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Una questione attuale sull’intenzione dei Sacramenti
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Introduzione

Alcuni valenti teologi contemporanei ritengono, con un fondamento nella realtà, che le riforme dei Riti sacramentali fatte dopo il 1968 abbiano la tendenza di rendere l’intenzione oggettiva del Ministro difforme da quella creduta e insegnata dalla Chiesa e quindi invalida.

La conclusione mi sembra esagerata e non corrispondente alla verità. Infatti la sana teologia insegna che l’intenzione oggettiva del Ministro, per rendere valido il sacramento, consiste nel fare ciò che fa la Chiesa (Concilio di Trento, DS 1611)[1] e non consiste nel credere ciò che essa crede e insegna, cosa che renderebbe la validità dei sacramenti soggetta a una miriade di dubbi negativi e soggettivi, i quali porterebbero allo scrupolo universale. Quindi dalla premessa, realmente fondata, dei suddetti teologi non si può dedurre la conclusione, indebita, della invalidità in sé dei nuovi Riti dei sacramenti, ma al massimo si può arguire che la nozione teologica dei Ministri post-conciliari riguardo ai sacramenti non sempre sia in sintonia con quella della Chiesa, il che, però, non invalida di per sé il sacramento, anche se può portare il Ministro al peccato grave contro la fede e all’eresia personale. In breve il sacramento è valido in sé, ma potrebbe essere gravemente illecito da parte del ministro.

L’intenzione del Ministro dei sacramenti deve essere alla portata di tutti i comuni fedeli

«I sacramenti sono istituiti per tutti e sono alla portata di tutti i fedeli. Quindi anche la valutazione dei loro elementi (materia/forma/intenzione oggettiva) deve essere fatta in base a un criterio accessibile a tutti e non riservato a una élite di persone» (Pietro Palazzini, Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1953, vol. X, col. 1579, voce “Sacramenti”).

Padre Giuseppe Perini scrive: “Non sarebbe stato più semplice dire, ad esempio, che il Ministro deve avere l’intenzione di ‘amministrare il sacramento’, di cui sta compiendo il Rito, oppure di ‘fare ciò che Cristo ha istituito’? Certamente queste intenzioni sono pienamente sufficienti per darci un sacramento, ma non sono alla portata di tutti gli eventuali Ministri. Per esempio, Ministro del Battesimo potrebbe essere anche un non-cristiano, il quale compiendo il Rito può arrivare all’intenzione di fare ciò che fanno i cristiani, cioè la Chiesa, ma non oltre, non avendo la nozione di sacramento e di grazia” (I Sacramenti, vol. II, Battesimo, Confermazione e Eucarestia, Bologna, ESD, 1999, p. 110).

Leone XIII nella Lettera Apostolicae curae del 1896 (DS 3318) insegna che l’intenzione oggettiva del Ministro la si riconosce quando “un Ministro nell’effettuare e amministrare un sacramento si è servito correttamente della materia e della forma richieste, eseguendo il Rito esattamente, e perciò stesso si deve ritenere che ha inteso fare ciò che fa la Chiesa”.

Attenzione a non ridurre la Chiesa ad una specie di Accademia “gnostica” fatta di eletti, filosofi e teologi provetti.

Natura dell’intenzione sacramentale

Infatti mons. Antonio Piolanti[2] (I Sacramenti, Firenze, LEF, 1956, II ed., Città del Vaticano, LEV, 1990, p. 237)  spiega: «Per la validità del sacramento è sufficiente l’intenzione implicita e indistinta di fare ciò che fa la Chiesa; intenzione che potrebbe trovarsi anche in un pagano, che si proponesse, sebbene sprovvisto di nozioni sulla Chiesa, di compiere il rito secondo l’intenzione di chi domanda il Battesimo. Innocenzo IV (Decr.,lib. III, tit. 42, cap. 1, DS 646) si esprime così: “Se uno va da un saraceno e gli dice: battezzami e questi lo battezza, ritenendo che da una semplice immersione non possa derivare altra conseguenza all’infuori di un bagno, ma intendendo bagnarlo secondo le intenzioni di chi richiede il Battesimo, se anche crede che il sacramento non può operare alcunché, egli viene validamente battezzato”».

Quindi il saraceno, l’ebreo o l’ateo che battezza un moribondo che glielo chiede - in caso di necessità - certamente non ha la fede cattolica e probabilmente non la conosce, ma è sufficiente che dica “voglio fare ciò che tu mi hai chiesto di fare”. Ora ciò che gli viene chiesto in quel momento è di amministrare un sacramento, facendo ciò che fa la Chiesa e il Battesimo è valido. Non è una questione di saper ciò che vuole la Chiesa, ma solo di fare ciò che essa fa.

Voler fare ciò che fa la Chiesa e non credere ciò che crede la Chiesa

È un lapalissiano che «per fare ciò che fa la Chiesa si richiede l’intenzione di fare ciò che fa e non ciò che crede o che intende la Chiesa. Perché il sacramento sia valido si richiede che il Ministro intenda solo di fare ciò che fa la Chiesa e non di conferire la grazia, quantunque sia convinto che la Chiesa sbagli e che il rito sia privo di ogni efficacia»[3]. Quindi anche i Ministri modernisti, se applicano le rubriche date loro dalla Chiesa, ordinano i sacerdoti, consacrano i vescovi e amministrano la cresima validamente.

Qui si evince il passaggio indebito che si commette quando si passa dall’eventuale pericolo di cambiamento, da parte del Ministro, della nozione del sacramento all’invalidazione del sacramento in sé e per sé. Un conto è “credere” un conto è “fare” e coloro che propugnano la tesi della probabile invalidità dei nuovi sacramenti confondono il credere (la fede o la dottrina) del Ministro colla sua volontà di fare.

Giuseppe Rambaldi aggiunge: «L’intenzione sacramentale del Ministro è quella di fare ciò che fa la Chiesa, non è necessario che il Ministro intenda o voglia il fine del sacramento, ma deve volere fare ciò che fa la Chiesa, invece se ha l’intenzione di non fare ciò che fa la Chiesa il sacramento è invalido[4] (DB 1318)» (Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1951, vol. VII, coll. 70-73, voce “Intenzione nel Ministro dei Sacramenti”).

I migliori manuali di teologia morale[5] insegnano comunemente che è di fede che il Ministro deve avere l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa (Conc. di Trento, DB 854). Infatti il Ministro è un rappresentante di Cristo e della sua Chiesa, quindi deve subordinare la sua volontà a quella di Cristo e della Chiesa. Il Ministro non deve intendere quello che intende la Chiesa, cioè il fine del sacramento (per la Cresima la pienezza dello Spirito Santo, che rende il battezzato perfetto cristiano; per l’Ordine il potere di offrire il Sacrificio della Messa e di confezionare i sacramenti), ma è sufficiente l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa anche se non ci crede o se la reputa erronea.

In breve Cristo è l’Autore, l’Istitutore dei sacramenti e solo lui ha il potere di salvare, mentre il Ministro è uno strumento intelligente e libero nelle mani di Cristo, che può agire anche mediante uno strumento interiormente difettoso (mancanza di fede o di grazia), il quale esercita solo un semplice ministerium. S. Tommaso d’Aquino specifica: “la virtù del sacramento proviene solo da Cristo vero Dio e vero uomo” (S. Th., III, q. 64, a. 2, ad 1um).

Il dubbio metodico sull’intenzione dei sacramenti

Tuttavia se ci si lascia prendere dal dubbio metodico o dallo scrupolo non si ha più nessuna certezza, si può dubitare di tutto: il sacerdote che mi ha battezzato voleva fare ciò che fa la Chiesa? Il sacerdote che mi assolve è veramente sacerdote? Il celebrante vuol fare ciò che fa la Chiesa? La risposta la dà la sana teologia: materia/forma/intenzione oggettiva a partire dall’applicazione corretta, esterna e visibile delle rubriche. Gli altri “argomenti” o meglio “dubbi negativi” (senza motivi reali e fondati) non vanno presi sul serio.

Soprattutto facciamo attenzione a non seminare dubbi negativi (senza fondamento oggettivo) quanto alla validità dei sacramenti posteriori al 1968; a non fare il gioco del diavolo, il quale semina dubbi infondati che turbano; cerchiamo, dunque, di fare il gioco dell’angelo, che dà certezze  oggettivamente rassicuranti[6].

Dove sarebbe la Chiesa se non vi fosse più sacerdozio, episcopato, sacramenti ed il sommo Pontificato? Infatti questi sono elementi essenziali alla Chiesa: Gesù l’ha fondata così e così dovrà perdurare “tutti i giorni sino alla fine del mondo” (Mt., XXVIII, 20). Occorre distinguere tra decorosità e non-sussistenza. È pacifico che vi sono molte cose indecorose ed illecite nell’ambiente ecclesiale conciliare e post-conciliare, ma la non esistenza della gerarchia, del sacerdozio e dei sacramenti annullerebbe la Chiesa come Cristo l’ha fondata, il che è impossibile perché Gesù ha promesso pure che “le porte dell’inferno non prevarranno contro di Essa” (Mt., XVI, 18).

Conclusione

Infine concludo con una nota personale, che può essere utile a chi si sente assalito dai “dubbi sacramentali”: essendo stato ordinato sacerdote da monsignor Marcel Lefebvre e questi essendo stato consacrato vescovo da mons. Liénart, che era massone e anche satanista come dichiarò in un’omelia lo stesso monsignor Lefbvre, da alcuni “dubitanti” io sono considerato non validamente ordinato sacerdote. Ma questa obiezione non mi ha mai turbato poiché la consacrazione episcopale di monsignor Lefebvre è avvenuta oggettivamente nel rispetto dei tre elementi costitutivi del sacramento dell’ordine sacro e particolarmente (quanto all’intenzione di Liénart) vi è stata l’applicazione esterna e visibile delle rubriche, dalla quale soltanto si evince l’intenzione di fare un rito sacro o ciò che fa la Chiesa, anche se - da massone e “satanista” - non intendeva né credeva  ciò che intende e crede la Chiesa.

d. Curzio Nitoglia



1] Questa formula era già stata usata dal 1414 al 1418 nel Concilio di Costanza (DS 1262), dal 1438 al 1445 nel Concilio di Firenze, e dopo il Concilio tridentino sarà usata nel 1690 nel Decreto contro i Giansenisti (DS 2328) ed infine da Leone XIII nella Lettera Apostolicae curae del 1896 (DS 3318).

2] Antonio Piolanti (Predappio, 7 agosto 1911 - Città del Vaticano, 28 settembre 2001). Conseguì la Laurea in utroque jure nell’Università del Laterano nel 1925, (di cui divenne Rettore nel 1957) presso la quale nel 1945 gli fu affidata la cattedra di Introduzione alla Teologia e successivamente quella di Teologia Sacramentaria. Di questa seconda materia fu titolare per molti anni anche nella Pontificia Università Urbaniana o De Propaganda Fide ed è reputato comunemente uno dei più grandi esperti della seconda metà del Novecento in questa materia. Per alcuni decenni tenne la vice-presidenza dell’Accademia Romana San Tommaso d’Aquino, assicurandole una notevole attività anche nei tempi duri dell’anti-tomismo “conciliare”. “Conoscitore profondo di tutti i campi della teologia, mons. Piolanti ha pubblicato una vasta serie di opere, nelle quali con chiarezza di stile, acutezza d’indagine e vastità di documentazione espone tutti i misteri della fede cristiana, in particolari quelli che toccano Cristo, la Chiesa, l’antropologia soprannaturale e la sacramentaria. Le linee del suo pensiero sono chiaramente quelle della scuola romana di cui insieme col card. Pietro Parente (A. Ottaviani, L. Bogliolo, C. Fabro, F. Spadafora, S. Garofalo, L. Ciappi, G. Roschini, F. Càrpino, D. Composta, P. C. Landucci, P. Palazzini, F. Roberti, G. Ricciotti, E. Lio, F. Amerio, U. Degli Innocenti, L. M. Carli, R. Pizzorni, U. M. Lattanzi, P. Dezza, G. Mattiussi, F. M. Cappello, B. Gheradini e G. Perini) è stato in questo secolo uno dei più validi e autorevoli rappresentanti. I punti fermi della sua riflessione teologica sono: fedeltà alle direttive del Magistero ecclesiastico, convinta adesione agli immutabili princìpi della metafisica di S. Tommaso d’Aquino, esclusione categorica di qualsiasi avventura teologica e di cedimento alle mode” (G. B. Mondin, Dizionario dei Teologi, Bologna, ESD, 1992, p. 471-472, voce Piolanti Antonio). Cfr. AA. VV., Cinquant’anni di magistero teologico. Scritti in onore di mons. Antonio Piolanti, Città del vaticano, Lateranum, 1985.

3] Cfr. G. Rambaldi, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1951, vol. VII, coll. 70-73, voce “Intenzione del Ministro” ; Id., L’oggetto dell’Intenzione sacramentale  nei teologi dei secoli XVI e XVII, Roma, 1944.

4] Alcuni reputano che i “Ministri postconciliari” non abbiano l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa cattolica essendo membri della “chiesa conciliare” formalmente separata dalla Chiesa cattolica. Ora 1°) “in teologia sacramentaria quanto all’intenzione del ministro si dice solo la Chiesa senza specificare ‘cattolica’. Volutamente non si dice la Chiesa cattolica, in quanto il ministro desidera fare ciò che Cristo ha istituito” (Antonio Piolanti, I Sacramenti, Città del Vaticano; LEV, [1956] 1990, p. 237). 2°) inoltre la Chiesa romana ha definito che il Luteranesimo è una setta o chiesuola fuori della Chiesa di Cristo, mentre non vi è nessuna definizione dogmatica del Papa o della Chiesa (Papa più Episcopato) che riguarda la “chiesa conciliare” come sussistente fuori della Chiesa cattolica; il termine “chiesa conciliare” è stato usato dal card. Benelli in un’intervista e può essere ripreso nella disputa polemica, ma non nel linguaggio teologico in senso stretto. 3°) infatti non si può parlare in maniera strettamente teologica (anche se è consentito farlo  nella polemica) di una “chiesa conciliare” formalmente distinta da quella cattolica, poiché la Chiesa deve sussistere semper eadem sino alla fine del mondo, perciò il soggetto o l’essere Chiesa (Papa/Vescovi, successori di Pietro/degli Apostoli) è semper idem sia prima che dopo il Concilio Vaticano II, mentre l’agire, l’oggetto o la dottrina insegnata può avere modalità diverse: dogmaticamente e infallibilmente, oppure pastoralmente e non infallibilmente. Quindi nell’oggetto, ossia nell’agire e nella dottrina insegnata pastoralmente dal Vaticano II, si possono trovare delle novità (nova non nove) in rottura con la Tradizione della Chiesa, senza che l’essere o il soggetto Chiesa sia venuto meno o abbia perso la sua indefettibilità o continuità apostolica da S. Pietro sino all’ultimo Papa regnante, canonicamente eletto ed accettato dalla Chiesa universale (cfr. B. Gherardini, Divinitas, n. 2/2011). Quindi il dubbio positivo e fondato non sussiste oggettivamente. 4°) infine «“Riordinazione” è un termine moderno, con cui si indica l’uso invalso in alcuni periodi, e soltanto in alcuni ambienti, di ripetere l’Ordinazione ritenuta invalida perché compiuta da Ministri eretici, scismatici, deposti o scomunicati. […]. Il Concilio di Trento ha definito infallibilmente (sess. VII, De Baptismo, can. 4; DB 860) la validità del Battesimo conferito dagli eretici, ma si è astenuto dal dichiarare valide le Ordinazioni conferite da Ministri eretici, non perché su questo punto potesse sussistere dubbio, ma per non porre la dottrina di alcuni autori cattolici in opposizione con una verità oramai di fede» (Antonio Piolanti, Dizionario di teologia dommatica, Roma, Studium, V ed., 1957, pp. 354-356, voce “Riordinazioni”).

5] Cfr. B. Merkelbach, Summa theologiae moralis, Parigi, 3 voll., 1932-1933; H. Noldin, Summa theologiae moralis, Bressanone, 3 voll., 1899-1900; D. Prümmer, Manuale theologiae moralis, Bressanone, 3 voll., 1915.

6] Cfr. S. Ignazio da Loyola, Esercizi Spirituali, Regole per il discernimento degli spiriti, n. 315: “Lo spirito cattivo causa nelle anime tristezza e tormenti di coscienza, pone impedimenti, ostacoli ed inquieta con false ragioni. Al contrario lo spirito buono infonde coraggio, forza, consolazione, buone ispirazioni e pace, allontanando ogni ostacolo e impedimento”.

 
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