>> Login Sostenitori :              | 
header-1

RSS 2.0
menu-1
TUTTI |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Archivio Articoli FREE

renato-brunetta.jpg
Servire lo Stato, servire i cittadini
Stampa
  Text size
Il ministro della Funzione Pubblica dichiara di voler licenziare i dipendenti statali «assenteisti». Scopa nuova spazza bene… o alza polverone?
La norma sul licenziamento di personale che raggiunga certi (molto alti) tetti di assenze previsti nei contratti nazionali, esiste già.
In tutta la mia carriera ho visto un solo dipendente statale licenziato per assenze.
Il giudice del lavoro ha dichiarato nullo il licenziamento e ha ordinato la riassunzione.
Il dipendente, negli ultimi 12 anni, sarà stato presente sul posto di lavoro per poche centinaia di giorni.
Rientra nella categoria definita dal ministro?

Con tali precedenti, se io fossi un assenteista, non mi preoccuperei più di tanto.
Non mi dispiacerebbe che si cominciasse a chieder conto dell’assenteismo a parlamentari nazionali e regionali.
Ma non è di mia competenza.
Io sono un impiegato, lasciatemi parlare degli impiegati.
Mi limito ad esempi che conosco.

Descrivo le circostanze del lavoro dei docenti di istituto scolastico di secondo grado.
In un anno scolastico (dal 1° settembre al 31 agosto) un docente ha i seguenti carichi di lavoro: lezioni per 594 ore (18 h settimanali X 33 settimane, su 5 giorni settimanali), attività collaterali per 80 ore, lezioni supplementari in genere pomeridiane con compenso aggiuntivo, svolgimento [solo per alcuni delle operazioni di esame di Stato (20 o 30 giorni) con compenso aggiuntivo].
L’orario complessivo teorico non viene mai raggiunto.
Parliamo prima delle riduzioni generalizzate che «beneficiano» tutto il personale.
Al principio dell’anno scolastico le lezioni si svolgono a orario ridotto.
Alla fine dell’anno, gli alunni si prendono almeno una settimana anticipata senza frequenza.
Nelle scuole con alunni pendolari (la maggioranza) al fine di anticipare l’orario di uscita per tornare a casa non troppo tardi, alcune o tutte le ore di lezione vengono ridotte con deliberazione collegiale alla durata di 50’ o 45’ (attiro una speciale attenzione su questo taglio di un sesto del proprio orario, rimesso con minima e inefficace regolamentazione alla decisione dei diretti interessati).

Se si svolgono attività esterne alla scuola, gite, spettacoli, manifestazioni «culturali» o «civili», si sospendono le lezioni.
Per un giorno e mezzo ogni mese, gli alunni svolgono assemblee, e le lezioni sono sospese.
Parliamo ora delle assenze propriamente dette, di cui fruisce il singolo dipendente, con sua domanda.
Forse qualcuno crede che un impiegato o un docente assente sia per forza ammalato.
Ebbene no.

Io ho contato (salvo ulteriori dimenticanze) 24 classi di motivi diversi per cui un docente lecitamente e legalmente si assenta dal servizio continuando a ricevere la retribuzione.
Non annoio il lettore con la lista dei 24 motivi; sono tutti ottimi motivi, perfettamente ragionevoli (?) e indiscutibili, documentabili nelle forme richieste, per cui un capo ufficio (un preside) non ha nessun reale potere di valutare, di accertare, di dissuadere, di negare.
A questo punto il messaggio reboante: «Licenziamo gli assenteisti», rivela la sua natura di sparata retorica.

L’assenteista in genere non è stupido: il suo comportamento è sempre conforme alla legge, e non è in alcun modo sanzionabile.
Ci sarà pur qualcuno che tira troppo la corda, ci sarà magari una decina di impiegati con cui l’amministrazione potrebbe aprire una guerra di cavilli legali, al qual proposito vi rimando all’esempio di apertura.
Ma per tutti gli altri, chiamiamoli mini-assenteisti, sia di loro iniziativa, sia perché l’amministrazione stessa non sa metterli al lavoro, l’ipotesi di licenziamento è talmente campata in aria che non merita neppure un sorriso ironico.
Non c’è dunque soluzione?

Sì che c’è la soluzione, semplicissima, a portata di mano, se solo lo Stato non si lasciasse legare le mani.
Basta chiedere all’impiegato quanto è disposto a pagare per il suo diritto di assentarsi.
Maurizio Blondet ci ha più volte ricordato brillantemente che i diritti non sono gratis.
L’assenza dal lavoro del dipendente pubblico, la paga lo Stato (cioè noi cittadini) sia perdendo il prodotto del suo lavoro, sia continuando a erogare la retribuzione.

Ma se è comprensibile che un impiegato abbia un motivo importante per assentarsi dal lavoro (diritto di assentarsi conservando il posto di lavoro e lo status di impiegato), è meno comprensibile che vi sia associato il distinto e aggiunto diritto di essere pagato senza fornire il lavoro: viene rotto, a beneficio esclusivo dell’impiegato, il nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, al motto di prendi 2 (diritti), paghi 0.
Basta ripristinare il nesso e finisce l’assenteismo.
Ossia, l’impiegato che lecitamente si assenta dal servizio, per qualsiasi motivo, con qualunque giustificazione, conserva il posto di lavoro, ma senza nessun tipo di eccezione non viene pagato. Troppo drastico?
Vogliamo concedergli, come si fa perfino con i sospesi per reato, un assegno alimentare del (diciamo) 50%?

Sia pure.
Non si fatica a indovinare che, pur di non perdere la metà della retribuzione, la grande maggioranza degli impiegati scoprirà miracolosamente che tutti gli importantissimi e irrinunciabili motivi per assentarsi dal lavoro non erano poi così importanti.
Questo il principio-base.

Poi, non voglio tediare i lettori entrando in tecnicismi (da applicare  caso per caso; io potrei parlare solo delle scuole) sulla identificazione corretta di che cosa siano assenze, che cosa siano riduzioni, che cosa sia flessibilità di impiego, e tanti altri particolari; tutti argomenti da studiare bene, da non applicare alla carlona, sui quali consultare anche (è proprio necessario?) i sindacati, ma da non snaturare cominciando con l’introdurre piccolissime estreme eccezioni che poi una volta incrinata la diga la travolgerebbero di nuovo.

Professor Giulio Giampietro

Home  >  Politica interna                                                                                    Back to top

 
Nessun commento per questo articolo

Aggiungi commento


Libreria Ritorno al Reale

EFFEDIEFFESHOP.com
La libreria on-line di EFFEDIEFFE: una selezione di oltre 1300 testi, molti introvabili, in linea con lo spirito editoriale che ci contraddistingue.

Servizi online EFFEDIEFFE.com

Archivio EFFEDIEFFE : Cerca nell'archivio
EFFEDIEFFE tutti i nostri articoli dal
2004 in poi.

Lettere alla redazione : Scrivi a
EFFEDIEFFE.com

Iscriviti alla Newsletter : Resta
aggiornato con gli eventi e le novita'
editorali EFFEDIEFFE

Chi Siamo : Per conoscere la nostra missione, la fede e gli ideali che animano il nostro lavoro.



Redazione : Conoscete tutti i collaboratori EFFEDIEFFE.com

Contatta EFFEDIEFFE : Come
raggiungerci e come contattarci
per telefono e email.

RSS : Rimani aggiornato con i nostri Web feeds

effedieffe Il sito www.effedieffe.com.non è un "prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata", come richiede la legge numero 62 del 7 marzo 2001. Gli aggiornamenti vengono effettuati senza alcuna scadenza fissa e/o periodicità