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Il Donatismo Redivivo e Le “Riordinazioni” (1)
don C. Nitoglia
02 Dicembre 2019
Il Problema e La Sua Attualità
«“Riordinazione” è un termine moderno, con cui si indica l’uso invalso in alcuni periodi, e soltanto in alcuni ambienti, di ripetere l’Ordinazione ritenuta invalida perché compiuta da Ministri eretici, scismatici, deposti o scomunicati. […]. Nei secoli di particolare decadenza teologica e morale qua e là affiorarono l’errore e la pratica conseguente della Riordinazione già in uso presso i Donatisti. […]. Le Ordinazioni fatte da papa Formoso († 896) furono ritenute invalide da papa Sergio III († 911) e in parte ripetute[1]. […]. Le ragioni accampate per le Riordinazioni è che lo Spirito Santo non può essere conferito da chi non lo ha e i Ministri eretici, scismatici, deposti o scomunicati non hanno la grazia santificante quindi non possono darla agli altri. Queste opinioni, già confutate da S. Agostino quanto al Donatismo, riapparvero nel medioevo e si fusero con altre, che in momenti di particolare anarchia ritornarono e furono applicate poco ponderatamente. Si insistette soprattutto sulla subordinazione alla Chiesa (alla gerarchia legittimamente stabilita) e si formulò il principio che per l’Ordinazione fosse necessaria non soltanto la potestas Ordinis, ma anche la licentia Ordinis exequendi (v. Ugo di Amiens, Rolando Bandinelli, Rufino), con un parallelo troppo stretto tra il potere di assolvere i peccati e quello di ordinare; si argomentava che come il sacerdote sprovvisto di giurisdizione assolve invalidamente, così il Vescovo deposto, scomunicato, scismatico o eretico, essendo separato dalla Chiesa, non possiede l’officium seu mandatum exequendi Ordinis e l’opera sua è invalida. Tali dottrine, hanno trovato anche in tempi recenti fautori (cfr. C. Baisi, Il Ministro straordinario degli Ordini sacri, Roma, 1935)[2]. Questa concezione, che potrebbe dirsi marginale, anche se accolta in pratica da qualche Papa, non ne compromise l’infallibilità, poiché non volle portare un giudizio definitorio e obbligante sul caso concreto; contro di essa si affermò invece la dottrina comune, già enunciata nel secolo III da papa Stefano, poi da S. Agostino, da S. Gregorio Magno, da Rabano Mauro, da S. Pier Damiani, finché trionfò con S. Raimondo da Peñafort, Alessandro di Hales e soprattutto con S. Tommaso d’Aquino (S. Th., III, qq. 60-90; Suppl., q. 38, a. 2 e tutta la sacramentaria tomista). Il Concilio di Trento ha definito infallibilmente (sess. VII, De Baptismo, can. 4; DB 860) la validità del Battesimo conferito dagli eretici, ma si è astenuto dal dichiarare valide le Ordinazioni conferite da Ministri eretici.
Nel presente vediamo l’errore di coloro che reputano invalidi tutti i Sacramenti conferiti senza avere la Giurisdizione da parte della Gerarchia ecclesiastica e non solo per il Matrimonio e la Confessione, confondendo illiceità e invalidità, potere d’Ordine e potere di Giurisdizione.
Secondo L. Saltet ed E. Amann il Concilio di Trento ha definito infallibilmente che la validità di un Sacramento (non solo del Battesimo) non dipende dalla dignità interiore del Ministro e neppure dalla rettitudine della sua Fede (sess. XXIII, can. 12, DB 855), ma dal fatto che il Ministro pone oggettivamente (“ex opere operato”) gli atti essenziali del Sacramento (materia e forma) con l’intenzione (almeno implicita e generica) di fare ciò che fa la Chiesa (can. 11, DB 854).
A partire da questa definizione dogmatica e infallibile si può concludere implicitamente pure quanto all’Ordine che un Vescovo, anche eretico, scismatico, moralmente indegno, consacra e ordina validamente a condizione di porre la sostanza della materia e della forma del Sacramento più l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa anche se non ci crede o se reputa che la Chiesa erri. Secondo p. Amann tale dottrina è di Fede definita o perlomeno prossima alla Fede (DThC, col. 2385). “Perciò la Chiesa dopo il Concilio di Trento proibisce assolutamente ogni Riordinazione” (DThC, col. 2386), a condizione che il Ministro, pure se eretico, abbia conferito il Sacramento salva ejus substantia. Ma prima del Tridentino tale dottrina era stata fortemente disputata anche tra teologi e canonisti altamente qualificati dell’una e dell’altra parte. Molti Vescovi e persino Papi hanno reiterato le Ordinazioni di Ministri eretici, che avevano osservato le cerimonie del Pontificale. La dottrina definitiva, che pur era stata insegnata da papa Stefano I (III sec.) e da S. Agostino (V sec.) contro il Donatismo, ha trionfato solo con la Scolastica e San Tommaso d’Aquino (XIII sec.) e poi è stata definita e resa obbligatoria infallibilmente dal Tridentino (XVI sec.).
Tuttavia secondo Monsignor Antonio Piolanti «il Concilio di Trento ha definito infallibilmente (sess. VII, De Baptismo, can. 4; DB 860) la validità del Battesimo conferito dagli eretici, ma si è astenuto dal dichiarare esplicitamente valide le Ordinazioni conferite da Ministri eretici, non perché su questo punto potesse sussistere dubbio, ma per non porre la dottrina di alcuni autori cattolici (tra cui S. Cipriano, Umberto di Selva Candida, Ugo di Amiens, Alessandro Bandinelli poi papa Alessandro III e Rufino) in opposizione con una verità oramai di Fede» (A. Piolanti, Dizionario di teologia dommatica, Roma, Studium, V ed., 1957, pp. 354-356, voce “Riordinazioni”; ristampa Proceno – Viterbo, Effedieffe, 2018). In pratica per Piolanti il Tridentino ha definito implicitamente valide le Ordinazioni dei Ministri eretici purché abbiano conferito il Sacramento salva ejus substantia (materia/forma/intenzione); mentre per Saltet e Amann lo ha fatto esplicitamente. Quindi tra le due dottrine: 1°) Piolanti / 2°) Saltet & Emann, non vi è contraddizione, ma solo una sfumatura accidentale: 1°) Piolanti, definizione implicita per interpretare reverenter i teologi che non l’avevano insegnata e non squalificarli; 2°) Saltet & Emann, definizione esplicita, che non pone in stato di eterodossia chi non l’ha insegnata prima della definizione formale del Concilio di Trento[3].
Fine Della Prima Parte Continua d. Curzio Nitoglia
[1] Il Beato papa Urbano II (1088-1099) riordinò nel 1088 il Diacono Daiberto ordinato dal Vescovo scismatico Venzilone di Magonza.
[2] Tale posizione è stata ripresa, pur con molte sfumature, da M. Zalba, Num Ecclesia habeat potestatem invalidandi ritum sacramentalem Ordinis ab episcopis exclusis peractum, in Periodica, n. 77, 1988, pp. 289-328; 425-488; 575-612; n. 78, 1989, pp. 187-242. Nel 2010 un teologo gesuita della Civiltà Cattolica (p. Giandomenico Mucci) l’ha ripresentata a Benedetto XVI, sostenendo che i Vescovi consacrati da Monsignor Lefebvre nel 1989 non erano stati consacrati validamente, tuttavia Benedetto XVI non l’ha accolta.
[3] Cfr. G. Ricciotti, L’èra dei Martiri, Roma, 1955; A. Casamassa, Scritti patristici, Roma, 1956; U. Mannucci – A. Casamassa, Istituzioni di Patrologia, 2 voll., Roma, VI ed., 1948; A. Casamassa, ha tradotto in italiano la Traditio apostolica di S. Ippolito, morto nel 235 circa, (Roma, 1947) il testo latino della Traditio apostolica è stato curato e pubblicato da da R. Connolly (Cambridge, 1916) e da G. Dix (Londra, 1967, II ed.) e tradotto in francese da B. Botte (Parigi, Cerf, 1946, 2a ed. 1984), ne esistono anche le versioni in copto, arabo ed etiopico. Cfr. J. A. Cerrato, Hippolytus between East and West, Oxford, 2002; A. Nicotri, Che cos’è la Traditio apostolica di Ippolito?, in “Rivista di Storia del Cristianesimo”, n. 2, 2005, pp. 219-237. L’errore dei “Ri-ordinanti” e “Ri-battezzanti” nasce con il Montanismo con Donato il grande (315-355), egli sosteneva che il Battesimo e i Sacramenti conferiti da Ministri eretici erano invalidi, poiché nessuno dà quel che non ha. Ora l’eretico non ha la santità, quindi non può darla agli altri. S. Agostino d’Ippona († 430) lo confuto, insegnando che i Sacramenti derivano la loro efficacia e validità non dal Ministro secondario, ma da Cristo, quindi sono santi e validi per sé o per il fatto che il rito è compiuto oggettivamente (“ex opere operato”) e non per i meriti degli uomini (“ex opere operantis”) che li conferiscono (cfr. A. Piolanti, Dizionario di teologia dommatica, Roma, Studium, V ed., 1957, pp. 128-130, voce “Donatismo”; ristampa Proceno – Viterbo, Effedieffe, 2018).
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