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Riconoscimento delle unioni civili omosessuali
07 Settembre 2010
Atto Senato numero 2.142 XVI Legislatura... Disposizioni per il riconoscimento giuridico delle unioni civili tra coppie omosessuali
Qui (1) è possibile leggere l’intero disegno di legge, proposto per iniziativa di Magda Negri, senatrice del PD, con la seguente motivazione: «Ho presentato un progetto di leggerelativo al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra coppie omosessuali. Il presente disegno di legge mira a rimuovere la più evidente e scandalosa forma di discriminazione giuridica attualmente vigente nel nostro Paese: quella contro i cittadini omosessuali. Esso mira a garantire l’attuazione del diritto inviolabile di ciascuna persona alla sua piena realizzazione nell’ambito di una relazione affettiva di coppia, quale formazione sociale ove si svolge la sua personalità in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione» (2).
Senatrice Magda Negri
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La solita solfa! Il riferimento alla discriminazione è scontato, ma giuridicamente fuori luogo.
In merito al principio di uguaglianza infatti, si dimentica facilmente un suo presupposto operativo che è quello dell’identità di fattispecie in esame. In sintesi: situazioni uguali devono essere trattate in modo uguale mentre situazioni diverse vanno trattate in modo differente; ne segue che trattare in modo uguale situazioni distinte è discriminatorio allo stesso modo in cui è discriminatorio trattare in modo diverso situazioni identiche.
Ora questo sposta il problema sulla situazione di fatto che debba o meno ricevere veste normativa. L’omosessualità è situazione di fatto comparabile con l’eterosessualità?
Questo il punto e qui sta l’inganno, il far credere che lo sia. Di fatto e scientificamente, non lo è! Due omosessuali non possono avere figli, dal che se ne deduce che almeno biologicamente stiamo parlando di due cose differenti (unione eterosessuale ed unione omosessuale!).
Si obietta: «Ma le persone omosessuali provano gli stessi sentimenti di un eterosessuale, quindi hanno diritto a veder riconosciuta giuridicamente quest’unione»!
Distinguiamo e rifiutiamo l’obiezione: Un rapporto di amicizia profondo ed autentico tra due persone deve perciò stesso ricevere tutela dall’ordinamento?
Risposta: no! Si tratta di un fatto che attiene alla vita privata delle persone e non ha un’immediata ricaduta sociale, come può essere invece nel caso di una famiglia, che nasce e si forma - biologicamente parlando - soltanto tra eterosessuali!
Ritengo pertanto che il riconoscimento di diritti richiesto per coppie omosessuali sia, contrariamente a quel che afferma la senatrice Negri, incostituzionale!
Ma leggiamo oltre nelle premesse del disegno di legge: «L’unione civile è l’accordo tra due persone dello stesso sesso, stipulato al fine di regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Una volta costituita, l’unione civile garantisce alla coppia un trattamento e benefici analoghi a quelli previsti per qualsiasi coppia sposata».
Cosa si può commentare in merito? Ebbene: la possibilità di regolare rapporti personali non è rilevante giuridicamente; quanto ai rapporti patrimoniali, esistono già strumenti idonei per contrattualizzare quel che si vuole. Citiamo il Codice Civile.
Articolo 1321. Nozione
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Articolo 1322. Autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Articolo 1372. Efficacia del contratto
Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.
Occorre quindi (requisito minimo ed unico) che l’interesse perseguito non sia contra legem.
Per quanto invece attiene ai benefici analoghi alla coppia sposata, vorrei sapere a quale ci si debba riferire: sgravi fiscali, benefici prima casa, eredità? Sono tutte ipotesi che l’ordinamento già tutela, conoscendone e volendone usare gli strumenti. Davvero non si vede la ragione di un apposito disegno di legge! Ci viene in aiuto il preambolo del disegno che elenca alcune ipotesi, a suo dire, discriminatorie:
l’iniquità della situazione legislativa italiana che, privando di ogni tutela alle convivenze tra persone omosessuali, porta a negare perfino al convivente da decenni il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale;
non garantisce al (solo) convivente omosessuale il diritto di subentrare nell’affitto della casa comune in caso di morte o di sopravvenuta incapacità;
esclude la reversibilità della pensione del partner omosessuale defunto e che non prevede la possibilità di succedergli in qualità di erede legittimo, in mancanza di testamento;
che stabilisce che la parte di patrimonio lasciata in eredità al partner omosessuale con testamento sia falcidiata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto;
solo in poche regioni prevede che le coppie omosessuali possano avere diritto alla casa popolare, se in possesso dei requisiti di legge, in modo da evitare, tra l’altro, il tristefenomeno della separazione forzata di partner anziani, conviventi da decenni, e del loro ricovero più o meno coatto in case di riposo; che, più in generale, nega ogni pur minima forma di tutela al partner economicamente più debole in caso di scioglimento di convivenze anche pluridecennali.
Sulla possibilità di assistere il malato in ospedale, sulla tassazione prevista per lasciti, come anche sulla reversibilità della pensione, un riconoscimento giuridico del partner omosessuale dovrebbe comportare automaticamente anche il riconoscimento giuridico di qualsivoglia altra persona legata da rapporti di affetto e di amicizia.
Non si vede perché no! Potremmo affermare che la normativa esistente sia in tal senso lacunosa nei confronti di chiunque abbia legami particolari con la persona in questione e diverrebbe, tuttavia, discriminatoria nei confronti di un eventuale amico del cuore, qualora si accordasse tutela al solo omosessuale! Ma la verità è che non ogni fatto deve ricevere tutela giuridica, ma soltanto quel fatto che abbia una rilevanza tale da meritarla! Cosa darebbe rilevanza al rapporto omosessuale rispetto al semplice rapporto d’amicizia? La sodomia o la pratica lesbo? Signori miei, veramente poca cosa, e da ribrezzo!!!
Nel caso della famiglia ci troviamo in un’ipotesi fattuale differente: l’eco sociale che ne deriva, la tutela dei figli ed i conseguenti legami di sangue comportano un privilegio, che sarebbe ingiusto non accordare.
Sulla questione dell’eredità, ebbene: facciano testamento! E’ previsto dall’ordinamento! Per l’affitto e l’eventuale subentro: ma perché non cointestare il relativo contratto di locazione? Se c’è davvero fiducia tra loro, se è talmente forte il loro legame, non dimenticheranno certo di fare una cosa tanto importante!?!? O forse non si fidano? Perché forse potrebbero trovare un altro gay improvvisamente più attraente e sensuale e lasciare improvvisamente il partner di turno? Chissà?!
Quanto poi alla tutela del partner più debole: signori miei, ma non stavamo parlando di amore? Ed Allora?
Comunque sia esistono gli accordi prematrimoniali, tanto di moda ad Hollywood, per regolare aspetti contrattuali del matrimonio, che, giuridicamente, contratto non è! Perché non utilizzare strumenti simili, anche se non siamo di fronte ad un matrimonio? Chi lo impedisce loro? Forse non vogliono?
Stefano Maria Chiari
1) www.magdanegri.it/images/documenti/pdlomosess.pdf 2) www.magdanegri.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1406&Itemid=55
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