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Il Donatismo Redivivo e Le “Riordinazioni” (3)
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Conclusione Pratica

Quale conclusione pratica possiamo tirare, da tutto ciò che abbiamo visto, per i giorni nostri?

1°) Durante i periodi di decadenza morale e dottrinale, tra gli uomini di Chiesa e di conseguente anarchia diffusa anche tra i fedeli, nasce facilmente la tentazione delle Riordinazioni; 2°) nel basso Medioevo anche alcuni autori seri arrivarono a sostenere che le Ordinazioni erano valide solo se conferite da Ministri aventi la Giurisdizione, si confondeva, cioè, la validità con la liceità e non si distingueva il potere d’Ordine dal potere di Giurisdizione[1], equiparando alla Confessione gli altri Sacramenti; 3°) tale deviazione dei Ri-ordinanti è stata accolta, prima di essere condannata formalmente dal Magistero del Concilio di Trento, da parecchi Santi Vescovi (S. Cipriano), Papi Padri ecclesiastici (S. Leone Magno)[2] e Teologi o Canonisti di fama, “errare humanum est”; 4°) anche recentemente qualche autore l’ha ripresa (C. Baisi, 1935; M. Zalba, 1988); 5°) nell’antichità S. Cipriano († 258), S. Atanasio († 373), S. Basilio († 379), S. Epifanio († 403), papa Innocenzo I († 417), papa S. Leone Magno († 461)[3] e papa Pelagio I († 561) la sostenevano; mentre papa S. Stefano I († 257)[4], S. Agostino d’Ippona († 430), papa S. Gregorio Magno († 604) la negavano; 6°) nel basso Medioevo, con la decadenza morale e teologica nell’ambiente ecclesiale e la conseguente anarchia nel gregge dei fedeli, la pratica generalizzata delle Riordinazioni diventò comune. Papa Stefano III († 772) dichiarò, in un Sinodo romano del 770, ma non in maniera obbligatoria e definitoria, nulle le Ordinazioni fatte da papa Costantino II († 769), dopo averlo deposto; papa Formoso († 896) venne giudicato post mortem e dissotterrato nel Sinodo romano dell’897, detto perciò “cadaverico”, e poi papa Sergio III († 911) dichiarò (non dogmaticamente) nulle tutte le sue Ordinazioni e Consacrazioni; 7°) nell’alto Medioevo papa S. Leone IX  († 1054) nel Sinodo di Vercelli del 1050 si pronunciò per la validità delle Ordinazioni extra Ecclesiam, ma tornato a Roma sotto l’influsso del Cardinale Umberto da Silva Candida si pronunciò per la loro invalidità; anche Rolando Bandinelli poi papa Alessandro III († 1181) e papa Lucio III († 1185) si schierarono per la loro invalidità e riconsacrarono o riordinarono, papa Urbano II († 1099) in teoria seguiva S. Agostino e in pratica riordinava e riconsacrava. Invece papa Nicola II († 1160), S. Pier Damiani († 1072), S. Raimondo da Peñafort († 1275) si schierarono per la loro validità, mentre Pietro Lombardo, il “Maestro delle Sentenze” († 1160), enumerò le diverse opinioni, ma non si pronunciò. Fu S. Tommaso d’Aquino, il “Dottore Comune” († 1274), a far trionfare definitivamente la dottrina agostiniana della validità dei Sacramenti ex opere operato e non ex opere operantis; 8°) durante i periodi di oscurità e di crisi facilmente ci si smarrisce, quindi nel periodo che stiamo vivendo (1958-2019) non bisogna scandalizzarsi se regna la divergenza e la confusione dottrinale e sacramentaria anche nell’ambiente cattolico tradizionale; 9°) alcuni Papi (storicamente e oggettivamente) si son pronunciati (non dogmaticamente) in vari Sinodi (di Roma nel 770, 897 e 1160; di Vercelli nel 1050) a favore della tesi erronea già confutata da S. Agostino d’Ippona († 430), ma non ancora definita infallibilmente dal Concilio di Trento (1545-1563); 10°) ciò significa che il Papa può essere infallibile, sia nel Magistero Straordinario che Ordinario Pontificio o Universale, se definisce e obbliga a credere, ma non è sempre infallibile[5], 11°) con i Pontificati recenti (a partire da Giovanni XXIII e specialmente con l’attuale di Francesco) una sorta di dubbio spontaneo, istintivo e irriflesso sulla validità dell’elezione del Papa attuale (ossia, il Sedevacantismo viscerale e non teologico) del semplice fedele[6], che si limita a porsi la domanda: “come può essere Papa costui?”, senza pretendere di sapere tutto e di risolvere ogni dubbio con assoluta certezza, può essere compreso. Attenzione però a farne una specificazione di un atto di Fede e a trarne tutte le conclusioni teologiche, canoniche e liturgiche, che professando la Vacanza della S. Sede da Giovanni XXIII, la nullità delle Ordinazioni sacerdotali e Consacrazioni episcopali a partire dal 1970, la invalidità della Nuova Messa e di tutti gli altri Sacramenti, annichilano l’esistenza della Chiesa gerarchica - privandola (in atto) di Sacerdozio, Episcopato e Sommo Pontificato, Sacramenti e Sacrificio, che sono gli elementi essenziali della Religione fondata da Cristo - lasciando, tuttavia, aperta la scappatoia della sussistenza virtuale della Chiesa, pensando così di salvare “capra e cavoli”, però Gesù non ha fondato una Chiesa virtuale, ma ha fondato una Chiesa gerarchica  esistente in atto, visibile in atto, su un Papa esistente in atto (Pietro) quale Vicario in atto di Dio su questa terra e non su un Papato che è soltanto potenziale e virtuale da più di 60 anni.

Terza e Ultima Parte

Fine

d. Curzio Nitoglia



[1] “Le due gerarchie sono realmente distinte, sebbene strette da mutua relazione. Si distinguono 1°) per l’origine: infatti l’Ordine viene conferito con apposito Sacramento, mentre la Giurisdizione viene concessa per missione canonica dal Papa ai Vescovi; 2°) per proprietà, perché il valido uso dell’Ordine, nella maggior parte dei casi, non può essere tolto, mentre la Giurisdizione può essere revocata. Però sono in mutuo rapporto perché la Giurisdizione suppone l’Ordine e, viceversa, l’esercizio dell’Ordine è diretto dalla Giurisdizione; 3°) infine perché entrambe discendono da Dio e a Dio conducono” (A. Piolanti, Dizionario di Teologia dommatica, Roma, Studium, IV ed., 1957, p. 173, voce “Gerarchia”; ristampa, Proceno  – Viterbo, Effedieffe, 2018). Cfr. S. Tommaso d’Aquino, S. Th., II-II, q. 39, a. 3; E. Ruffini, La gerarchia della Chiesa, Roma, 1921; A. Ottaviani, Institutiones Juris Publici Ecclesiastici, Roma, 1936; A. Vellico, De Ecclesia, Roma, 1940, pp. 549-603; L. Billot, De Ecclesia, Roma, 1927, I vol., tesi 15-24: il  Sacramento dell’Ordine sacro si può applicare senza Giurisdizione in maniera illecita ma non invalida, ma non così per il Matrimonio e la Confessione.

[2] Si noti che l’errore dei Papi che hanno parteggiato per la Riordinazione non toglie nulla al dogma dell’Infallibilità pontificia, poiché questi avevano espresso un’opinione personale come dottori privati oppure l’avevano insegnata in alcuni Sinodi locali (a Roma nel 770, 897 e 1160 e a Vercelli nel 1050), ma non definita obbligatoriamente e quindi infallibilmente come Pastori della Chiesa universale.

[3] Secondo E. Amann e L. Saltet i papi Innocenzo I e S. Leone Magno non hanno insegnato esplicitamente l’invalidità delle Ordinazioni fatte extra Ecclesiam, anche se hanno impiegato termini molto forti per disapprovare la loro illiceità.

[4] I pronunciamenti di questi Papi, secondo i Teologi (tra cui Piolanti, Amann e Saltet), o vennero fatti in veste di dottori privati nei loro scritti personali, oppure vennero pronunciati in maniera magisteriale come Papi a capo di alcuni Sinodi, ma non definitoria e obbligatoria e quindi non infallibile. Dunque ciò non toglie nulla al dogma dell’Infallibilità pontificia, come avrebbero voluto gli anti-infallibilisti o Vecchi-Cattolici, che durante il Concilio Vaticano I (1869-1870) si aggrapparono a tali argomenti per impedire la definizione dogmatica di Pio IX nel Concilio.

[5] Cfr. Concilio Vaticano I, DB 1839.

[6] Analogo al dubbio spontaneo e irriflesso di chi si domandava se un simoniaco, un eretico o uno scismatico potesse ordinare o essere ordinato validamente.


 
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