto interessante.
Il governo turco ha  proposto l’istituzione di una commissione di storici turchi ed armeni, offrendo anche l’apertura degli archivi di Stato, per far luce sulla tragedia storica; e si è detto pronto ad accettarne i risultati.
Anche i rapporti fra Ankara e la Svizzera, tesi per l’incriminazione dello storico turco per delitto d’opinione, si sono notevolmente rasserenati dopo la presa di posizione di Blocher.
Ciò nonostante - o proprio perché - Blocher, fedele ai suoi principii di libertà, abbia respinto la richiesta di Ankara di  vietare  le «organizzazioni estremiste» turche attive in Svizzera.
Ha  inoltre assicurato al suo omologo che le richieste di estradizione che riguardano cittadini turchi saranno esaminate rapidamente, dopo che la Turchia avrà garantito per iscritto che assicurerà loro processi equi e pene conformi alla Convenzione sui diritti umani.
«Voglio che in Svizzera si possa esprimere la propria opinione anche se questa non piace agli altri»: è un’alta lezione di diritto europeo, che rimette la cosa al giusto livello, dopo le difese come «libertà d’espressione occidentale» delle volgari vignette danesi o delle decapitazioni di Mao, lette nel teatro di Berlino.


La frase di Blocher sarebbe da scolpire su una lapide, e non solo a Berna.
Già, perché invece il tribunale penale di Parigi ha di nuovo condannato a tre mesi di galera e 7.500 euro di ammenda il vecchio Robert Faurisson.
La colpa dell’ex docente universitario, oggi di anni 77, è quella di aver ripetuto le sue note tesi (che qui ci guardiamo bene dal ripetere anche in minima parte) in un’intervista rilasciata alla TV dell’Iran, Sahar 1, rilasciata al telefono il 3 febbraio 2005.
Poiché l’intervista era ascoltabile in Francia su Eutelsat, Faurisson è stato ricondannato per l’ennesima volta.
E stavolta per «complicità», evidentemente con Ahmadinejad, «nella contestazione di crimine contro l’umanità».
Occorrerà chiarire, a scanso di guai, e vista la perfetta libertà che regna in così gran parte d’Europa (mica come nei Paesi islamici), che quanto scritto sopra non implica in alcun modo un’adesione alle tesi di Faurisson.
Implica invece adesione ai principi ricordati da Blocher: il dovere di lasciare esprimere anche le opinioni con cui si possa essere personalmente in disaccordo.

Maurizio Blondet


Note
1) Ecco il testo dell’articolo, inserito fra l’articolo 261 («Dei crimini contro la tranquillità pubblica») e l’articolo 262 («Turbamento della pace dei defunti») del codice penale elvetico: Articolo 261bis 1 «Discriminazione  razziale». Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante  parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le  medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al  pubblico, è punito con la detenzione o con la multa…» (Un grazie all’amica giornalista svizzera che mi ha segnalato la notizia).


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