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H.R. 645: istituzione dei centri di emergenza nazionale
Govtrack.us
02 Febbraio 2009
111° Congresso
1a Sessione
H. R. 645
Per dirigere il Segretario della Homeland Security nel costituire dei Centri di Emergenza Nazionale nelle installazioni militari.
( NEL ) LA CASA DEI RAPPRESENTANTI
22 gennaio 2009
Il Sig. HASTINGS della Florida introduce il seguente atto: che è stato presentato al Comitato Trasporti ed Infrastrutture, in aggiunta al Comitato dei Servizi Armati, per un tempo che sarà stabilito dallo Speaker, in ogni caso per tutte le considerazioni che ricadono nelle giurisdizioni dei comitati interessati.
UN ATTO
Per dirigere il Segretario della Homeland Security nel costituire dei Centri di Emergenza Nazionale nelle installazioni militari.
Sia decretato dal Senato della Casa dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America riunitosi nel Congresso.
SEZIONE 1. BREVE TITOLO
Si potrà fare riferimento al presente Atto indicandolo con "Atto per l'Istituzione di Centri di Emergenza Nazionale".
SEZ. 2. ISTITUZIONE DEI CENTRI DI EMERGENZA NAZIONALE
(a) Generalità - In osservanza degli obblighi di questo Atto, il Segretario della Homeland Security [ Sicurezza del Suolo Patrio, ndt ] dovrà istituire non meno di 6 Centri di Emergenza Nazionale all'interno di installazioni militari.
(b) Scopo dei Centri di Emergenza Nazionale - Lo scopo dei Centri di Emergenza Nazionale sarà quello di utilizzare le infrastrutture esistenti--
(1) per fornire un alloggio ed un'assistenza medica ed umanitaria temporanee ad individui e famiglie che siano state spostate a causa di una emergenza o di un grave disastro;
(2) per fornire sedi centralizzate allo scopo di addestrare e di garantire il coordinamento del personale - Federale, Statale e locale - di prima risposta;
(3) per fornire sedi centralizzate che potenzino il coordinamento e la rapidità di risposta, la risposta stessa e gli sforzi per il salvataggio da parte del governo, di privati, di organizzazioni no-profit, di organizzazioni religiose e
(4) per soddisfare le eventuali altre necessità, come saranno stabilite dal Segretario della Homeland Security.
SEZ. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE INSTALLAZIONI MILITARI PER I CENTRI DI EMERGENZA NAZIONALE
(a) Generalità - Non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Atto, il Segretario della Homeland Security, consultandosi con il Segretario alla Difesa, dovrà indicare non meno di 6 installazioni militari che fungeranno da siti per la istituzione dei Centri di Emergenza Nazionale.
(b) Requisiti Minimi - Un sito indicato quale Centro di Emergenza Nazionale dovrà essere--
(1) in grado di offrire, per uno periodo di tempo prolungato, alloggio, assistenza medica, servizi di trasporto, servizi scolastici, lavori pubblici, e soddisfare altri bisogni umanitari e di transizione per un gran numero di individui che siano stati colpiti da una emergenza, da da un grave disastro;
(2) dotato di sicurezza ambientale e non mettere a rischio la salute degli individui che potranno utilizzare il centro:
(3) in grado di essere allargato o ridotto per dimensionare la propria prontezza, le esercitazioni di risposta, le operazioni e le procedure, alla gravità del disastro;
(4) in grado di ospitare strutture di alloggio permanenti necessarie a soddisfare le esigenze dell'addestramento e del coordinamento del personale di prima risposta durante i periodi di non-disastro;
(5) in grado di ospitare le infrastrutture necessarie per adeguarsi rapidamente alle necessità di alloggio, assistenza medica ed umanitaria;
(6) tale da soddisfare i requisiti per ospitare un centro comandi operativo completo, inclusi due centri comando e controllo al massimo livello di aggiornamento che comprenderanno un centro di operazioni di sorveglianza attivo 24/7 [ 24 ore al giorno 7 giorni la settimana, come dire 365 giorni all'anno, cioè sempre, ndt ], così composto :
(A) uno dei centri comando e controllo dovrà essere in modalità 'pienamente operativo'; e
(B) l'altro potrà essere usato quotidianamente, per l'addestramento; e
(7) facilmente accessibile a qualsiasi ora, ed in grado di fornire facile accesso ai portatori di handicap ed alle apparecchiature mediche, anche in caso di emergenza o di disastro grave.
(c) Collocazione dei Centri di Emergenza Nazionale- Dovrà essere istituito non meno di un Centro di Emergenza Nazionale in ognuna delle seguenti aree:
(1) area corrispondente al Federal Emergency Management Agency Regions I, II, and III.
(2) area corrispondente al Federal Emergency Management Agency Region IV.
(3) area corrispondente al Federal Emergency Management Agency Regions V and VII.
(4) area corrispondente al Federal Emergency Management Agency Region VI.
(5) area corrispondente al Federal Emergency Management Agency Regions VIII and X.
(6) area corrispondente al Federal Emergency Management Agency Region IX.
(d) Preferenza per la Individuazione di Installazioni Militari "Closed"- Laddove possibile, il Segretario della Homeland Security, consultandosi con il Segretario alla Difesa, indicherà, quale siti per i Centri di Emergenza Nazionale, delle installazioni militari "closed". Se i Segretari della Homeland Security e della Difesa, congiuntamente, determineranno non esistere un numero sufficiente di installazioni militari "closed" che soddisfino i requisiti delle sottosezioni (b) e (c), i Segretari potranno, congiuntamente, indicare quali centri di emergenza nazionale parti di installazioni militari esistenti anche se non di installazioni militari "closed".
(e) Trasferimento del Controllo di Installazioni Militari "Closed"- Qualora sia designata come Centro di Emergenza Nazionale una installazione militare "closed", il Segretario alla Difesa dovrà trasferire al Segretario della Homeland Security, non oltre 180 giorni dalla data di designazione, la giurisdizione amministrativa su tale installazione militare "closed".
(f) Accordo di Cooperazione per l'Utilizzo Congiunto delle Installazioni Militari Esistenti- Qualora venisse indicata come sede di un Centro di Emergenza Nazionale, una installazione militare "non-closed", non oltre 180 giorni dalla designazione, il Segretario della Homeland Security ed il Segretario alla Difesa dovranno aderire ad un accordo di cooperazione per l'istituzione del Centro di Emergenza Nazionale.
(g)Relazioni-
(1) RELAZIONE PRELIMINARE- Non più tardi di 90 giorni dalla promulgazione del presente Atto, il Segretario della Homeland Security, agendo congiuntamente con il Segretario alla Difesa, dovrà presentare al Congresso una relazione che indichi, per ogni sito prescelto--
(A) una descrizione delle ragioni alla base della scelta del sito;
(B) una descrizione delle esigenze di costruzione, ristrutturazione od aggiornamento delle infrastrutture del sito;
(C) una descrizione delle eventuali esigenze di bonifica ambientale del sito;
(D) una descrizione dei piani preliminari per il trasferimento del controllo del sito dal Segretario alla Difesa al Segretario dell'Homeland Security, se necessario in base alla sottosezione (e); e
(E) una descrizione dei piani preliminari di accordo cooperativo per l'istituzione del Centro di Emergenza Nazionale nel sito prescelto, se necessario in base alla sottosezione (f).
(2) RELAZIONE AGGIORNATA- Non più tardi di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Atto, il Segretario della Homeland Security, agendo congiuntamente con il Segretario alla Difesa, dovrà presentare al Congresso una relazione che indichi, per ogni sito prescelto--
(A) un aggiornamento sulle informazioni contenute nella relazione come richiesto dal paragrafo (1);
(B) una descrizione dei progressi effettuati nella direzione del passaggio del controllo del sito, se necessario con riferimento alla sottosezione (e);
(C) una descrizione dei progressi effettuati nella direzione dell'accordo di cooperazione per l'istituzione del Centro di Emergenza Nazionale nel sito, se necessario con riferimento alla sottosezione (f); e
(D) le raccomandazioni relative a qualsiasi autorizzazione e stanziamento che possa essere necessario all'istituire il Centro di Emergenza Nazionale in tale sito.
(3) RELAZIONE FINALE- Non oltre 1 anno dalla data dell'entrata in vigore del presente Atto, il Segretario della Homeland Security, agendo congiuntamente con il Segretario alla Difesa, dovrà presentare al Congresso una relazione che indichi, per ogni sito prescelto--
(A) informazioni definitive dettaglianti il passaggio del controllo del sito, se necessario con riferimento alla sottosezione (e);
(B) la conclusione dell'accordo cooperativo per l'istituzione nel sito del Centro di Emergenza Nazionale, se necessario come stabilito nella sottosezione (f); e
(C) qualunque ulteriore informazione inerente l'istituirsi del Centro di Emergenza Nazionale nel sito.
(4) RELAZIONI AGGIUNTIVE- Il Segretario della Homeland Security, agendo congiuntamente con il Segretario alla Difesa, potrà presentare al Congresso relazioni aggiuntive, qualora sia necessario fornire aggiornamenti sui passi compiuti per soddisfare le specifiche del presente Atto.
SEZ. 4. LIMITAZIONI DELLA STRUTTURA LEGISLATIVA
Questo Atto non influisce su--
(1) l'autorità del Governo Federale di fornire assistenza in emergenze o disastri gravi o di pianificare qualsiasi programma di risposta o alleviamento di disastri, incluso qualsiasi piano autorizzato dal Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (42 U.S.C. 5121 e successivi); o
(2) l'autorità di uno Stato o di una amministrazione locale di rispondere ad una emergenza.
SEZ. 5. AUTORIZZAZIONI DI STANZIAMENTI
Al fine di realizzare questo Atto, sono stati autorizzati finanziamenti di 180 milioni di dollari per gli anni fiscali 2009 e 2010. Tali fondi resteranno nella disponibilità finchè non saranno spesi.
Sez. 6. DEFINIZIONI
Al presente Atto, si applicano le seguenti definizioni :
(1) Installazione Militare "Closed"- Il termine "Installazione Militare Closed" indica una installazione militare, o sua parte, destinata alla chiusura od all'aggiornamento in base al Defense Base Closure and Realignment Act of 1990 (part A of title XXIX of Public Law 101-510; nota 10 U.S.C. 2687) che soddisfi tutti, od almeno 2 su 3 dei seguenti criteri :
(A) sia collocata nelle immediate vicinanze di un corridoio trasporti;
(B) sia collocata in uno Stato di alto livello di attività correlate al disastro o di minacce di disastro.
(C) sia collocata vicino ad un grande centro urbano.
(2) EMERGENZA- Il termine "emergenza" è usato secondo il significato come definito nella sezione 102 of the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (42 U.S.C. 5122).
[Dalla succitata Sezione 102: Emergenza- "Emergenza" indica qualunque occasione o situazione nella quale, secondo la valutazione del Presidente, sia necessaria una assistenza federale per rinforzare le azioni e la capacità, dello Stato e delle amministrazioni locali, nel salvare vite e proteggere i beni, la salute e la sicurezza pubbliche, o per ridurre o prevenire la minaccia di una catastrofe in qualunque parte degli Stati Uniti, ndt ]
(3) DISASTRO GRAVE- Il termine "disastro grave" è usato secondo il significato come definito nella sezione 102 of the Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act (42 U.S.C. 5122).
[Dalla succitata Sezione 102: Disastro Grave- "Disastro Grave" indica qualunque catastrofe naturale ( inclusa qualsiasi forma di uragano, tornado, tempesta, acqua alta, bufere d'acqua, ondate di marea, tsunami, terremoto, eruzione vulcanica, slavina, valanga, tempesta di neve o siccità ), o, indipendentemente dalle cause, qualsiasi incendio, inondazione, od esplosione, un qualunque zona degli Stati Uniti e che, in base alla valutazione del Presidente, determini danni di dimensione e gravità sufficienti a garantire l'assistenza per la gravi catastrofi come definite in questa legge, per potenziare l'impegno delle risorse disponibili a livello di Stati, governi locali, ed organizzazioni assistenziali che si occupano dei danni, perdite, sofferenze causate da tali disastri, ndt ]
(4) INSTALLAZIONE MILITARE- Il termine "installazione militare" è usato secondo il significato come definito nella sezione 2910 of the Defense Base Closure and Realignment Act of 1990 (parte A del titolo XXIX del Public Law 101-510 ; nota 10 U.S.C. 2687).
[Dalla succitata parte A del titolo XXIX: Installazione Militare- "Installazione Militare" indica un campo, postazione, stazione, cortile, centro, attracco per navi, od altra attività sotto la giurisdizione del Dipartimento della Difesa, incluso strutture locate, che siano distribuite in uno dei differenti Stati, del Distretto di Columbia, del Commonwealth of Puerto Rico, dell'American Samoa, delle Virgin Islands, o di Guam. Tale termine non include nessuna struttura usata principalmente a fini civili, infrastrutture fluviali o portuali, o strutture per il controllo delle inondazioni, ndt ]
[[ A chiusura, le definizioni di Stato e di Stati Uniti: "Stato" indica qualunque Stato degli Stati Uniti, il Distretto di Columbia [ che è un distretto federale ], Puerto Rico, le Isole Vergini, la Samoa Americana ed il Commonwealth of the Northern Mariana Islands. "Stati Uniti" indica uno dei 50 Stati, il Distretto [ federale ] di Columbia, Puerto Rico, le Isole Vergini, la Samoa Americana ed il Commonwealth of the Northern Mariana Islands. ]]
Traduzione per EFFEDIEFFE.com a cura di Massimo Frulla
Fonte > Govtrack.us
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