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Epoche buie della storia ecclesiastica
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In alcuni momenti della storia l’errore si addensa più fitto nella mente degli uomini. Oggi (con il Concilio Vaticano II, il post-concilio e la rivoluzione culturale del Sessantotto) viviamo uno di questi momenti. Nella storia della Chiesa vi sono state epoche di pericolosi sbandamenti dottrinali e morali: la crisi ariana del IV-V secolo, il “secolo ferreo” della Chiesa (sec. X), il Grande Scisma d’Occidente del XIV-XV secolo, il neopaganesimo dell’Umanesimo e del Rinascimento del XV-XVI secolo. Tuttavia la Chiesa, assistita da Dio “tutti i giorni sino alla fine del mondo” (Mt., XXVIII, 20), ha sempre trionfato su di essi.

Il Concilio di Costanza (1414-1418) e il Conciliarismo

Poco prima del Concilio di Costanza la Chiesa si trovò con il Grande Scisma d’Occidente che sarebbe durato quasi 40 anni (1378-1417) ad avere tre “Papi”, di cui uno solo lo era veramente e gli altri due erano degli antipapi.

Il re Sigismondo di Lussemburgo (1368-1437) spinse fortemente l’antipapa Giovanni XXIII (1410-1415) ad indire un Concilio ecumenico a Costanza per il 1° novembre del 1414. Giovanni XXIII stesso venne a Costanza a presiedere il Concilio, convocato materialmente da un antipapa e indetto formalmente da un re.

Il Concilio senza il “Papa” o meglio con l’antipapa, che temendo per sé era fuggito, si fece forte di sé e dell’aiuto del re Sigismondo e continuò conciliariter anche senza “Papa” per ristabilire l’unità della Chiesa con questa motivazione: “il Concilio ha la sua potestas direttamente da Cristo. Quindi anche il Papa deve obbedienza alla potestas Concilii. Perciò ogni fedele, fosse anche il Papa, che si oppone a una decisione conciliare deve essere punito” (G. Alberigo, Storia dei Concili Ecumenici, Brescia, Queriniana, 1990, p. 226).

I Decreti del Concilio di Costanza e Basilea, che hanno insegnato la teoria del Conciliarismo, non sono stati approvati dal Papa regnante, quindi non solo non sono infallibili, ma non hanno alcun valore dottrinale né tantomeno magisteriale[1].

Il Concilio di Costanza agì secondo la falsa dottrina del Conciliarismo mitigato. Il 29 maggio il Concilio depose ilPapa” o meglio l’antipapa Giovanni XXIII perché accusato di eresia, che accettò obtorto-collo la decisione giuridica conciliare sotto la pressione fisica del re Sigismondo e passò il resto della sua vita a Firenze con il titolo cardinalizio (e non di “Papa emerito”), che gli apparteneva realmente.

Inoltre il Concilio vietò, nella XII sessione, ogni elezione del Papa fatta senza il consenso del Concilio (Conciliorum Oecumenicorum Decreta 416, Istituto Scienze Religiose, Bologna, III ed, 1973).

Anche il vero Papa allora regnante, Gregorio XII, non poneva resistenza alla sua destituzione. Quindi accettò la sanazione in radice del Grande Scisma coll’andare a Costanza per essere deposto, ma “non poteva andare ad un Concilio convocato dall’antipapa Giovanni XXIII; era necessario che egli stesso lo convocasse e questo diritto gli fu riconosciuto dal Concilio[2] e così il 4 luglio il suo cardinale Giovanni Dominici indisse il Concilio e sùbito dopo annunciò il ritiro del proprio Papa” (H. Jedin, Storia della Chiesa, Milano, Jaca Book, 1977 ss., vol. V/2, p. 202) nella XIV sessione il 4 luglio 1415 (COD 421, Istituto Scienze Religiose, Bologna, III ed, 1973).

Il Concilio di Costanza (1414-1418) non voleva abolire il Papato, come qualcuno ha scritto, ma certamente ne voleva limitare e diminuire il prestigio ed anche il Primato; lo stesso avverrà al Concilio di Basilea del 1431 (cfr. G. Alberigo, Storia dei Concili Ecumenici, Brescia, Queriniana, 1990, p. 228).

Anche il secondo antipapa avignonese, Benedetto XIII, venne deposto conciliariter dal Concilio di Costanza in quanto eretico nella sessione XXXVII il 26 luglio del 1417 (COD 437), ma Benedetto XIII non accettò la decisione del Concilio e rimase graniticamente fermo nella convinzione di essere Papa, pur essendo solo un antipapa, sino alla sua morte avvenuta nel 1423.

Finalmente l’11 novembre del 1417 a Costanza venne eletto un unico Papa “dal Collegio cardinalizio e dai sei rappresentanti delle cinque nazioni lì presenti” (H. Jedin, Storia della Chiesa, Milano, Jaca Book, 1977 ss., vol. V/2, p. 203): il cardinale Oddo Colonna che prese il nome di Martino V.

In breve a Costanza (1414-1418) si votò per nazioni non per testa o per Vescovi. Questo tipo di votazione è unicamente proprio al Concilio di Costanza, in cui i Vescovi si trovarono in minoranza rispetto alle Università e ai dottori in teologia[3] e in diritto canonico (cfr. H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia, Morcelliana, 1983, VI ed., p. 102).

Ancora a Costanza si stabilì (ma senza l’approvazione del Papa) che “ogni membro della Chiesa (compreso il Papa) deve obbedienza al Concilio ecumenico. Il Concilio non può abolire il potere papale, ma può limitarlo quando lo esige il bene della Chiesa. Il legame tra Cristo e la Chiesa è indissolubile, quello del Papa con essa no. Il potere viene al Concilio immediatamente da Cristo e quindi tutti, anche il Papa, gli debbono obbedienza” (H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia, Morcelliana, 1983, VI ed., p. 103-104).

Il Decreto “Frequens”, che fu approvato nella XXXIX sessione del 9 ottobre 1417, stabilì che i Concili dovevano essere resi un’istituzione stabile[4] e quindi una specie di istanza di controllo decennale sul Papato (H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia, Morcelliana, 1983, VI ed., p. 107).

È vero che papa Martino V non ratificò formalmente i Decreti di Costanza, ma ciò avvenne non per la sua purezza dottrinale, bensì per debolezza, perché la maggioranza del Concilio era partecipe della teoria conciliarista e non avrebbe tollerata l’ingerenza del Papa nel/sul Concilio (cfr. H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia, Morcelliana, 1983, VI ed., p. 112).

Comunque, pur non condividendo la teoria di appellarsi al Concilio contro il Papa, Martino V si astenne dall’approvare e dal condannare il Decreto conciliarista Frequens (cfr. H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia, Morcelliana, 1983, VI ed., p. 113) pro bono pacis, per non provocare altri incidenti[5].

Il Concilio di Basilea (1431-1437) e l’Episcopalismo

A partire da queste tendenze conciliariste, recepite in maniera acefala dal Concilio ecumenico di Costanza, perché non approvate dal Papa, il 23 luglio 1431 si aprì il Concilio ecumenico di Basilea (1431-1437) in cui “il conflitto tra il Primato del Papa e il Conciliarismo era inevitabile” (H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia, Morcelliana, 1983, VI ed., p. 113). Siccome non era presente nessun Vescovo, ma solo i loro rappresentanti e i dottori in teologia e in diritto canonico, papa Eugenio IV (1431-1447) il 18 dicembre del 1431 sciolse il Concilio, che si rifiutò di obbedire al Papa a causa delle teorie conciliariste, anzi addirittura si riaprì in maniera acefala sine Papa, intimò al Papa di abrogare lo scioglimento del Concilio e citò il Pontefice a render conto del suo “abuso di potere” dinanzi al Concilio. Il conflitto tra Papa e Concilio durò due anni (1431-1433), ma alla fine il Papa cedette e vinsero pro tempore il Concilio e il Conciliarismo[6], che tuttavia non vennero approvati esplicitamente dal Papa.

Il 15 dicembre del 1433 papa Eugenio IV ritirò il decreto di scioglimento del Concilio e dichiarò il Concilio di Basilea come legittimo XVIII Concilio ecumenico della Chiesa universale e nessuno lo ritiene un “conciliabolo” ed Eugenio IV solo “papa materialiter et non formaliter”.

Nel frattempo il Concilio di Basilea aveva cominciato a mettere in atto (senza approvazione papale) la teoria conciliarista della superiorità del Concilio sul Papa e si stabilì come supremo potere nella Chiesa al di sopra di papa Eugenio IV.

Basilea fu soprattutto un Concilio di teologi e canonisti, i Vescovi furono meno di un decimo dei partecipanti, il Papa era ritenuto del tutto contingente alla vita del Concilio e della Chiesa.

Nel 1436 avvenne una seconda rottura e stavolta definitiva tra Papa e Concilio riguardo al luogo in cui avrebbe dovuto continuare il Concilio iniziato a Basilea. Il Concilio e i conciliaristi ritenevano di continuarlo a Basilea o ad Avignone, mentre papa Eugenio IV optava per Firenze. Dopo lunghe tergiversazioni il 18 settembre 1438 il Papa trasferì il Concilio da Basilea a Ferrara, ma la maggioranza dei teologi e dei Vescovi rimase a Basilea. Qui i conciliaristi stravinsero pro tempore e “dichiararono la superiorità del Concilio sul Papa e il 25 giugno 1439 deposero come eretico papa Eugenio IV ed elessero un altro Papa [in realtà antipapa], che prese il nome di Felice V. Il medesimo Conciliarismo, che aveva aiutato a Costanza a ricomporre il Grande Scisma, ne provocò un altro a Basilea” (H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia, Morcelliana, 1983, VI ed., p. 117). “Error non corrigitur per errorem”.

La soluzione: il Concilio continua a Ferrara/Firenze (1438-1445)

Nel frattempo la posizione politica di papa Eugenio IV si era rafforzata poiché i Greci scismatici avevano accettato di partecipare al Concilio di Ferrara (9 aprile 1438 – 15 gennaio 1439) per ricomporre l’unione con la Chiesa e sotto il Papa. Ma per mancanza di denaro il Papa si vide costretto a spostare il Concilio da Ferrara a Firenze il 16 gennaio 1439.

Al Concilio di Firenze (16 gennaio 1439 – 24 aprile 1442) si discusse sul Primato del Papa, che “come successore di S. Pietro e Vicario di Cristo è il Capo della Chiesa intera e del Concilio ecumenico” (H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia, Morcelliana, 1983, VI ed., p. 118).

Grazie alla riunione dei Greci scismatici (detti “Ortodossi”) con il Papato, papa Eugenio IV riprese forza sul Concilio di Basilea (che era restato acefalicamente ivi anche dopo la convocazione del Concilio di Ferrara-Firenze) e sul Conciliarismo, ma non aveva ancora vinto l’errore conciliarista. Infatti Francia e Germania appoggiavano le teorie conciliariste del Concilio di Basilea (divenuto un conciliabolo il 9 aprile 1438 quando non volle riconoscere il Concilio convocato dal Papa e si autoconvocò ancora a Basilea sine Papa) e non riconoscevano il Concilio di Ferrara-Firenze. Il conciliabolo di Basilea post-1438 riprendeva e riconfermava l’errore conciliarista della superiorità del Concilio sul Papa (H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia, Morcelliana, 1983, VI ed., p. 120).

Il cardinal Giovanni de Torquemada[7] nella sua Summa de Ecclesia (Colonia, 1480, II ed., Venezia, 1561) ribadì il Primato del Papa, ma la teoria conciliarista non aveva ancora ricevuto il colpo di grazia. Per questo non bastavano i soli teologi, occorreva l’intervento di un Papa che, oltre a ribadire la vera dottrina del Primato di Pietro, si adoperasse per una vera riforma della Chiesa, la quale aveva fortemente risentito di tutti questi avvenimenti iniziatisi col Papato avignonese circa due secoli prima.

Purtroppo “il Papato non imboccò l’unica via atta realmente a scalzare il Conciliarismo in verbis et in factis, quella cioè d’iniziare con tutta serietà la vera riforma della Chiesa (come farà il Concilio di Trento)” (H. Jedin, Breve storia dei concili, Brescia, Morcelliana, 1983, VI ed., p. 122).

Un nuovo errore: il “Cardinalismo”

Abbiamo già parlato a più riprese del Conciliarismo. Nel presente articolo voglio studiare la questione spinosa della pretesa del Cardinalato nel XVI secolo di ritenersi superiore al Papa (errore che si potrebbe chiamare, con un neologismo, “Cardinalismo”) come il Conciliarismo riteneva l’Episcopato (sparso nel mondo o riunito in Concilio) superiore a lui.

Il Quattrocento e Teodoro De’ Lelli

Nel Quattrocento la maggior parte dei teologi, tranne qualche eccezione (cfr. Juan de Torquemada) di fronte alla crisi che imperversava nell’ambiente ecclesiale e conquistava gli uomini di Chiesa non seppe difendere il Primato del Papa e la sua Infallibilità, che deriva dal Primato come conditio sine qua non per esercitarlo e mantenere l’unità della Chiesa nella fede e nella comunione, unità che è la prima nota della Chiesa di Cristo.

Tuttavia vi fu un grande teologo, anche se poco citato, Teodoro De’ Lelli[8], che apparve come un lucerna posta da Dio sopra il monte per illuminare gli uomini, che vivevano in quell’epoca. Egli seppe mantenere inalterati i princìpi della sana ecclesiologia senza deviare dal retto sentiero e lottò per tutto il corso della sua breve vita (di soli 39 anni) per dare un po’ di luce agli spiriti smarriti della sua epoca.

Vita

Teodoro nacque a Teramo in Abruzzo nel 1427 e morì a Roma il 31 marzo del 1466. Si era laureato a Padova in utroque jure e ricoprì vari incarichi nella Curia romana sotto papa Callisto III. Pio II lo nominò Vescovo di Feltre nel 1462. Tuttavia i suoi numerosi incarichi nella Curia romana gli impedirono di risiedere stabilmente a Feltre, che governò mediante i vicari episcopali. Dopo la morte di Pio II il nuovo Papa, Paolo II, nominò De’ Lelli Vescovo di Treviso nel 1464.

Con il Pontificato di Paolo II scoppiò la “rivolta” degli abbreviatori della Cancelleria della Curia romana, capeggiata dall’umanista Bartolomeo Sacchi detto il Plàtina (1421-1481), “il quale prometteva che se non si fosse fatta giustizia sarebbe ricorso ad un Concilio in cui il Papa avrebbe avuto la peggio[9]. Il Papa lo fece interrogare dal De’ Lelli, che da questo fatto ebbe la conferma pratica di quanto le tesi, sempre da lui avversate nei suoi scritti, del Conciliarismo, dell’Episcopalismo e del “Cardinalismo” fossero divenute oramai comuni nella sua epoca e persino a Roma, Cattedra di Pietro.

Dopo la sua morte le sue spoglie riposano nella chiesa di S. Francesca Romana a Roma. Il von Pastor, parlando dell’epoca del De’ Lelli, scrive: “pur a fianco di molti prelati e Vescovi indegni, la storia della Chiesa, nel secolo XV, ne incontra anche molti veramente degni e distinti per virtù, pietà e dottrina”[10] e De’ Lelli è uno di questi.

Opere

I suoi scritti principali sono tre opere scritte per risolvere le difficoltà in cui si dibatteva la Chiesa in quel momento. La prima, scritta attorno al 1453/54 (circa 12 anni prima della rivolta di Bartolomeo Sacchi detto il Plàtina e di morire) si intitola Tractatus contra pragmaticam sanctionem burgensem (tutt’ora inedito, si può leggere nel Codice Vaticano lat., 3878, ai fogli 81r-96r). Essa è una breve risposta in 11 articoli alle 11 obiezioni dei gallicani contro il Primato del Papa. La seconda s’intitola Replica Theodori Laelli pro Pio II et Sede Romana (in “Rerum Germanicarum Scriptores”, ed. Freher-Struve, vol. II, pp. 214-228) ed è un’esposizione ben chiara sulla Chiesa di Cristo istituita in forma gerarchico/monarchica, che richiede un Capo il quale la governi e ne mantenga l’unità di fede e di comunione per volontà e istituzione di Cristo. Il De’ Lelli critica la teoria ereticale di ricorrere al Concilio contro il Papa e difende il Primato papale contro le obiezioni dei conciliaristi del suo tempo. La terza si intitola Contra supercilium (Cod. n. 27 della Biblioteca Capitolare Lolliniana di Belluno). In questo trattato l’Autore confuta le tesi di quei Cardinali che cercavano di ridurre il Primato del Papa a vantaggio del Collegio cardinalizio, definisce i giusti limiti del loro ufficio, che è quello di essere semplici consiglieri del Pontefice Romano.

Ambiente dottrinale da cui matura l’opera del De’ Lelli

Il Grande Scisma d’Occidente (1378-1415), il Concilio di Basilea e di Costanza sono i tre avvenimenti da cui son nate le tre principali opere del De’ Lelli. A Basilea un Concilio, rimasto acefalo ossia senza l’approvazione del Papa, raccoglieva una sorta di sintesi di errori intorno alla divina costituzione della Chiesa e negava l’Infallibilità del Papa. Tali teorie non sarebbero state possibili e immaginabili senza lo Scisma d’Occidente e il Concilio di Costanza. Quindi occorre esporre brevemente la concatenazione logica e cronologica degli errori nati in queste tre occasioni.

Lo Scisma d’Occidente (1378-1415) aveva oscurato la bella immagine della Chiesa, che con Bonifacio VIII († 1303) aveva raggiunto l’apice e poi con lo “schiaffo di Anagni” la decadenza. Quindi si era notevolmente indebolito il principio del Primato papale e della sua Infallibilità come mezzo, scelto da Dio, per preservare l’unità e la stabilità della Chiesa di Cristo. Purtroppo le condizioni dell’ambiente ecclesiale di quei tempi erano disastrose e per uscirne alcuni teologi escogitarono un rimedio peggiore del male che volevano combattere: il Conciliarismo, ossia la superiorità dell’Episcopato (riunito in Concilio imperfetto o acefalo, oppure sparso nelle diocesi del mondo intero), che negava la costituzione monarchica della Chiesa voluta da Dio stesso.

Il De’ Lelli studia quindi la questione dividendola in due parti: 1°) il Primato del Papa; 2°) l’Infallibilità pontificia.

    1) IL PRIMATO PAPALE

Il potere di giurisdizione del Papa e del Cardinalato/Episcopato

Al tempo del De’ Lelli i Cardinali più che i Vescovi reclamavano una pari dignità col Papa, rendendo la Chiesa da monarchica bicefala o “aristocratica” (governata dal Papa assieme al Collegio cardinalizio in maniera stabile e permanente[11]).

De’ Lelli dovette controbattere alcuni Cardinali del suo tristissimo tempo, che, prendendo a pretesto la consuetudine loro accordata dalla benevolenza del Papa di servirsi del loro consiglio nel decidere cause difficili sia di ordine disciplinare che dogmatico/morale, si arrogavano uno stretto diritto di essere consiglieri del Papa in maniera stabile e per divina volontà e pretendevano di partecipare abitualmente al governo della Chiesa universale e quindi al supremo potere di giurisdizione del Papa.

Certamente i Cardinali sono i più alti consiglieri e collaboratori del Papa nel governo della Chiesa universale (cfr. CIC 1917, can. 230). Tuttavia non hanno mai nei confronti del Papa poteri deliberativi, bensì solo consultivi, non potendo mai le loro decisioni aver il minimo valore contro quelle papali.

Molti grandi teologi approvarono le teorie conciliariste e “cardinaliste”. Tra di loro Guglielmo Occam, Marsilio da Padova, Jean de Jandum, Gregorio Heidimburg, Domenico Tudeschi (tutti del XIV secolo); poi verso il Quattrocento sorsero nomi non solo famosi ma anche pii, che disorientarono maggiormente i fedeli: Giovanni Gerson, Francesco Zabarella[12], Domenico De’ Dominicis. I loro errori possono esser così riassunti: 1°) la Chiesa fu istituita da Gesù non come una società soprannaturalmente monarchica, ma aristocratica (diretta da un “duplice Capo”: il Papa e i Vescovi/Cardinali); 2°) la Chiesa non è stata fondata su Pietro e i Papi suoi successori sino alla fine del mondo, perché sarebbero un fondamento traballante e friabile, ma sopra Cristo stesso come Capo puramente invisibile; 3°) il Concilio ecumenico o il Collegio cardinalizio è superiore al potere del Papa e la giurisdizione non viene ai Vescovi dal Papa, ma da Dio direttamente.

L’Infallibilità del Papa e del Cardinalato/Episcopato

Essendo una conseguenza del Primato del Papa, che si esplica mediante il potere legislativo, giudiziario ed esecutivo (ossia la giurisdizione), l’Infallibilità è donata da Dio al Papa affinché possa mantenere l’unità di fede, mentre la giurisdizione provvede a quella di comunione o di carità.

Siccome l’Infallibilità è una conseguenza del Primato pontificio di giurisdizione, il Grande Scisma avendo indebolito il primo dogma indebolì immancabilmente anche il secondo. Quindi il “Cardinalismo” e il Conciliarismo affermavano che il Cardinalato e l’Episcopato sono superiori al Papa non solo quanto al governo della Chiesa universale ma anche quanto al Magistero della fede. La maggior parte dei teologi del Quattrocento era d’accordo nell’ammettere che solo la Chiesa universale è infallibile, il Papa no. Ragion per cui è sempre lecito e doveroso dubitare del giudizio e delle definizioni del Papa in materia di fede e di morale, avendo già egli errato più volte in esse. Il versetto del Vangelo di San Luca (XXII, 31-32): “Io ho pregato per te (Pietro) affinché la tua fede non venga meno e tu una volta ravveduto conferma nella fede i tuoi fratelli (Apostoli)” non va applicata, secondo i cardinalisti e i conciliaristi (contraddicendo l’interpretazione moralmente unanime e quindi infallibile dei Padri ecclesiastici) a Pietro e ai suoi successori, ma alla Chiesa universale costituita dai Vescovi sparsi nel mondo o riuniti in Concilio e dal Collegio cardinalizio.

Purtroppo queste novità in rottura con la Tradizione patristica vennero riprese da alcuni Canoni dei Concili di Costanza e di Basilea, che però non vennero approvati e neppure formalmente condannati dai Papi allora regnanti, ma che lasciarono in grande incertezza e disorientamento i poveri fedeli, i quali non sapevano più a quale santo votarsi[13]. Certamente questi Canoni essendo acefali o non riconosciuti dal Papa non hanno nessun valore dogmatico[14], “né, del resto, ebbero mai una espressa ed autentica approvazione da parte dei due Pontefici che vi dovettero assistere, Martino V ed Eugenio IV, anche se pro bono pacis, non vi ritornarono più sopra”[15] e non li condannarono esplicitamente. “Martino V dette un’approvazione soltanto negativa agli atti del Concilio di Costanza, senza condannare positivamente gli articoli lesivi del Primato papale, ma senza neppure approvarli. Tuttavia nelle Bolle con cui poi dichiarò chiuso il Concilio li condannò esplicitamente. Il Papa vi passò sopra unicamente per non riattizzare il fuoco accesosi a Costanza con una condanna espressa e formale, che in fondo non era più strettamente necessaria, date le clausole apposte nelle Bolle Inter cunctas e In eminentis” (R. Dell’Osta, Un teologo del potere papale e i suoi rapporti col cardinalato nel secolo XV. Teodoro De’ Lelli Vescovo di Feltre e Treviso (1427-1466), Belluno, Tipografia Silvio Benetta, 1948, p. 104)[16].

Qual è il potere cardinalizio

Nei primi secoli della Chiesa vi era un “Consesso di Diaconi e Presbiteri in Roma” (Presbyterium Apostolicae Sedis), che coadiuvavano il Vescovo di Roma, ossia il Papa per le cause comuni del suo governo spirituale sulla sola diocesi romana. Per le questioni più importanti di fede e di morale l’organo competente era il Sinodo o Concilio particolare romano, cui partecipavano i sette Vescovi suburbicari. Nell’XI secolo le mansione del Presbyterium e del Concilio romano passarono ai Cardinali (Concistorium)[17].

I Cardinali, da quando iniziarono ad esistere come Collegio, furono i consiglieri che il Papa sceglieva per risolvere le cause più difficili sia di fede che di costumi, che politiche e disciplinari. Tuttavia alcuni di loro vollero prendere tale uso per un loro stretto diritto, affermando che i Cardinali sin dall’inizio della Chiesa erano consiglieri necessari del Pontefice Romano. Purtroppo il re di Francia Filippo il Bello in funzione antibonifaciana li aizzò contro il Papato e li chiamò “Colonne della Chiesa e successori degli Apostoli”. Alcuni Cardinali ne trassero un principio di dottrina stabile che rese il “Cardinalismo” un errore simile al Conciliarismo. Tra di essi figura il cardinale Vicario in Urbe Domenico De’ Dominicis (De Cardinalitia dignitate, l. c). addirittura vi fu chi come Pierre d’Ailly (Tractatus de Ecclesiae, Concilii generalis, Romani Pontificis et cardinalium auctoritate, in Gersoni Opera omnia, Antwerpiae, 1706, tomo II, col. 78 ss.) sosteneva che i Cardinali formavano un “Corpus perenne” o il fondamento della Curia romana e come ceto stabile rappresentavano, quindi, il soggetto giuridico superiore al Papa (proprio come il Concilio o l’Episcopato sparso nel mondo per il Conciliarismo) specialmente se il Papa eletto non proveniva dal Cardinalato.

Vi fu anche un tentativo di infliggere una ferita mortale al Papato quando alcuni Cardinali nel 1353 proposero le “Capitolazioni elettorali giurate” firmate con giuramento dai Cardinali raccolti in Conclave, che secondo essi avrebbero dovuto essere obbligatoriamente osservate dal nuovo Pontefice eletto al Soglio papale. Questi patti o “Capitolazioni” rivendicavano molte facoltà di giurisdizione ai Cardinali, i quali si ingerivano sempre più nel governo della Chiesa universale, confidato da Gesù unicamente a Pietro e ai suoi successori sino alla fine del mondo. Sotto il Pontificato di Paolo II scoppiò il caso delle “Capitolazioni elettorali giurate”. Alcuni teologi che pur avevano confutato mirabilmente il Conciliarismo episcopalista (S. Antonino Pierozzi da Firenze[18] e Juan de Torquemada[19]) ritenevano che esse avessero un certo valore e che i Cardinali fossero i successori degli Apostoli e possedessero una certa giurisdizione quasi stabile sulla Chiesa universale assieme al Papa, ma senza negare il suo Primato di giurisdizione e la sua Infallibilità ex sese. Altri teologi negavano alle “Capitolazioni” qualsiasi forza giuridica e giurisdizionale. I Papi hanno sempre abbracciato, nessuno escluso, la seconda tesi. Teodoro De’ Lelli si schierò con i secondi e i suoi tre trattati sopra menzionati non sfigurano affatto quanto ad acume teologico a fianco di quelli morali di S. Antonino e dogmatici del Torquemada[20].

Pietro, Apostoli, Vescovi e Cardinali

Il De’ Lelli per confutare meglio le pretese collegialistiche del Cardinalato fa un rapporto tra il potere di Pietro (e dei suoi successori, i Papi) con quello degli Apostoli (e i loro successori, i Vescovi) e poi lo confronta tra quello intercorrente tra il Papato e il Cardinalato.

De’ Lelli (Contra supercilium, cit., lib. I, cap. IV, pp. 16-18) dimostra innanzitutto che neppure gli Apostoli furono sottratti al Primato o al potere primaziale di Pietro. Infatti, sebbene Cristo dopo esser risorto abbia conferito anche agli altri 11 Apostoli i poteri che aveva promesso a Pietro (Mt., XVI, 19; XVIII, 18; Gv., XX, 23), tuttavia tale fatto non diminuisce il Primato petrino perché a Pietro per primo, nominatamente, davanti agli altri Apostoli e per tutti loro Gesù aveva affidato le “Chiavi del regno dei Cieli” (Mt., XVI, 19). La ragione è che anche gli 11 Apostoli fanno parte del “gregge” del Signore, che - senza distinzione di fedeli, chierici e Apostoli - fu affidato da Gesù al solo Pietro, dicendogli: “Pasci i miei agnelli e le mie pecorelle” (Gv., XXI, 15 ss.), ossia tutti, dai fedeli (agnelli) sino agli Apostoli (pecorelle), e gli Apostoli si son comportati come soggetti a Pietro. Quindi negare il Primato di Pietro sugli Apostoli, i Vescovi e i Cardinali sarebbe un gravissimo errore se non un’eresia. Tutto ciò spiega il fatto che il Primato di Pietro lo rende “Principe degli Apostoli” e non ha conferito agli Apostoli e ai loro successori (i Vescovi) gli stessi poteri di Pietro, Pastore diretto, immediato e supremo della Chiesa universale (Contra supercilium, lib. I, cap. IV, p. 18). Cristo come Dio è l’Unità, la Stabilità, l’Immobilità, la Solidità per essentiam e Pietro come suo Vicario lo è per participationem: “Gesù ha detto a Pietro: Io, il Signore, sono pietra immobile e l’unico fondamento fuori del quale tutto crolla” (Replica Theodori Laelli pro Pio II et Sede Romana (in “Rerum Germanicarum Scriptores”, ed. Freher-Struve, l. c, vol. II, p. 224).

Il De’ Lelli (Replica Theodori Laelli, cit., l. c, vol. II, p. 227; Contra supercilium, cit., lib. I, cap. III, pp. 14-16), quindi, esclude nella maniera più categorica che la pienezza del potere di giurisdizione risieda nella Chiesa intesa collegialmente come il Papa e il Cardinalato o l’Episcopato (cfr. R. Dell’Osta, cit., p. 29). La pienezza e il Primato del potere Gesù lo ha dato singulariter Petro (Contra supercilium, cit., lib. I, cap. III, pp. 14-17) e non in comune o collegialmente coi Cardinali o coi Vescovi (Contra supercilium, cit., lib. I, cap. IV, pp. 18-19). Quindi uno solo è il “Princes Ecclesiae, habens Primatum et plenitudo potestatis iurisdictionis et hic est Romanus Pontifex” (Contra supercilium, cit., lib. I, cap. II, p. 10). Perciò, se l’Episcopato è di istituzione divina, il Cardinalato è di istituzione umano/ecclesiastica ed è un aiuto che il Papato ha liberamente voluto scegliere per disbrigare gli affari più importanti della Chiesa senza voler rinunciare o sminuire il suo Primato di giurisdizione (Contra supercilium, cit., lib. II, cap. IX, p. 88).

Qui finisce la prima parte dell’opera lelliana dedicata al Primato del Papa ed inizia la seconda in cui egli affronta l’Infallibilità pontificia come conseguenza necessaria e logica del Primato di giurisdizione per mantenere la Chiesa nell’unità di fede e di comunione.

2) L’INFALLIBILITÀ PAPALE

La dottrina lelliana sull’Infallibilità di Pietro e dei suoi successori come conseguenza necessaria del Primato

Rodolfo Dall’Osta ritiene che il De’ Lelli quanto alla dottrina dell’Infallibilità papale (assieme al Torquemada) ha superato i teologi suoi contemporanei ed ha precorso i tempi, avanzando la dottrina che sarà esposta nei secolo successivo dal Gaetano, dal Bellarmino e dal Suarez e quindi la definizione dogmatica del Concilio Vaticano I, anche se non ne ha tutta la precisione terminologica.

L’argomentazione lelliana è stringente, serrata e logica. La prerogativa dell’Infallibilità in Pietro e nei Papi è una conseguenza necessariamente logica del loro Primato di giurisdizione. L’assenso dell’Episcopato o del Cardinalato alla definizione dogmatica del Papa non è necessario affinché sia infallibile. Essa lo è ex sese se il Papa definisce ed obbliga a credere, parlando come Pastore supremo di tutta la Chiesa. Chi lo nega “scinde la tunica inconsutile di Cristo e divide la monarchia ecclesiastica facendone una diarchia aristocratica” (Contra supercilium, Proemio, p. 2). Il Papa ha il potere pieno di governo e di magistero, che sono due aspetti del Primato di giurisdizione.

Come farà il Ballerini nel Settecento il De’ Lelli già nel Quattrocento si fonda soprattutto sul Vangelo di San Luca (XXII, 31-32) in cui Gesù dice a Pietro: “Ho pregato per te, affinché non venga meno la tua fede, ma tu quando ti sarai convertito conferma i tuoi fratelli”. Quindi commenta che la preghiera di Gesù è stata fatta per Pietro e non per gli Apostoli, i quali, anzi, da Pietro dovevano essere “confermati”, e che questa preghiera non poteva non essere infallibile e non sortire il suo effetto, essendo Gesù vero Dio e vero uomo (Contra supercilium, lib. II, cap. V, p. 71). Quindi, se è stata fatta solo ed esclusivamente per Pietro, significa che egli è bastante ex sese ad assicurare l’unità e la stabilità di fede e di comunione della Chiesa universale, anche senza il consiglio del Collegio cardinalizio o del Corpo episcopale (Contra supercilium, lib. II, cap. V, pp. 71-72).

Constatata l’esistenza della prerogativa dell’Infallibilità in Pietro e nei suoi successori (i Papi), il De’ Lelli ce ne dà la causa efficiente, che è l’aiuto e l’assistenza divina solennemente promessa da Gesù Cristo. Quindi il Papa non è tenuto a sentire il consiglio del Cardinalato o dell’Episcopato; se vuole, può farlo ma non ne è necessitato. Monsignor Teodoro De’ Lelli cita San Tommaso d’Aquino che insegna: “il Papa può definire questioni di fede e interpretare il Credo o Simbolo della fede senza il consiglio del Sinodo” (S. Th., II-II, q. 1, a. 10). Quindi De’ Lelli asserisce con fermissima sicurezza, appoggiandosi al Dottore Ufficiale della Chiesa, che il Papa da solo “sine et ante Synodum poteste definire dogmata fidei” (Contra supercilium, lib. II, cap. VI, p. 78). Egli è superiore all’Episcopato (riunito in Concilio ecumenico o sparso nel mondo) e al Cardinalato. Perciò non è obbligato né a chiederne né a seguirne i consigli e le decisioni.

Secondo il De’ Lelli per attribuzione lo Spirito Santo, che è “Spirito di Verità” (Gv., XIV, 17; XV, 26; XVI, 13), è la causa efficiente dell’Infallibilità papale. Il Nostro Autore è molto esplicito a proposito affermando che esiste una speciale Provvidenza divina, la quale “governa e dirige l’attività del Pontefice Romano e lo preserva dall’errore nelle definizioni dogmatiche in contrapposizione ai Concili ecumenici e al Collegio cardinalizio per la virtù docente dello Spirito Paraclito” (Contra supercilium, lib. II, cap. VI, pp. 77-78).

Monsignor Teodoro De’ Lelli affronta anche la spinosa questione delle condizioni che permettono al Papa di godere dell’assistenza infallibile del Paraclito. Egli distingue la sua tesi in tre punti: 1°) ex parte subiecti: il Papa deve parlare come Dottore della Chiesa universale e non come dottore privato; 2°) ex parte obiecti: su questioni di fede e di morale e necessarie alla salvezza eterna; 3°) ex parte terminis: ossia del punto o della conclusione cui le definizioni del Papa portano la Sposa di Cristo, che è quello di evitare il pericolo che la Religione cristiana faccia naufragio nella fede (Contra supercilium, lib. II, cap. VI, pp. 77-78; 82-83).

La conseguenza necessaria per il De’ Lelli è che il Papa come Dottore ufficiale della Chiesa universale non può cadere in eresia formale e ostinata. Per impedire ciò Dio potrebbe anche togliergli la vita (Contra supercilium, lib. II, cap. VI, p. 77). Secondo don Rodolfo Dell’Osta (Un teologo del potere papale e i suoi rapporti col cardinalato nel secolo XV, cit., p. 50) il De’ Lelli riteneva che neppure come dottore privato il Papa potesse cadere in eresia formale, notoria e ostinata.

I rapporti del Cardinalato con il Primato e l’Infallibilità papale

Per il Nostro teologo 1°) il Papa è indipendente dal Collegio cardinalizio sia nelle decisioni difficili su fede e costumi che in quelle puramente disciplinari (Contra supercilium, lib. II, cap. IX, pp. 83-88). Il compito del Cardinalato è esclusivamente quello di consigliare il Papa se questi gli chiede un parere, ma esso non ha alcun potere legislativo o giurisdizionale. I Papi istituendo il Cardinalato come consigliere della Prima Sede non hanno inteso mai rinunciare nemmeno in parte alla pienezza della giurisdizione data loro da Cristo sulla Chiesa universale, “né avrebbero potuto farlo, trattandosi di Istituzione divina” (Contra supercilium, lib. II, cap. IX, pp. 88-89). 2°) Il Pontefice Romano è indipendente dal Collegio cardinalizio in materia di fede e le sue definizioni sono irrefragabili ex sese senza il suo consiglio o il suo assenso. Chi la pensa diversamente divide la Monarchia ecclesiastica, istituita da Cristo sul solo Pietro. Il che equivarrebbe a negare che Gesù ha affidato a Pietro la cura di “pascere agnelli e pecorelle” (Gv., XXI, 15 ss.), ossia tutto il gregge della Chiesa universale (Contra supercilium, lib. II, cap. V, pp. 71-72). Lo Spirito Santo e non il Cardinalato o l’Episcopato è il Maestro autentico del Papa e della Chiesa (Contra supercilium, lib. II, cap. XIV, pp. 110-111). 3°) Il Cardinalato non può abrogare una legge del Pontefice Romano non avendo nessuna giurisdizione, ma solo un potere di consiglio e un compito consultivo qualora richiestogli dal Papa (Contra supercilium, lib. II, cap. XIII, p. 110).

Rapporti tra Cardinalato ed Episcopato

    1) I Vescovi e non i Cardinali sono i successori degli Apostoli

“Nel Quattrocento la figura del Vescovo si trova a contendere con quella dei Cardinali. Questi non si erano astenuti dallo scoronare i Vescovi di certe prerogative, che loro unicamente competevano per diritto divino, come la successione apostolica, dimenticando la propria origine umano/ecclesiastica” (R. Dell’Osta, Un teologo del potere papale e i suoi rapporti col cardinalato nel secolo XV, cit., p. 71).

Ancora una volta il De’ Lelli mette in chiara luce la retta dottrina circa l’Episcopato e il Cardinalato, asserendo che 1°) solo i Vescovi sono i veri successori degli Apostoli, i Cardinali no; 2°) nei primi secoli della Chiesa i Vescovi erano considerati sotto ogni rapporto superiori ai Cardinali; 3°) solo più tardi, dopo il X secolo, quando i Cardinali ricevettero dalla Santa Sede molti importanti incarichi per governare più speditamente la Chiesa universale, essendo diventato più difficile ricorrere all’Episcopato sparso nel mondo intero, il Cardinalato fu più onorificato dell’Episcopato.

Il primo punto è evidente. Tuttavia alcuni Autori (Domenico De’ Dominicis[21] e persino il “martello del Conciliarismo”: Giovanni de Torquemada[22]), facendo una triplice distinzione dello stato degli Apostoli: quando a) assistevano, con la loro presenza, Cristo durante la sua vita; b) assistevano Pietro, come suoi cooperatori, prima della loro dispersione nel mondo; c) predicavano il Vangelo ad ogni Nazione durante la loro dispersione nel mondo intero, ne tiravano le seguenti conclusioni: il Collegio cardinalizio succedeva al Collegio degli Apostoli considerato nei primi due momenti, mentre i Vescovi succedevano agli Apostoli in opus ministerii solo nel terzo momento. Quindi i Cardinali erano superiori ai Vescovi e veri successori degli Apostoli più di questi ultimi poiché gli Apostoli furono chiamati prima al Cardinalato e poi all’Episcopato nell’attività pastorale.

Il De’ Lelli dimostra facilmente che questa opinione, nonostante le sottili distinzioni tra cui si nasconde, non ha nessun fondamento nella S. Scrittura e nei Sacri Canoni. Infatti gli Apostoli furono eletti non ad assistere Cristo e Pietro, ma a predicare il Vangelo. Il periodo in cui il Collegio apostolico visse accanto a Gesù non può essere scambiato con il Collegio cardinalizio, come volevano nel XV secolo alcuni Cardinali, ma è solo la prima fase della chiamata dei Dodici Apostoli all’Episcopato[23] (e di Pietro al Sommo Episcopato), che comporta uno stato di perfezione religiosa (“Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus Te”) unitamente ad uno stato di Pastori di anime (“Faciam vos fieri piscatores hominum”; “Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, remittuntur eis”; “Repleti Spiritu Sancto, praedicaverun ubique Evangelium”). Tutte queste funzioni si riferiscono solo all’Episcopato[24] e non al Cardinalato.

Inoltre giustamente De’ Lelli nota che “l’atto è più perfetto della potenza” (Aristotele e San Tommaso d’Aquino). Ora applicando questo principio agli Apostoli, essi furono più perfetti quando vennero inviati a predicare e cominciarono a farlo (nel loro terzo stadio di vita) di quando ricevettero la missione e si prepararono ad esercitarla (primo e secondo stadio); così i Cardinali dovrebbero riflettere che, presentandosi, senza alcun fondamento come Apostoli quando vivevano presentialiter a fianco del Signore quali rappresentanti del Sacro Collegio, erano meno perfetti del Collegio apostolico, che ricevette la missione di evangelizzare e iniziò a farlo. Infatti nel primo stadio (poiché i Cardinali si ritengono veri successori degli Apostoli quando non esercitavano ancora il ministero pastorale, ma assistevano Cristo) essi (Apostoli/Cardinali) erano trepidi, timidi e non ebbero il coraggio di professare pubblicamente la loro fede pur non avendola persa (come vorrebbero i millenaristi gioachimiti), ma fuggirono “propter metum Judaeorum”. Invece proprio lo stato pastorale degli Apostoli viene equiparato da Cristo stesso a sé e alla sua Missione quando dice: “Ego sum Pastor bonus” (Gv., X, 11).

Monsignor Teodoro De’ Lelli conclude così: “il Cardinalato non ha bisogno di tanti orpelli per sentirsi grande quanto il Papato lo ha fatto, gli basti il privilegio della volontà della Prima Sede di farlo assurgere alla dignità di consigliere del Papa, quando da questi ne è richiesto senza alcun vincolo da parte sua” (Contra supercilium, lib. I, cap. V, p. 25).

    2) I Vescovi stanno al sommo della gerarchia e son stati ritenuti ontologicamente superiori ai Cardinali anche se aventi un titolo meno onorifico

Contro le opinioni espresse dai cardinali Juan de Torquemada (il quale afferma acutamente il Primato di giurisdizione del Papa e la sua Infallibilità, ma anche un certo “primato” non solo onorifico del Cardinalato sull’Episcopato) e Domenico De’ Dominicis, suoi contemporanei, Monsignor Teodoro De’ Lelli asserisce che l’Episcopato è ontologicamente (sia quanto all’Ordine sacro che alla Giurisdizione), anche se non quanto ai titoli, alle dignità e alle onorificenze, superiore al Cardinalato e così è stato riconosciuto sino a tempi recentissimi in cui i Vescovi esercitavano gli uffici poi passati ai Cardinali. Infine la dignità dell’Episcopato è di diritto divino mentre quella del Cardinalato di diritto umano/ecclesiastico. Infine per circa un millennio i Vescovi esercitarono una prelazione di diritto divino sui Cardinali, che poi passò ai Cardinali, i quali la esercitano sui Vescovi, ma di diritto umano (Contra supercilium, lib. I, cap. VIII, pp. 33-334; lib. I, cap. XIII, p. 55).

La storia dei rapporti tra Episcopato e Cardinalato ci insegna che all’inizio erano i Vescovi che insieme col Papa discutevano le cause ardue di fede e di disciplina nei Sinodi provinciali. Poi col passar del tempo attorno all’XI secolo i Cardinali godettero del buon diritto concesso loro dal Papa e non per un abuso della Curia come voleva il teologo/canonista del XIII secolo Alvaro Pelayo (De Statu et planctu Ecclesiae). Infatti il Vescovo di Belluno/Feltre dimostra come quegli uffici che per circa un millennio avevano esercitato i Vescovi erano venuti raccogliendosi pian piano nelle mani dei Cardinali. Siccome questi uffici erano assai importanti per la vita della Chiesa, essi conferirono ai Cardinali una grandissima dignità onorifica. De’ Lelli ritiene che la data precisa sia da stabilirsi con il Pontificato di Nicolò II († 1061), che conferì loro il diritto di eleggere il Papa.

De’ Lelli è stato il teologo che nel XV secolo ha confutato meglio di tutti le false dottrine attorno all’Episcopalismo assieme a Juan de Torquemada e soprattutto al “Cardinalismo” dimostrando, contro il Torquemada, che i Cardinali non derivano dal Collegio apostolico, che non sono il fondamento granitico della Chiesa sia pur assieme a Pietro.

La genesi del Cardinalato

Monsignor Teodoro De’ Lelli (Contra supercilim, lib. II, cap. I, p. 58) dimostra che l’origine dei Cardinali non inizia con il Collegio degli Apostoli, neppure con il Pontificato di papa Ponziano (230-235) o di papa Marcello (308-309) come affermano alcuni autori del secolo XV.

La storiografia recente insegna che il Papa era assistito, per suo volere, nel governo della diocesi di Roma da un gruppo di Presbiteri, i quali lo coadiuvavano nel ministero liturgico ed anche nella predicazione e nel governo della diocesi romana. Ad essi si aggiungevano 7 Diaconi, addetti soprattutto all’amministrazione degli affari temporali della diocesi di Roma. Per quanto riguarda l’esercizio del Primato universale a partire dal III secolo il Papa era assistito dai Vescovi radunati in Concili regionali periodici. Però a partire dal V secolo i 7 Vescovi delle diocesi suburbicarie vicine a Roma (Velletri/Segni, Albano laziale, Ostia, Palestrina, Porto e Santa Rufina, Sabina e Poggio Mirteto[25]), senza lasciare le loro sedi, iniziarono a prestare un regolare servizio liturgico ebdomadario in San Giovanni in Laterano, la Cattedrale del Papa. Quindi furono incardinati in essa e così anche i 25 Preti preposti ai 25 tituli nell’ambito dell’Urbe furono incaricati del servizio liturgico nelle Basiliche Maggiori (S. Maria Maggiore, S. Pietro, S. Paolo fuori le Mura, S. Lorenzo) e furono incardinati in esse. Però mentre i 7 Vescovi suburbicari sono chiamato Cardinali a partire dal secolo VIII, i Preti titolari ottengono questa nomina solo verso il secolo X. Poi nell’XI secolo con papa S. Leone IX i Cardinali lasciarono man mano il servizio liturgico nelle Basiliche romane e iniziarono ad essere i consiglieri e coadiutori diretti del Papa nel governo della Chiesa universale e non solo della diocesi di Roma; da questo momento 18 Diaconi regionari, detti così perché si occupavano delle “regioni” o quartieri in cui la diocesi di Roma era stata suddivisa, vennero nominati Cardinali. Sisto V fissò il numero dei cardinali a 70 (di cui 6 Vescovi, 50 Preti e 14 Diaconi). Con questo ultimo passo il Collegio cardinalizio assunse l’aspetto definitivo di principale coadiutore e consigliere del Pontefice[26].

Il De’ Lellis dimostra storicamente che (Contra supercilim, lib. II, cap. I, pp. 59-62) i Presbiteri e Diaconi della Chiesa madre di tutte le chiese particolari o diocesi, ossia di Roma, “quae est caput et cardo ecclesiarum particularium” (Contra supercilim, lib. II, cap. I, pp. 60-62) avevano anche il titolo “cardinalizio”.

Già nel IX secolo i Cardinali erano stati assunti dalla Santa Sede a formare il Tribunale concistoriale, che ha il compito di giudicare i Vescovi e quindi i Cardinali iniziarono a sorpassare in onore i Vescovi poiché “chi giudica è superiore a chi viene giudicato”.

Nel secolo X Il Collegio cardinalizio era diventato una specie di senato permanente per consigliare il Papa se lui lo richiedeva. Finalmente nel 1059 con papa Nicolò II i Cardinali avevano ricevuto il compito e il diritto di eleggere il Sommo Pontefice affinché la famiglie nobiliari romane e gli Imperatori non si ingerissero nella scelta del Pontefice. “Tale prerogativa dei Cardinali fece sì che essi la vincessero definitivamente, in fatto di precedenza onorifica, sui Vescovi, i quali da qual momento in poi non protestarono più contro la supremazia onorifica cardinalizia ritenuta “un abuso della Curia romana”, come riteneva il canonista spagnolo Alvaro Pelayo († 1253), riconoscendo legittimo il possesso della superiorità d’onore del Sacro Collegio poiché era stata data ad esso dal Papa” (R. Dall’Osta, Un teologo del potere papale e i suoi rapporti col cardinalato nel secolo XV, p. 91).

Giustamente a questo punto il De’ Lelli nota che i Cardinali non sono, come alcuni di loro pretendevano nel suo secolo, il cardine su cui si regge la Chiesa universale (Contra supercilim, lib. II, cap. XV, p. 117). Costoro facevano una inversione di termini. Infatti il Papa è il cardine e il fondamento su cui si regge la Chiesa universale, i Vescovi, i Cardinali e i fedeli; mentre i Cardinali sono soltanto quei chierici (Diaconi, Sacerdoti e Vescovi) della Chiesa di Roma, la quale è il cardine di tutta la Chiesa universale e di tutte le chiese particolari o diocesi (Contra supercilium, lib. I, cap. XII, p. 52). Inoltre il cardine è sempre inferiore alla porta e questa è Gesù Cristo asceso in Cielo e il Papa è il suo Vicario visibile in terra (Contra supercilium, lib. II, cap. XV, p. 120).

Monsignor De’ Lelli non vuol togliere nulla all’onore e al prestigio che il Cardinalato ha acquistato nella Chiesa nel primo suo millennio come massimo consigliere e coadiutore del Papa nel governo della Chiesa universale, ma egli precisa che questo prestigio gli è derivato non da Dio come ai Vescovi, ma dalla Chiesa (Contra supercilium, lib. I, cap. I, p. 8).

d. Curzio Nitoglia



1] Perciò come durante il Concilio Vaticano II si è parlato pastoralmente e non infallibilmente di “Collegialità episcopale”, così ai Concili di Costanza/Basilea si è parlato di “Conciliarismo” o “Episcopalismo”, ma senza l’approvazione del Papa e quindi con nessun valore teologico.

2] Come se il Concilio fosse superiore al Papa. Quest’atto del Concilio senza Papa è nullo giuridicamente. Tuttavia storicamente ha contribuito a sbrogliare la matassa del Grande Scisma.

3] Si veda il ruolo enorme che hanno giocato nel Concilio Vaticano II i cosiddetti “periti” o teologi conciliari, la maggior parte dei quali erano stati condannati da Pio XII con l’Enciclica Humani generis (12 agosto 1950) come neomodernisti o facenti parte della “nouvelle théologie”.

4] Cfr. la neo-dottrina della Collegialità episcopale (Lumen gentium, 22), che fa del Corpo dei Vescovi un “Ceto stabile”, il quale necessariamente “cointende” o cogestisce col Papa il governo della Chiesa, anche se cum Petro et sub Petro.

5] Nessuno si è sognato di dire che non era Papa perché non voleva oggettivamente il bene comune della Chiesa, ma la Chiesa stessa lo ha riconosciuto ufficialmente come suo Papa legittimo, anche se non esemplare.

6] Come al Concilio pastorale Vaticano II, pur sotto la direzione di papa Giovanni XXIII e di Paolo VI, ha vinto pro tempore in maniera non dogmatica e perciò non infallibile la dottrina della “Collegialità episcopale”, che ha sminuito il Primato monarchico del Papato. Si noti che come vi è una forte analogia tra Costanza/Basilea e il Vaticano II, così il giudizio dato su di essi può essere altrettanto analogo: ambiguità dei Papi che li hanno presieduti, la quale ha favorito l’eresia nei primi due (i Decreti conciliaristi dei quali non sono stati approvati dai Pontefici romani, ma neppure son stati condannati esplicitamente) e nel terzo, il quale è stato approvato dai due Papi che lo hanno presieduto, ma è stato svolto solo in maniera pastorale, senza definire ed obbligare a credere e quindi fallibilmente.

7] Teologo domenicano e cardinale, nato a Valladolid nel 1388 e morto a Roma nel 1468. Ha partecipato al Concilio di Costanza (1417), a quello di Basilea (1432) e a quello di Firenze (1439-1443). Ha sempre difeso la superiorità del Papa sul Concilio e sull’Episcopato, ma non altrettanto ha fatto nei confronti del Cardinalato ritenuto da lui superiore all’Episcopato come vedremo oltre. Certamente Juan de Torquemada è stato il campione del Primato papale rispetto all’Episcopato, tuttavia ha sottovalutato il pericolo del “Cardinalismo” ritenendo che i Cardinali fossero successori degli Apostoli, superiori ai Vescovi e possedessero una certa giurisdizione quasi stabile sulla Chiesa universale assieme al Papa (cfr. P. Massi, Magistero infallibile del Papa nella teologia di Giovanni di Torquemada, Torino, 1957; J. F. Stockmann, Johannis de Torquemada vita eiusque doctrina de Corpore Christi Mystici, Harlem, 1951). Tuttavia quanto al Primato pontificio il Torquemda insegna mirabilmente che il Papa è il Caput Ecclesiae, ossia è la sorgente che procura e determina la vita del Corpo Mistico di Cristo grazie al suo ruolo di Vicarius Christi (cfr. M. Maccarrone, Vicarius Christi. Storia del titolo papale, Roma, Lateranum, 1952). Per il Torquemada nella Chiesa il Papa non è solo una parte ma è il tutto, egli è lo sposo, la mente, la testa e il cuore della Chiesa. Quindi è inseparabile da essa, è il vincolo d’unione tra Cristo e la sua Sposa e rappresenta un elemento essenziale dell’unità e della natura della Chiesa. Juan de Torquemada è lo zio di Tommaso de Torquemada (Valladolid, 1420 – Avila, 1498), anch’egli domenicano, che organizzò il Tribunale della S. Inquisizione in Spagna per ordine dei re Ferdinando e Isabella di Castiglia e ne divenne il capo nel 1483 (cfr. M. Menendez y Pelayo, Historia de los Heterodoxos Españoles, ultima ed. in 3 voll., Madrid, 1911-1912).

8] Cfr. Rodolfo Dell’Osta, Un teologo del potere papale e i suoi rapporti col cardinalato nel secolo XV. Teodoro De’ Lelli Vescovo di Feltre e Treviso (1427-1466), Belluno, Tipografia Silvio Benetta, 1948. Il libro è una sintesi della Tesi di Dottorato discussa da don Rodolfo Dell’Osta nel Pontificio Ateneo Urbaniano de Propaganda Fide con l’allora don Pietro Parente il gennaio del 1948; A. Piolanti, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1950, vol. IV, coll. 1351-1353, voce De’ Lelli Teodoro; H. Jedin, Storia del Concilio di Trento, Brescia, 1949, vol. I, pp. 65-79. Sia il cardinal Parente che Monsignor Piolanti citano lodevolmente il libro di Rodolfo dell’Osta come “uno dei pochi difensori del Primato pontificio rispetto al Cardinalato nel XV secolo”.

9] L. von Pastor, Storia dei Papi, Reggio Emilia, 1919, vol. I, p. 306.

10] L. von Pastor, Storia dei Papi, cit., vol. I, p. 40.

11] Analogamente al Conciliarismo o Episcopalismo, confutato mirabilmente da Juan de Torquemada (Summa de Ecclesia, Venezia, 1561), che rende la Chiesa una diarchia “aristocratica” retta abitualmente in pari grado dal Papa e dai Vescovi, con un Primato solo di onore o nominale del Pontefice Romano e non di giurisdizione (ossia legislativo, giudiziario e esecutivo). Tale errore si è ripresentato in maniera più sfumata e quindi più pericolosa con la dottrina della “Collegialità episcopale” nel Concilio Vaticano II (Lumen gentium, 22), che essendo solo “pastorale” e non dogmatico non ha voluto definire né obbligare a credere e quindi ha rinunziato all’assistenza infallibile dello Spirito Santo e può contenere degli errori, proprio come i Concili di Costanza e di Basilea, che non essendo stati approvati in tutti i loro Decreti dal Papa, non sono immuni da errori conciliaristi.

12] De longevo schismate, Basilea, 1566.

13] Anche perché S. Caterina da Siena stava col Papa poi ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa gerarchica e S. Vincenzo Ferreri con quello che poi la Chiesa ha definito antipapa…

14] I papi Martino V e Eugenio IV non approvarono mai questi Canoni e poi non vi tornarono sopra né li condannarono esplicitamente non avendo essi alcun valore dogmatico.

15] T. Dell’Osta, Un teologo del potere papale e i suoi rapporti col cardinalato nel secolo XV. Teodoro De’ Lelli Vescovo di Feltre e Treviso (1427-1466), Belluno, Tipografia Silvio Benetta, 1948, p. 16.

16] Cfr. Labbe-Cossartio, Sacrosanta Concilia, Venezia, 1731, tomo XVI, sub fine.

17] Col diffondersi del Cristianesimo il Papa si trovò assillato da un cumulo enorme di affari talmente importanti e urgenti da non poterli sbrigare personalmente. Pertanto inizialmente volle affidarli, in parte, a determinati membri del Clero romano (specialmente i Diaconi). Pian piano si formò, così, il complesso di dicasteri, di tribunali e di uffici per mezzo dei quali il Papa governa la Chiesa universale (CIC, 1917, can. 7). Col tempo sorsero molti uffici il cui complesso in séguito si nominò Curia romana, le cui Congregazioni sono ceti di Cardinali, che hanno il compito di sbrigare un determinato genere di affari ecclesiastici. La Congregazione Concistoriale ha il còmpito di preparare quanto concerne il Concistoro, ma la sua sfera è molto più ampia estendendosi alla creazione, conservazione o soppressione delle Diocesi, alla scelta dei nomi dei Vescovi da consacrare che presentano al Papa, il quale li sceglie personalmente. Cfr. F. M. Cappello, De Curia Romana, Roma, 1911-1912; B. Obietti, De romana curia, Roma, 1910.

18] Summa theologica o Summa moralis , pars III, tit., XXII, cap. III, Venezia 1477, Verona, 1740, Firenze 1741. Secondo il Santo Arcivescovo di Firenze i Cardinali sono semplici consultori scelti prudenzialmente dal Papa per governare più efficacemente la Chiesa universale, tuttavia formano una specie di ceto stabile superiore all’Episcopato, che in un certo qual senso potrebbe vincolare collegialmente il Papa. Egli non ha afferrato come il De’ Lelli la pericolosità di questa opinione mentre aveva ben capito e confutato l’eresia conciliarista.

19] Summa de Ecclesia, Venezia, 1561.

20] Don Rodolfo Dall’Osta (Un teologo del potere papale e i suoi rapporti col cardinalato nel secolo XV, p. 100) non teme, perciò, di asserire che “Almeno al momento in cui il De’ Lelli scrive la sua dottrina sul Cardinalato è, si può ben dire, superiore a quella di S. Antonino di Firenze e del cardinal Torquemada”.

21] De Cardinalitia dignitate, Cod. Vat. lat. 8192.

22] Summa de Ecclesia, lib. II.

23] Cfr. Lc., VI, 12; Jo., XV, 16; Mc., XVI, 15.

24] Cfr. Ps., CVIII, 8; Lc., IX, 13; Jo., XX, 22; Mc., XVI, 20.

25] Nel 1914 vi è stata l’ultima riordinazione delle diocesi suburbicarie, che sono: Porto e Santa Rufina, Sabina e Poggio Mirteto, Palestrina, Frascati, Albano, Velletri e Ostia.

26] Cfr. P. Paschini, in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1949, vol. III, coll. 779-780, voce Cardinale; M. Andrieu, L’origine du titre de Cardinal dans l’Eglise romaine, in “Miscellanea Mercati”, V, Città del Vaticano, 1946; M. Belardo, De juribus cardinalium in titulis, Città del Vaticano, 1939; V. Martin, Les Cardinaux et la Curie, Parigi, 1939.

 
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