E’ interessante ristudiare oggi il Magistero
dei Papi dal 1244 al 1937 sul giudaismo religione post-biblica, per constatare
se veramente vi sia continuità tra l’insegnamento tradizionale della Chiesa su
questo tema, e l’attuale insegnamento conciliare e postconciliare, a partire da
«Nostra aetate» (1965) per giungere a
«L’Antica Alleanza mai revocata» (1981), al giudaismo «Fratello maggiore e predilettonella Fede di Abramo» (1986) e
concludere con la «Lettera ai vescovi del
mondo intero» di Benedetto XVI (10 marzo 2009), in cui si propone la shoah
come da tenersi per poter esercitare lecitamente l’ufficio episcopale ed infine
con l’Angelus di Castelgandolfo (9 agosto 2009) in cui si paragona la shoah
all’inferno. Ho già scritto sull’insegnamento conciliare e post-conciliare
riguardo al giudaismo religione. Non voglio ripetermi. Propongo,
allora, ai lettori, la traduzione in italiano (fatta da una latinista milanese)
delle Bolle o Decreti pontifici, che per sette secoli - ininterrottamente e
costantemente - hanno trattato il problema dei rapporti tra cristianesimo e
giudaismo, sempre nello stesso senso. Vi appongo questa breve «introduzione»,
per far risaltare meglio l’importanza del problema. Settecento anni di insegnamento
papale su una questione di fede e costumi, nello stesso senso e significato («eodem sensu eademque sententia»), senza
alcuna variazione; poi l’inversione di marcia ad «u» con «Nostra aetate», insegnamento puramente pastorale e non dogmatico,
che mirava a rendere accessibile all’uomo contemporaneo la dottrina cristiana
senza voler insegnare alcunché in maniera obbligatoria e infallibile. Questa
Dichiarazione non contiene nessuna citazione della Sacra Scrittura, dei Padri
ecclesiastici e del Magistero della Chiesa. Perché? La risposta la si trova
studiando quanto il Magistero ha insegnato costantemente per circa un
millennio,sulla religione e morale ebraica post-biblica, riprendendo la
Rivelazione chiusasi con l’Apocalisse di San Giovanni (II secolo) e ciò che i Padri ecclesiastici hanno spiegato
di essa sino alle soglie della Scolastica (X secolo circa).
L’insegnamento della Sacra
Scrittura, interpretata unanimemente e quindi infallibilmente dai Padri e
poi del Magistero dal 1200 al 1900, asserisce - durante quasi 2000 anni - il
contrario di quello che il lettore troverà nel Concilio Vaticano II e
nell’insegnamento di Giovanni Paolo II e Benedetto. Quindi la domanda che monsignor Brunero Gherardini («Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare», Frigento,
Casa Editrice Mariana, 2009) ha rivolto a Benedetto XVI, è più pertinente che
mai: vi è proclamazione, ma non dimostrazione della «ermeneutica della continuità» tra Vaticano II e Tradizione
cattolica, specialmente sull’argomento dei rapporti tra cristianesimo e
giudaismo talmudico (confronta anche Brunero Gherardini, «Quale intesa tra
Cristo e Beliar?» (Verona, Fede e Cultura, 2009). E spetta al Papa e solo a lui
mettervi rimedio; noi possiamo solo constatare il divario,
esporlo con educazione e fermezza.
Il primo documento che studiamo è la
Costituzione «Impia Judaeorum perfidia»
del 1244 di PapaInnocenzo IV (+ 1254). In essa il Papa
dice esplicitamente che Gesù non riuscì a togliere dal cuore dei giudei
infedeli il «velo» che li accecava e
anzi ha permesso che «sino ad oggi»
essi permanessero nella «cecità che compenetra
Israele». Infatti il giudaismo dopo Cristo trascura la Legge di Mosè e i Profeti
dell’Antico Testamento, segue «le
tradizioni» dei loro avi che sono il Talmud, il quale si allontana
enormemente dalla Bibbia e bestemmia Dio, Cristo e la Vergine Maria. Ora già
questa sola Costituzione è diametralmente contraria all’insegnamento del
Concilio Vaticano II («Nostra aetate»)
e del post-concilio. Tuttavia tale dottrina, riguardante questioni di fede e
morale, non è sporadica né isolata, ma è stata ripresa nel corso dei secoli
sino al 1937, quando Pio XI (+ 1939) nell’enciclica «Mit brennender
Sorge» scrive che «il
Verbo avrebbe preso carne da un popolo che lo avrebbe poi confitto in croce».
Onde la colpa del deicidio - poiché Cristo è vero Dio e vero uomo - è del
popolo d’Israele, che seguendo le tradizioni dei padri (Talmud rabbinico-farisaico),
ha rigettato la Tradizione della Legge di Mosè e dei Profeti e persevera ancor
oggi in questo rifiuto.
Il PapaNicola III (+ 1280) riprende in «Vineam Sorec» la dottrina su esposta di Innocenzo
IV e aggiunge che Israele è la vigna una volta scelta da Dio, da cui ci si aspettava
uva dolce, ma che invece ha dato aceto; essa è simile al fico secco del Vangelo,
che Cristo ordinò fosse bruciato, dacché non portava frutti di buone opere. Essa,
infatti, non ha voluto ricevere la grazia portata da Cristo, anzi Lo ha ingiustamente ucciso, non il solo Sinedrio, ma
la vigna tutta (tranne il «piccolo resto»
di coloro che si son convertiti al Vangelo), il popolo tutto.
Il PapaGiovanni XXII (+ 1334) nel 1320 in «Dudum Felicis» prosegue citando Geremia
e afferma che quel popolo è diventato errante, vagabondo e fuggiasco per tutta
la terra, come Caino il fratricida. Sempre «quel
popolo ha ucciso con empietà Gesù,
invocando il Suo sangue sopra di sé e i loro discendenti». Come si vede per
il Papa la colpa del deicidio è collettiva, anche del popolo, in quanto ha
rifiutato la Legge, i Profeti e Cristo e continua a gravare sui suoi
discendenti, che condividono la sua incredulità e il suo rifiuto di Mosè e di
Cristo, per seguire il Talmud, col quale indottrinano i loro figli sin dalla
più tenera età. Il Papa scrive che ha fatto esaminare il Talmud da esperti in materia
e che, siccome esso contiene errori, abusi e bestemmie, non può essere
tollerato, ma deve essere condannato. Come conciliare tale pensiero col dialogo
inter-religioso?
Papa Paolo
IV nel 1555 in «Nimis
Absurdum» insegna che la Chiesa tollera il popolo e la religione giudaica
talmudica al solo scopo che riconoscano i loro errori e pervengano alla verità
della Fede cattolica. Oggi si parla di proselitismo, ma solo per disconoscerlo
e condannarlo, non per promuoverlo.
Nel 1566 PapaSan Pio V con la Costituzione «Romanus Pontifex» stabilisce, riafferma
e conferma tutti i precedenti documenti, statuti e disposizioni dei Papi sul
giudaismo. E’ evidente la volontà di insegnare e perpetuare ciò che è stato
sempre insegnato e non di innovare alcunché. Onde non si riesce a capire ove si
possa trovare «ermeneutica della
continuità» tra Tradizione cattolica e insegnamento conciliare riguardo ai rapporti
tra cristianesimo ed ebraismo. Ancora San Pio V nel 1569 nel documento «Haebraeorum Gens» riafferma che il popolo
ebraico, «una volta» eletto da Dio,
tanto prima superò tutti gli altri in grazia e valore, quanto poi è stato «abbandonato e disprezzato a causa della suaincredulità». Esso è senza
sacerdozio, senza Legge mosaica e cacciato via dal proprio Paese. Come conciliare
ciò con quanto scrive «Nostra aetate»
? Con «l’Antica Alleanza mai revocata» ? Con i «Fratelli maggiori e prediletti
nella Fede»?
Nel 1581 PapaGregorio XIII con la Costituzione «Tempore Suo» approva, conferma e
riafferma tutte le costituzioni dei suoi predecessori in perpetuo, e ordina che
debbono essere osservate integralmente. Ancora Gregorio XIII sempre nel 1581 nella Costituzione «Antiqua Judaeorum» insegna che l’antica iniquità giudaica durante
la Vecchia Alleanza, per la quale sempre resistettero allo Spirito Santo, è
ancora maggiore nei figli che ripudiarono Gesù e continua ancora oggi.
PapaClemente VIII in «Caeca et Obturata» (1593) spiega che la
perfidia giudaica non si è arrestata a Cristo, ma continua contro la Chiesa da
Lui fondata, la quale pazientemente attende la loro conversione. Ancora
Clemente VIII nel medesimo anno scrive in «Cum
Haebraeorum» che è pericoloso e «funesto
per i cristiani chiudere gli occhi davanti alla malvagità del popolo ebraico»,
che perdura ancora adesso. Onde il Papa riprende e conferma le Costituzioni dei
suoi predecessori, ricondanna il Talmud e condanna la cabala spuria, in quanto
contengono errori contro l’Antico e il Nuovo Testamento, La Santissima Trinità
e Dio Creatore. Dopo il Vaticano II la pratica ecclesiale è totalmente contraria a quanto Clemente VIII e
tutti i suoi predecessori avevano insegnato e stabilito.
Nel 1704 PapaClemente XI promulga la Costituzione
«Propagandae» in cui riprende gli
insegnamenti pontifici a partire dal 1244.
Nel 1751 PapaBenedetto XIV in «Quo Primum» riprende il magistero antecedente
e condanna l’usura esercitata dal popolo ebraico a scapito dei cristiani.
Nel 1937 PapaPio XI in «Mit brennender Sorge» parla di deicidio ad opera del popolo e della
religione giudaico-rabbinica o talmudica.
Inoltre è interessante leggere le bozze
pubblicate qualche anno fa della enciclica («Humani generisunitas») (1) che PapaPio XI aveva
iniziato a preparare, ma che non poté promulgare, poiché la morte glielo
impedì. In essa Papa Ratti scrive che il Salvatore inviato da Dio Padre fu
rigettato dal popolo «unavolta» scelto da Dio stesso per preparare
le vie al Messia. «Il popolo ebreo ha
messo a morte il Salvatore». Esso «continua
costantemente nell’inimicizia verso
Cristo, i cristiani e la Chiesa».
Se la Chiesa aspetta la sua conversione, nondimeno «non può accecarsi sui pericoli spirituali ai
quali il contatto con l’ebraismo
post-biblico espone le anime». Sino a che persiste l’incredulità del popolo
ebreo la Chiesa deve prevenire i pericoli che questa incredulità potrebbe
creare per la fede e la morale dei cristiani. Ebbene è esattamente quanto il
Vaticano II non ha più fatto ed ha quindi gettato i fedeli cristiani tra le braccia
del loro nemico più acceso, la «Sinagoga
di satana», come viene chiamata da San Giovanni - divinamente ispirato -
nell’Apocalisse (II, 9).
Concludendo questa breve carrellata
introduttiva, mi sembra che a proposito del rapporto giudaismo post-biblico e
cristianesimo si debba parlare non solo di «ermeneutica
della rottura» ma di «opposizione di
contraddizione tra Vaticano II e Tradizione cattolica» bimillenaria
(biblica, patristica e magisteriale). Le pagine seguenti lo mostreranno al
lettore non prevenuto, senza pregiudizi e non vittima degli stereotipi, di cui
tanto si parla oggi.
Costituzioni
dei Papi sugli ebrei
1 - 1224 - PapaInnocenzo IV all’Illustre Re di Francia
(Luigi IX)
Impia Judaeorum
Perfidia - «L’empia perfidia dei Giudei - dal cui
cuore il nostro Redentore non tolse il velame a causa dell’immensità dei loro
delitti ed anzi permise che sino ad oggi rimanessero nella cecità che ancora
compenetra Israele -, commette enormi misfatti, causa di sconcerto e di orrore
in chi li ascolta e in chi li riferisce, e non considera che solo per
compassione la pietà cristiana li accoglie e sopporta la loro coabitazione. I
Giudei, infatti, ingrati verso Nostro Signor Gesù Cristo che attende la loro conversione
con la sua paziente indulgenza, trascurando e disprezzando la Legge Mosaica e i
Profeti, seguono certe tradizioni dei loro antenati e non mostrano nessuna vergogna
della loro colpa né rispetto verso la Fede Cristiana. Per questo il Signore nel
Vangelo li rimprovera dicendo: in tal modo voi trasgredite il comando del
Signore e lo avete reso vano a causa delle vostre tradizionali che insegnano le
dottrine ed i comandi degli uomini.
§ 1 I Giudei, infatti, istruiscono e nutrono i loro figli con queste
tradizioni (che in lingua ebraica sono dette Talmud, che per i Giudei è il
sommo libro). Questo Talmud si allontana straordinariamente dal testo della
Bibbia e vi si trovano espresse bestemmie verso Dio, verso Cristo e verso la
Beata Vergine: storie incomprensibili, erronei abusi e inaudite sciocchezze. In
questo modo essi rendono i loro figli del tutto estranei alle leggi e alle
dottrine dei Profeti, per il timore che si convertano alla Fede e ritornino
umilmente al loro Redentore, dopo aver conosciuto la verità insita in quelle
leggi e nei Profeti, che chiaramente dà testimonianza che il Figlio Unigenito
di Dio si incarnerà.
§ 2 Non ancora soddisfatti, a disprezzo della Fede cristiana, prendono
nutrici cristiane per i loro figli e con queste donne commettono molti azioni
turpi. Perciò i fedeli devono temere di incorrere nello sdegno divino, fino a
quando sopportano che costoro compiano indegnamente atti che generano
turbamento alla nostra Fede.
§ 3 A buon diritto il nostro diletto figlio Cancelliere di Parigi ed i
Dottori Reggenti in Parigi (in sacra pagina) su mandato di Papa Gregorio di
felice memoria, Nostro predecessore, hanno bruciato pubblicamente al cospetto
del clero e del popolo, sia il suddetto libro degli abusi, sia altri libri con
tutte le loro glosse, dopo averli integralmente letti ed esaminati
nell’esercizio della loro podestà. Dalle loro lettere abbiamo visto che Tu,come
Re cattolico e Principe cristianissimo,hai fornito l’aiuto conveniente e
accordato la Tua approvazione: per questo, con degne lodi al Signore raccomandiamo
la regale eccellenza e La accompagniamo con azioni di grazia.
§ 4 Poiché tuttavia il sacrilegio abuso di questi Giudei non si è ancora
placato né, finora, il tormento ha dato loro capacità di comprensione, Noi Ti
preghiamo, o Altezza reale, e Ti supplichiamo nel nome di Nostro Signore Gesù
Cristo, che proseguendo lodevolmente quanto con pietà hai già iniziato tu
faccia in modo che siano annientati con la dovuta severità coloro che hanno
commesso trasgressioni cosi detestabili ed enormi a offesa del Creatore ed
a ingiuria del nome Cristiano. E ancora, Ti preghiamo e supplichiamo che Tu comandi
che col fuoco vengano ridotti in cenere in tutto il tuo regno, ovunque si siano
potuti trovare, sia i libri predetti degli abusi con le loro glosse sia in
generale tutti quelli che i medesimi dottori hanno letto e condannato.
§ 5 Proibiamo inoltre fermamente ai Giudei di avere nutrici e servi
Cristiani, affinché i figli di donna libera non siano a servizio dei figli di
una serva ma che, come servi respinti dal Signore, alla cui morte cospirarono
in modo indegno, e si riconoscano, almeno per questo fatto, servi di coloro che
la morte di Cristo ha reso liberi mentre hai reso loro schiavi: potremo cosi
con lodi al Signore raccomandare lo zelo della Tua sincerità. Dato in Laterano il
9 maggio. Anno primo del Nostro Pontificato, 1243».
2 - 1267 – «Il Vescovo Clemente (Papa
Clemente IV), servo dei servi di Dio, ai diletti figli degli ordini dei
Frati Predicatori e Minori, agli Inquisitori dell’eretica malvagità che per
autorità della Sede Apostolica sono attualmente in carica o lo saranno in
futuro, salute e Apostolica Benedizione.
§1 - Turbato Corde. ‘Con cuore turbato abbiamo udito e riferiamo che moltissimi
reprobi Cristiani abbandonando la verità della fede cattolica sono vergognosamente
passati al rito dei Giudei. Ciò è invero tanto più da condannare in quanto di
conseguenza il santissimo nome di Cristo viene bestemmiato con una certa familiare
ostilità.
§ 2 - Occorre opporre misure adeguate e rapide a questo morbo vergognoso
che, come abbiamo appreso, si è molto diffuso non senza rovina della predetta
fede. Con scritti Apostolici Noi ordiniamo quindi a tutti voi che - rimanendo
entro i limiti che vi sono stati imposti dalla sede Apostolica per inquisire
sugli eretici - dopo aver ricercato con fede e diligenza la verità tra i
Cristiani e anche tra i Giudei, procediate contro i Cristiani che avrete
trovato aver commesso tale colpa come se fossero eretici.
§ 3 - Dovrete inoltre punire con la pena dovuta quei Giudei che finora
hanno già convinto Cristiani di ambo e sessi a passare alla loro esecrabile vita
e anche quelli che troverete che stanno cercando di convincerli, reprimendo i
contradditori con censura ecclesiastica, trascurando la chiamata in giudizio,
chiedendo, se necessario, l’aiuto del braccio secolare.
Dato in Viterbo, il 26 luglio. Anno terzo del
nostro Pontificato».
3 - 1974 - PapaGregorio X riaffermò questa
costituzione negli stessi termini, aggiungendo soltanto le seguenti parole: «Con
cuore turbato riferiamo che non soltanto sappiamo che alcuni che dall’errore delle cecità giudaica si erano convertiti alla
luce della fede Cristiana, sono ritornati alla precedente perfidia, ma anche
che parecchi…» (Dato a Lione, il 1 marzo. Anno secondo del
Nostro Pontificato).
4 - (Papa Nicola III) «Nicola
Vescovo, servo dei servi di Dio al diletto figlio Priore Provinciale dell’Ordine
dei Frati Predicatori in Lombardia, salute ed apostolica benedizione. Vineam Sorec - La destra di Dio Padre
piantò in Sorec una vigna eletta; in questa vigna seminò tutti i semi buoni, la
protesse con la custodia degli Angeli e gettò lontano le pietre dannose. Sorse
una guida del cammino e dall’Egitto ove era oppresse nel fango e nelle tenebre sotto
il giogo del Faraone portò questa vigna nella Terra Promessa, conducendola tra eventi
prodigiosi. In verità, la vigna degli eserciti del Signore e la stirpe di
Israele e i Giudei sono la sua diletta discendenza. Questa vigna, trasportata
in maniera così miracolosa, venne arata in profondità con la dottrina dei
Profeti, come campo incolto con aratro conforme alla legge, per prepararla ad
una messe matura, vale a dire alla grazia della rigenerazione.
§ 1 - Ma, profondo dolore!, ricoperta dalle spine dei peccati, senza
raccogliere neppure una goccia di Grazia spirituale, questa vigna da cui ci si
aspettava uva dolce, produsse soltanto uva acida, da dove si aspettava
discernimento venne iniquità, da dove si aspettava giustizia vennero grida
ostili e confuse. Questa è la vigna nella quale l’albero di fico, vale a dire
la sinagoga dei Giudei, è indicata come piantagione per l’angelica verità: di
essa Cristo è il piantatore, il mondo apostolico il coltivatore; dopo che si è
atteso per tre cicli, quasi tre anni, si è atteso desse frutti, il coltivatore,
trovatala sterile, è inutile, dovette reciderla. Infatti, non è migliorata nel
tempo della circoncisione perché non cercava la circoncisione dell’anima, non
si è santificata per mezzo della legge perché ne venivano osservati soltanto i
riti della carne, infine non si è purificata per mezzo della grazia del Vangelo
perché non ha voluto ricevere questa grazia ed anzi, ha ingiustamente ucciso il
giusto portatore della grazia e superando in certo qual modo l’ostinazione del
Faraone, ha rifiutato tutti i medici e l’antidoto della cura, a tal punto che
non si è lasciata piegare né dalle parole nè dai segni né dai sacramenti e
neppure dalla presenza corporea dello stesso Cristo e Dio. Infatti, ‘un tempo
Dio a mezzo dei Profeti parlò in molti e svariati modi agli antichi padri della
Sinagoga e in ultimo alla fine del tempo ha parlato a noi e a loro per mezzo
del Figlio Suo che ha costituito suo erede nell’universo dei secoli, ma l’anima
della Sinagoga ha respinto ogni offerta e per questo condannata per giusto
Giudizio di Dio, è stata ferocemente divorata da un cinghiale selvatico. Il suo
recinto è stato raso al suolo, il muretto abbattuto, saccheggiata come se fosse
abbandonata, non si è più trovata la sua dimora sulla terra’. In verità, poiché
la misericordia di Dio è proclamata su tutte le sue opere ed egli vuole che
tutti gli uomini siano salvi e nessuno perisca. Colui che per quelle stesse opere
e per noi offrì se stesso a Dio Padre come Ostia di salvezza, elevato da terra,
con le braccia aperte in croce predisse con voce evangelica che avrebbe preso
tutto su di sé.
§ 2 - Noi che immeritatamente siamo vicari in terra di Colui che non
respinge dalla Sua misericordia neppure la perfidia dei Giudei, di buon grado
affrontiamo ogni sforzo per l’accecamento di questo popolo, affinché il nostro
desiderio accompagnato dalla clemenza divina lo liberi dalle tenebre dopo che
avrà conosciuto la luce della verità che è Cristo. Inoltre, dal momento che la
prevista dispersione per giudizio divino per quegli stessi giudei in quasi
tutto il mondo non permette che essi possano facilmente riunirsi per ricevere i sacramenti
e la dottrina della Fede, Noi siamo costretti da urgenti necessità a nominare
numerosi volontari seminatori per mezzo dei quali, per quanto possibile, il
seme della parola di Dio si sparga in ogni uomo alla cui salvezza aspiriamo,
per tutti e per ognuno.
A te dunque, tra gli altri, volgiamo lo
sguardo della nostra mente sperando nella grazia divina, dal momento che
dappertutto risplendi della luce del tuo ordine e sei reputato fecondo di opere
utili e di lodevoli esempi. Abbiamo fiducia che per ispirazione divina tu
sappia e possa far germogliare frutti divini nella casa del Signore, perciò con
nostro scritto Apostolico e confidando in Colui cui è proprio elargire le grazie spirituali, affidiamo al
tuo discernimento di fare il necessario perché coloro che nella Provincia a te
affidata sono ancora immersi nelle tenebre delle ombre siamo ricondotti sulla
via della luce. Quest’opera sarà compiuta per mezzo tuo e di altri fratelli del
tuo Ordine che tu avrai giudicato idonei a questo compito per onestà di costumi,
per esperto sapere, per provate virtù, per previdente prudenza e comprovata
esperienza. La vostra attività e la vostra dottrina da Dio rese feconde con
dono divino risplendano a favore della Fede Cattolica e non abbiano dubbi sul
loro splendore, ma illumino le menti ottenebrate con i loro raggi e reprimano
le ostinate menti dei perversi convocando i Giudei nelle terre e nei luoghi in
cui abitano nell’insieme e singolarmente, una e più volte,ripetendo gli inviti
nella maniera migliore tante volte quanto giudicherai sia utile, istruendoli
sulla dottrina evangelica con sermoni, con ammonimenti saltuari e con
ragionevole determinatezza. Per la Grazia a te concessa da Dio devi cercare di ricondurli sulla via
della luce dopo aver dissolto le tenebre, in modo che rinati col Battesimo
risplendano nella luce del volto di Cristo e il coro degli Angeli si rallegri.
Tu e coloro che avrai scelto per compiere un’impresa così importante potrete
rivendicare il premio del bene eterno, la Nostra benedizione e la Nostra sempre
più grande gratitudine.
§ 3 - E affinché come risultato i suddetti Giudei accolgano quel
sentimento che la madre Chiesa ha per la loro salvezza, col massimo affetto da
parte nostra, raccomanda ai Prelati ed ai Signori dei luoghi ove devono vivere
quelli tra i Giudei che la grazia divina ha portato a ricevere il sacro
Battesimo che, a compensazione delle dracme perdute per grazia di Dio,
mostrando al figliuol prodigo che ritorna il vitello dell’esultanza, li proteggano con
carità, li trattino con generosità e diano loro appoggio, non permettano che
siano molestati indebitamente nella persona o nei beni cose né da Giudei né da
altri ed anzi li assistano in tutto con aiuto idoneo ed opportuno.
§ 4 - Ma se per caso (non sia mai!) avrai trovato alcuni di costoro che
permangono nella loro ostinata perfidia e come aspide sorda chiudono le
orecchie incredule per non udire la tua voce o quella delle persone da te
incaricate per quest’opera di salvezza che sapientemente li incantano per
trarli dalle tenebre alla luce, affinché non rifiutino con disprezzo i tuoi
inviti e quelli dei fratelli da incaricati di questo compito, non trascurare di
comunicarCi chi sono, dove e presso quali Signori si trovano, cosicché potremo pensare un rimedio salutare
per questi casi ostinati, come ci sembrerà conveniente. Affinché poi venga data
soddisfazione a questo Nostro disegno secondo i nostri desideri, fa in modo di
informarci spesso su come procede l’incarico a te affidato e quali frutti si
aspettino dalla seminagione. Dato in Viterbo il 4 agosto. Anno decimo del
Nostro Pontificato» (vedi Raynaldi, anno 1286 una lettera di PapaOnorio IV all’Arcivescovo di Canterbury riguardo ai Giudei).
5 - 1288 PapaNicola IV ha fatto propria, negli
stessi termini, la Costituzione «Turbato Corde» emanata da Clemente IV e
riaffermata con poche aggiunte da Gregorio X. Nicola IV ha soltanto inserito
alla fine del § 2 queste poche
parole: contro gli eretici: «Adoperatevi
con diligenza a procedere contro i loro sostenitori (fautores), anche a quelli che scientemente li hanno
accolti due o più volte (receptatores)
e quelli che scientemente li difendono con parole e azioni (defensores).
6 - 1320 - «PapaGiovanni XXII ai Venerabili Fratelli,
all’Arcivescovo di Bituricum (Bourges) ed ai suoi suffraganei. Dudum Felicis: Clemente IV di felice
memoria scrisse riguardo alle innumerevoli calunnie dei Giudei, ai molti abusi
ed alle odiose bestemmie contro Gesù Cristo Nostro Salvatore e Signore e contro
l’eccelsa e gloriosissima sempre Vergine Maria Sua genitrice che sono contenute
in un certo loro libro e maggiormente conosciute. Di poi abbiamo udito
l’affermazione contenuta nella veritiera relazione di Onorio di pia memoria,
Romano Pontefice Nostro Predecessore, secondo la quale su suggerimento della
condannata perfidia degli stessi Giudei dei seguaci della fede di Cristo, sia
uomini che donne, seguivano in alcune parti la legge giudaica insieme con i
giudei e che tanto i cristiani e le cristiane quanto i suddetti giudei
commettevano insieme tante altre azioni che costituivano grave offesa per il
Nostro Redentore e danno per la Fede cattolica. I medesimi predecessori,
mandarono lettere formali contro i suddetti Giudei rispettivamente Clemente
all’Arcivescovo di Terragona e poi Onorio a quello di Eboracum (York),
Arcivescovi che avevano giurisdizione sopra questi Giudei. E’ inoltre noto che
Oddone di buona memoria, Vescovo di Tuscolo, Legato della Sede Apostolica nel
Regno di Francia, si pronunciò contro i suddetti Giudei dopo aver esaminato
alcuni loro libri personalmente o mediante altri zelanti fedeli, libri che sono
detti Talmud e dopo aver trovato che contenevano innumerevoli abusi, oltraggi e
bestemmie, come si legge nella dichiarazione che abbiamo fatto riportare nella
presente. Noi dunque, ai quali spetta in special modo la difesa della Fede
ortodossa, abbiamo riflettuto con la dovuta considerazione che non si deve
sottovalutare questo morbo tanto pestilenziale e tanto pericoloso che ancora
oggi perdura in diverse parti perché non si rinvigorisca col procedere del
tempo, corrompendo i fedeli con danno maggiore, ma che piuttosto occorre
intervenire con azione sollecita per recidere alla radice i suoi viticci
mortali perché non si espandano e creino divisioni nella stessa fede. Seguendo
le orme dei Nostri Predecessori, incarichiamo la Vostra Fraternità ordinando velo in virtù della più stretta
obbedienza, di mettere in guardia nell’insieme e singolarmente tutti i
Cristiani che si trovano nelle Vostre città e diocesi, sia nelle cattedrali che
nelle altre chiese delle stesse città e diocesi, personalmente o mediante altri
ai quali avrete giudicato di affidare tale incarico, e nelle prediche e nei sermoni
che per questo scopo desideriamo e vi raccomandiamo siano frequenti; e ancor più severamente ammoniteli affinché si
astengano completamente da tutte quelle mancanze di cui abbiamo detto e da ogni
altra indicata nelle stesse lettere, tenendoli a freno anche con le pene
spirituali che vi sembrerà bene di applicare, trascurando la chiamata in
giudizio. Inoltre, dovrete agire contro i Cristiani e le Cristiane come pure
contro i Giudei perché desistano completamente dalle predette bestemmie,
errori, imprecazioni e quant’altro è menzionato nelle lettere, prendendo provvedimenti
conformi agli statuti canonici e con ogni altro rimedio canonico adatto.
Inoltre, dai Giudei che si trovano nelle città e diocesi sopraddette fatevi
anche consegnare integralmente quella legge o libro che chiamano Talmud, come
abbiamo detto prima, e tutti gli altri libri con le glosse e i commenti e
costringeteli a farlo con le pene, tra quelle canoniche, che vi sembreranno
opportune. Riducete poi in cenere con il fuoco il detto Talmud e gli altri
libri dopo averli controllati con diligente esame insieme ai fratelli
dell’Ordine dei Frati Minori e Predicatori e con altre persone prudenti e
competenti che saprete erudire nella legge del Signore. Bruciate anche tutti gli
altri libri che avrete trovato contenere bestemmie, errori, imprecazioni o
falsità, dopo aver richiesto, se necessario, l’aiuto del braccio secolare.
Dovrete comportarvi con grande attenzione ed agire insieme prudentemente e
saggiamente di modo che il nostro mandato riguardo alla consegna del Talmud e
degli altri libri venga eseguito integralmente, e con celerità e dappertutto
nello stesso momento, affinchè la falsità degli stessi Giudei non possa
occultare questi libri».
Questo è il testo delle lettere e delle
dichiarazioni di cui abbiamo detto prima: «Il Vescovo Clemente, (Papa Clemente IV) servo dei servi di
Dio, ai Venerabili Fratelli, all’Arcivescovo di Tarragona e ai suoi
suffraganei, salute e apostolica Benedizione. Per la esecrabile perfidia dei
Giudei, un tempo meritatamente condannata a causa del vizio dell’ingratitudine
e per aver dato alla Sinagoga il libello del ripudio disdegnando di riconoscere
il tempo della Sua venuta, quel popolo cieco, secondo la profezia di Geremia è
diventato errante, anzi vagabondo e fuggiasco per tutta la terra, come il
fratricida Caino che fu cacciato dalla vista di Dio perché la sua iniquità era tanto
grande da non meritare perdono. Invero, quel popolo così miserabile non solo
negò iniquamente che Nostro Signor Gesù Cristo, figlio del Padre Eterno, fatto
carne dal seme di Davide come già prima era stato promesso dai Profeti nelle
Sante Scritture, era loro fratello ed era venuto a chiamarli per farli
partecipi dell’eredità eterna, quali pecore della casa di Israele che si erano
perdute, dicendo con disprezzo: Non è Dio; ma addirittura lo uccisero con empietà
dopo averlo percosso, flagellato e crocifisso invocando in modo esecrabile il Suo
sangue sopra di sé e sopra i loro discendenti. Ed anzi, i Giudei dispersi non hanno
voluto finora capire che devono comportarsi finora rettamente mentre sono trattati
con umanità e possono vivere tra i fedeli senza ricevere gravi offese. Ma ecco che
questa prava generazione, mentre la pietà cristiana accetta di coabitare con
loro e li accoglie con una certa benevolenza, si è mostrata ingrata e dannosa
rendendo offesa in cambio di favore, disprezzo in cambio di familiarità ed in
cambio dei benefici ha dato quella ricompensa che, come dice un proverbio
popolare, rendono ai loro ospiti il topo nella pera, il serpente in grembo e il
topo in seno. Inoltre con dolore abbiamo appreso e riferiamo che i Giudei del
Regno di Aragona trascurando un’antica legge data per mezzo di Mosè dalla
Maestà del Creatore di tutte le cose, inventano una certa legge o tradizione
che chiamano Talmud e che falsamente dicono data da Dio. In questo ampio
volume, diffuso in tutto il mondo e che dicono oltrepassi il testo del Nuovo e
Vecchio Testamento, sono sostenuti per lo più abusi innumerevoli odiosi,
bestemmie contro lo stesso Nostro Signore Gesù Cristo e la Sua Beatissima
Madre; a fatica si può sopportare di ascoltarli e di leggerli senza grandissima vergogna ed errore. In
questa biasimevole legge o tradizioni sono scritte gravissime maledizioni e
orribili imprecazioni che vengono quotidianamente pronunciate contro i
Cristiani dagli ingrati e perfidi Giudei. Che dire di più?
Pensiamo che queste e tutte le altre detestabili offese contenute in detta
legge o tradizione profana siano la causa principale per cui il predetto popolo
insensato e infedele persistette nella sua perfidia. In verità per respingere
questi ed altri abusi che, come ci è noto, da parte loro stanno diventando
sempre più gravi e si sviluppano grandemente non senza danno della fede Cattolica,
è opportuno che i fedeli Cattolici, ma soprattutto noi che siamo stati posti a vigilare, ci opponiamo con metodi appropriati
quanto rapidi; per questa ragione incarichiamo la vostra Fraternità,
raccomandandovelo fermamente in virtù dell’obbedienza, che per quanto possibile
con prudenza e decisione avvertiate di quanto premesso contro i suddetti Giudei
il nostro carissimo figlio in Cristo Re di Aragona e tutti i Baroni, i Nobili
ed i Balivi a farsi consegnare dai Giudei loro sudditi il Talmud completo con le glosse i commenti e
tutti i loro libri, costringendoli, se necessario, con la censura
ecclesiastica, trascurando la chiamata in giudizio. Dopo che tutti i libri
saranno stati consegnati, restituite ai Giudei quelli che senza dubbio alcuno
non contengono bestemmie ne falsità del testo biblico, gli altri invece riponeteli
in luoghi sicuri marchiati dal vostro sigillo e custodi teli fedelmente fino a quando
la Sede Apostolica interrogata a loro riguardo, in seguito ordinerà quanto giudicherà opportuno fare. Vogliamo poi, che
facciate sia l’esame dei libri sia la restituzione, la consegna e il deposito
di tutti gli altri, in presenza e dopo aver sentito il parere dei Frati
Predicatori e Minori e di altre persone sagge e prudenti e
che, agendo con molta attenzione, secondo quanto sarà opportuno, conduciate
questo compito pio e salutare affidatovi insieme al predetto consiglio con il
predetto Re e le altre persone idonee. Vogliamo che procediate con somma
cautela e prudenza, in modo che in qualsiasi luogo dobbiate agire, tutto venga
compiuto nello stesso momento, affinché la falsità dei Giudei non riesca in qualche maniera a
nascondere i detti libri. In tal modo il nostro mandato otterrà lo splendido
risultato auspicato. Crediamo che a tale raggiungimento potrà contribuire, e
non poco, il nostro diletto figlio Paolo, detto Cristiano, dell’ordine dei
frati predicatori e latore della presente: anzitutto perché trae origine dai Giudei, è
stato istruito fra loro convenientemente nelle opere ebraiche, conosce la
lingua, l’antica legge e i loro errori ed ancor più perché, rinato al sacro
fonte, ha l’ardore della Fede Cattolica e si presenta erudito nella conoscenza
della teologia. Impegnatevi dunque ad adempiere il nostro ordine per questa
parte, cosicché la vostra lealtà riceva aumento di favore con degne lodi. Dato
in Viterbo, il 15 Luglio. Anno terzo del Nostro Pontificato, nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1267».
E ancora: - «Il Vescovo Onorio (Papa Onorio IV), servo dei servi di Dio
ai venerabili Fratelli, all’Arcivescovo Eboracum (York) ed ai suoi suffraganei
salute e Apostolica Benedizione. Come ci è stato riferito, in molte parti degli
Anglicani la condannata perfidia dei Giudei con atti nefandi ed azioni orrende
ha sciolto le briglie in offese a Nostro Signore Gesù Cristo a danno della Fede
Cristiana. Infatti costoro dicono di possedere un certo libro, composto con
malvagio inganno, che comunemente chiamano Talmud e che contiene abomini,
falsità, infedeltà ed ogni sorta di abusi; essi continuano a studiare su questo libro e applicano la loro
sollecitudine ai suoi dannosi principi. Inoltre, nutrono i loro figli fin dalla
tenera età con la sua dottrina in modo che siano imbevuti di questo cibo
velenoso e non esitano ad istruirli, educarli ed informarli che si deve credere
maggiormente in quanto contiene questo medesimo libro che non a quanto detto
nella legge mosaica, affinché quegli stessi figli che si allontanano dal Figlio
di Dio seguendo i sentieri dell’infedeltà, inorridiscano e non giungano alla
via della verità. I predetti Giudei poi non
soltanto indeboliscono le menti dei fedeli per adescarli alla loro pestifera
setta, ma addirittura non si fanno scrupolo di indurre all’apostasia, con doni
molteplici, coloro che seguendo un saggio consiglio hanno abiurato l’errore
dell’infedeltà e abbracciato la legge della Fede Cattolica. Alcuni di questi,
sedotti dalla fraudolenta malizia degli stessi Giudei, convivono pubblicamente con
loro secondo i loro riti e le loro leggi, in quelle stesse parrocchie nelle cui
chiese rinacquero al Sacro Fonte Battesimale e
conducono una vita orribile, anzi, non si può più vile, ingiuria al Nostro
Redentore, scandalo ai Fedeli, rinuncia della Fede Cristiana. I Giudei stessi
malvagiamente ne mandano qualcuno in altri luoghi perché, essendo ivi
sconosciuti, ritornino alla loro perfidia. La malvagità di questi Giudei non trascura
neppure di invitare seguaci della fede ortodossa nel giorno di sabato e in
altre loro solennità e di indurli con insistenza ad ascoltare l’ufficio nella
Sinagoga e a solennizzarlo secondo la consuetudine del loro
rito, mostrando ossequio al rotolo di pergamena o libro nel quale si trova la
loro legge. Per questa ragione molti Cristiani si comportano come i Giudei.
Osano anche i suddetti Giudei trattenere i Cristiani nelle loro famiglie e con
ordini empi a offesa della Divina Maestà li obbligano a compiere nel giorno del
Signore e nei giorni festivi, opere servili dalle quali in quei giorni è
preferibile astenersi. Prendono poi donne cristiane nelle loro case perché allevino
i loro infanti e i fanciulli, e tanto donne quanto uomini cristiani coabitano e
convivono con i Giudei ed in tal modo, quando l’occasione lo suggerisce ed il momento
è favorevole ad azioni perverse, i Cristiani con le donne dei Giudei ed i Giudei
con le donne dei Cristiani si mescolano in un funesto commercio. Altri
Cristiani, spesso si riuniscono scambievolmente nelle loro case e mentre insieme
banchettano e bevono, si prepara materia per errori. Ogni giorno nelle loro orazioni
o piuttosto nelle loro imprecazioni, si scatenano con riprovevole arroganza in
maledizioni dei Cristiani, e commettono molte altre iniquità che si sa ricadere
ad offesa di Dio e perdita delle anime dei Cristiani. In verità se alcuni di
voi, come si dice, sono stati chiamati ad adoperarsi per
adottare un opportuno rimedio e tuttavia trascurano di farlo, di ciò tanto più
siamo costretti a stupirci in quanto, a causa dell’ufficio pastorale essi sono
obbligati a mostrarsi più preparati ed efficienti per vendicare le offese fatte
al Nostro Salvatore e per reprimere i nefasti sforzi dei nemici della Fede
Cristiana. Un morbo tanto mortale e pericoloso che non deve essere trascurato
perché (e non sia mai!), lasciato in abbandono non riprenda forza col tempo;
perciò Noi con scritto Apostolico incarichiamo la Vostra Fraternità, fermamente
di essere pronti ad insorgere insieme e con animo deciso, contro l’audacia di
tanta e tale temerità e ad applicarvi per la sua repressione in ogni modo, con
azione efficace e lavoro sollecito affinché, messo così un freno agli audaci
misfatti, la dignità della fede Cattolica goda di glorioso incremento. Per
quanto detto prima, nell’insieme e singolarmente, vi incarichiamo di provvedere
con efficacia e sollecitudine secondo il dovere del vostro ufficio, con proibizioni e con pene spirituali
e temporali e con altri mezzi ai quali vi sembrerà il caso di ricorrere nelle
vostre prediche e in tempi adatti; voi stessi personalmente o mediante altre
persone sceglierete tra gli uni e gli altri mezzi in maniera da eliminare tale
morbo con i rimedi della adatta medicina. Dalla clemenza del Re Eterno
meriterete di ottenere il premio e noi onoreremo con degne lodi la vostra
vigilante diligenza. Comunicateci in dettaglio quello che avrete fatto. Dato in
Roma, presso Santa Sabina il 18 novembre. Anno secondo del Nostro Pontificato.
Nell’anno del Signore 1285».
E ugualmente:
«Oddone per misericordia divina Vescovo di
Tuscolo, Legato della Sede Apostolica a tutti coloro che leggeranno questa
lettera, salute nel Signore. ‘Voi tutti siete a conoscenza che Noi in Parigi
nell’anno del Signore 1248, il 15 maggio alla presenza dei Maestri dei Giudei
chiamati a questo scopo, abbiamo pronunciato sentenza definitiva su quei libri
che i Giudei chiamano Talmud nel seguente modo: In nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen Dopo che dai Maestri Giudei del Regno di Francia,
su richiesta dell’autorità di Francia, su richiesta dell’Autorità Apostolica,
sono stati consegnati quei libri chiamati Talmud, Noi li abbiamo esaminati
attentamente, e li abbiamo fatti esaminare diligentemente da uomini prudenti ed
esperti in questo campo, uomini che temono Dio e sono zelanti nella Fede
Cristiana. Dal momento che abbiamo trovato che contengono innumerevoli errori,
abusi, bestemmie ed empietà che suscitano e vergogna ed errore in chi ne
riferisce e in chi ascolta, dal momento che secondo i precetti di Dio i
predetti libri non possono essere tollerati senza fare ingiuria alla fede Cristiana,
Noi dichiariamo, sentito il parere degli uomini retti che abbiamo giudicato dover
convocare espressamente per questo scopo, che i predetti libri non devono essere
tollerati ne devono essere restituiti ai Maestri Giudei e li condanniamo con sentenza.
Inoltre, per quanto riguarda gli altri libri non consegnati dai Maestri dei Giudei
e che a buon diritto sono stati da Noi più volte requisiti ma non ancora esaminati,
a luogo e tempo debiti ne prenderemo conoscenza e faremo quanto sarà opportuno fare. I nomi di coloro, col
consiglio dei quali è stata stesa la predetta sentenza sono: il Venerabile Padre Guglielmo, per grazia di Dio
Vescovo di Parigi, ecc… i cui sigilli sono posti sul presente documento insieme
con il Nostro sigillo a testimonianza di questo atto. (Sottoscritto GiovanniXXII). Dato in Avignone, il 4 Settembre. Anno quarto del Nostro
Pontificato» (1320).
7 - 1554 – «Papa Giulio III a
tutti e ad ognuno dei Venerabili Fratelli, Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi e
ai diletti figli e agli altri Ordinari dei luoghi, salute e Apostolica
Benedizione. Cum sicut nuper
Venerabili Fratelli nostri, Cardinali di Santa Romana Chiesa, come già nel
passato, non senza pena dell’animo nostro, abbiamo appreso che altri
Inquisitori Generali della eretica malvagità in tutti gli Stati Cristiani su
nostro mandato hanno condannato e fatto ridurre in cenere un certo libro
ebraico detto Ghemarot, Talmud contenente molte affermazioni indegne che
offendono la legge divina e la fede ortodossa. Ciononostante si dice che tra
gli stessi Ebrei vi siano diversi libri che contengono varie bestemmie ed
eresie contro Cristo Nostro Redentore e contro il Suo Santissimo nome ed il Suo
onore.
§ 1 - Ciò premesso, volendo procedere in maniera opportuna, con la
presente noi vi affidiamo la missione e vi affidiamo a voi ed a qualsiasi di
voi, di intimare e notificare da parte nostra a ogni singola comunità di Ebrei
che si trovi entro i confini della vostra giurisdizione, che entro quattro mesi
dal giorno dell’intimazione e della notifica ricerchino attentamente con la
massima diligenza sia nelle loro sinagoghe e nei locali pubblici, sia nelle
case private e in altri luoghi tutti e ogni singolo libro nei il nome di Gesù
Cristo Nostro Salvatore, che è chiamato Jeseri Hanossi, viene nominato con
bestemmie o comunque ignominiosamente. Coloro che per qualunque ragione saranno
trovati in possesso di tali libri vengano puniti senza remissione con le pene
dovute, sia quelle pecuniarie fino alla confisca dei beni quanto, se sarà
emersa la loro contumacia o la qualità della colpa, con le pene corporali,
anche con l’estremo supplizio o altrimenti, come apostati della fede. Infine,
trascorsi i quattro mesi, con la massima diligenza ricercate quei libri, voi
stessi o mediante altri che avrete incaricato ed esaminateli con cura o fateli
ricercare ed esaminare e punite in ogni modo e senza remissione con le pene che
si applicano ai suddetti apostati coloro che avrete trovato in possesso di tali
libri.
§ 2 - Tuttavia non permettete che in alcun modo questi Ebrei (tollerati
dalla Santa Madre Chiesa in memoria della Passione del Signore affinché,
finalmente mossi dalla nostra mansuetudine con l’aiuto dello Spirito Santo si
convertano alla luce di Cristo) a causa di qualunque tipo di libro trovato in
loro possesso (purché non contenga bestemmie come detto prima) siano tormentati
o molestati senza nostro espresso mandato neanche da coloro che agiscono
investiti dell’autorità Apostolica. I contravventori, i ribelli e coloro che
non vi obbediscono su quanto prima esposto, reprimeteli con sentenze, censure e
pene ecclesiastiche e anche pecuniarie che a vostro arbitrio potrete moderare e
applicare e con altri rimedi legali opportuni, trascurando la chiamata in giudizio
e nel rispetto delle procedure legali relative, potrete aggravare le sentenze,
le censure e le pene predette, anche ripetutamente, chiedendo se necessario
l’aiuto del braccio secolare. Non ostano… ecc… Dato in Roma, presso San Pietro,
con sigillo Piscatorio il 29 maggio 1554. Anno quinto del Nostro Pontificato (Raynaldi,
anno 1340, Costituzione di Giovanni XXII
sugli Ebrei).
8 - «Paolo IV servo dei servi
di Dio a perpetua memoria Cum Nimis Absurdum - E’ estremamente assurdo e
sconveniente che i Giudei, ridotti in completa servitù per propria colpa, col
pretesto che la pietà Cristiana li accoglie e tollera la loro convivenza siano
tanto ingrati verso i Cristiani da rispondere con l’offesa al loro favore e, al
posto della servitù dovuta, cerchino invece di dominare. Ci è recentemente
giunta notizia che i Giudei della Nostra Città Santa e in alcune città, terre e
località di Santa Romana Chiesa sono giunti a tal punto di insolenza da
pretendere non solo di coabitare in mezzo ai Cristiani mescolandosi a loro e in
prossimità delle loro Chiese senza distinzione nell’abito, ma anche di affittare
case nelle più nobili strade e piazze della città, terre e luoghi in cui vivono
e di acquistare e possedere beni immobili e avere nutrici, serve e altra
servitù Cristiana a mercede e di compiere tante altre azioni a ignominia del
nome Cristiano. La Chiesa Romana li tollera in testimonianza della vera fede
Cristiana e al solo scopo che, mossi dalla pietà e dalla benevolenza della sede
Apostolica riconoscano finalmente i loro errori e pervengano al vero lume della
Fede Cattolica. Fino a quando persistano nei loro errori riconoscano che per
effetto del loro operato loro sono servi, mentre i Cristiani sono stati resi
liberi da Gesù Cristo Nostro Signore ed è perciò iniquo che i figli di donna
libera siano sottomessi ai figli della terra.
§ 1 - Per questi motivi, vogliamo, con l’aiuto di Dio, prendere
provvedimenti salutari riguardo a quanto detto e decretiamo con questa
costituzione valida in perpetuo che d’ora innanzi e per tutti i tempi futuri
sia nell’Urbe che in tutte le altre città, terre e località di Santa Romana
Chiesa, i Giudei abitino in una sola e stessa strada e, se ciò non fosse
possibile, in due o tre o in quante necessarie tra loro contigue e separate dalle
abitazioni dei Cristiani. Questi luoghi devono essere designati da Noi
nell’Urbe e dai nostri Magistrati nelle città, terre e località dette sopra e
potranno avere una sola entrata ed una sola uscita.
§ 2 - Inoltre, in ogni città, terra o località in cui abiteranno abbiano
una sola sinagoga in quel luogo comune. Non possano costruirne di nuove né
possedere beni immobili. Tutte le loro sinagoghe, tranne una, siano perciò
distrutte e rase al suolo e vendano ai Cristiani entro il lasso di tempo
stabilito dagli stessi Magistrati quei beni immobili che ora possiedono.
§ 3 - E affinché vengano riconosciuti ovunque come Giudei, siano tenuti e
obbligati aportare i maschi un berretto, le femmine un altro segno evidente che
non si possa nascondere o in alcun modo celare di colore glauco. E non possano
essere dispensati o esonerati in alcun modo dal portare il berretto o altro
segno simile, col pretesto di un loro qualsiasi grado o preminenza, o per
tolleranza né dal Camerario della Chiesa, né dai Chierici della camera Apostolica
né da altre persone aventi autorità su di loro, né dai legati della Sede Apostolica o dai loro
Vice-Legati.
§ 4 - Non possano avere nutrici o serve o altra servitù Cristiana di ambo
i sessi, ne far allattare o nutrire i loro infanti da donne Cristiane.
§ 5 - Non possono lavorare pubblicamente o far lavorare alla Domenica o
nelle altre feste di precetto della Chiesa.
§ 6 - Non possono in alcun modo opprimere i Cristiani ne stipulare
contratti fittizi o simulati.
§ 7 - Non possono divertirsi o banchettare o intrattenersi in familiarità
e in conversazione con i Cristiani.
§ 8 - Non possono redigere i libri contabili relativi a negozi con
Cristiani se non in caratteri o in lingua italiana. In caso contrario tali
libri non avranno alcun valore legale contro i Cristiani.
§ 9 - I suddetti Giudei si accontentino della sola arte ‘stracciaria o
cenciaria’, come si dice popolarmente, e si limitino al piccolo commercio di
frumento, orzo o altri beni commestibili necessari all’uso umano.
§ 10 - Chi di loro fosse medico, quand’anche chiamato è pregato di curare
un Cristiano o di assisterlo, rifiuti.
§ 11 - Non permettano di essere chiamati ‘signore’ dai Cristiani poveri.
§ 12 - Nella loro contabilità contino i mesi di trenta giorni, i giorni
inferiori al numero trenta non siano contati come mese intero ma solo per il
numero effettivo di giorni: esigano quindi per il numero effettivo di giorni e
non per il mese intero. Non potranno vendere i pegni ricevuti in cauzione del
loro denaro se non dopo che siano passati almeno diciotto mesi interi dal
giorno in cui siano stati loro consegnati. Trascorsi questi diciotto mesi, se i
giudei avranno venduto i pegni, dopo aver estinto il debito renderanno il sopravanzo al
proprietario dei pegni.
§ 13 - Siano tenuti ad osservare inderogabilmente tutto ciò che riguarda il
favore dei Cristiani nello statuto delle città, terre e località in cui
abiteranno pro tempore.
§ 14 - E se venissero a mancare in qualsiasi modo riguardo ai casi
predetti, diffidati dall’intero popolo Cristiano possano essere puniti ad
arbitrio nostro, e dal nostro Vicario o da coloro che dovranno essere da Noi
deputati o dagli stessi magistrati, nell’Urbe da Noi o dal nostro Vicario o da
altri da Noi deputati e nelle città, terre e località prima detti dai medesimi
Magistrati, secondo la qualità della colpa, anche come ribelli e colpevoli del delitto di lesa
Maestà. Non ostano… ecc… Dato in Roma, presso San Marco. Nell’anno 1555
dell’Incarnazione del Signore. Il 14 luglio. Anno primo del Nostro Pontificato».
9 - Papa Pio IV - «A tutti e
a ogni singolo ebreo di ambo i sessi che dimori e sia solito dimorare nella
Città Santa perché riconoscano la via della Verità e riconosciutala la
osservino. Dudum a Felicis - Papa
Paolo IV Nostro Predecessore di felice memoria, mosso da zelo per la Religione
Cristiana, il 14 luglio nell’anno primo del Suo Pontificato emanò una lettera
Apostolica riguardo al modo di vita vostro e degli altri ebrei. Ci è stato
riferito che alcune persone cupide dei vostri beni, ne hanno tratto pretesto
con calunnie e cavilli per opprimervi ed infastidirvi interpretandola in molti punti
oltre l’intenzione del Nostro Predecessore.
§ 1 - Per questa ragione Noi - considerando che la Santa Madre Chiesa fa
molte concessioni agli Ebrei che tollera in memoria della Passione del Signore
affinché attirati dalla benevolenza Cristiana riconoscano il loro errore e si
convertano infine alla vera luce, che è Cristo - seguendo anche le orme di
numerosi Nostri Predecessori vogliamo provvedere convenientemente al vostro
stato e considerando come espresso nella presente il tenore della suddetta
lettera: Spontaneamente, non su istanza vostra o di alcuno di voi o di altri presentateci a
vostro favore, ma per Nostra sola deliberazione, per certa scienza e nella pienezza
della potestà Apostolica, concediamo e permettiamo a voi tutti e ad ognuno
singolarmente che, quando dovrete recarvi da un luogo a un altro, nel viaggio
possiate portare un berretto o un cappello nero, ‘tuttavia a questa condizione,
che se doveste fermarvi più di un giorno nello stesso luogo portiate il solito
berretto di colore glauco’. Vogliamo inoltre che, se il luogo assegnatovi come
abitazione è ampio, capace, adatto e comodo per l’esercizio della vostra
attività e del vostro commercio, ivi rimaniate; altrimenti dovrà esservene
assegnato un altro spazioso, ampio, conveniente, oppure si dovrà ampliare il
precedente secondo necessità, o ancora, vi trasferirete in altro luogo già
ampliato a opera del nostro diletto figlio, il Cardinale camerario Guido
Ascanio o, eventualmente in uno da ampliarsi in futuro ad opera sua, su
decisione delle persone a ciò deputate.
§ 2 - Oltre alle case che si trovano nella zona cintata che vi può
capitare di acquistare, potrete possedere ogni altro bene immobile urbano o
rustico, fino a un valore di mille cinquecento ducati d’oro. Parimenti, potrete
affittare a Cristiani, anche contadini, anche in compartecipazione, in cambio
di una cifra annua da pattuire con loro. E ancora senza frode o monopolio,
potrete mettervi in società con gli stessi Cristiani per coltivare le terre,
allevare ogni specie di animali e trattare altri affari simili ed esercitare
qualunque arte o commercio di qualunque merce o cosa necessaria all’uso umano,
anche olio, frumento, vino, orzo e altri prodotti della terra,(sempre che tali
commerci o compravendite non siano stati precedentemente proibiti anche ai
Cristiani con pubblico editto). E se tali cose vi fossero state date in pagamento
dai vostri debitori, a vostro piacimento, potrete accettarle e venderle anche
ai Cristiani o scambiarle con altri beni o alienarle.
§ 3 - Potrete conversare con i Cristiani e avere con loro un’onesta
familiarità, ma non potrete tenere Cristiani tra i vostri servi o altrimenti.
Per quanto riguarda il denaro che voi e chiunque di voi avrà imprestato fino
alla data della lettera del nostro predecessore, esigerete l’interesse secondo
le modalità che vi erano state concesse e tollerate precedentemente, ad
eccezione dei casi già risolti con una transazione o con sentenza passata in
giudicato, che vogliamo resti in vigore con tutta la sua forza finché a Nostro arbitrio ci sembrerà degna di
revisione. Per gli altri prestiti, esigerete secondo le modalità stabilite dal
nostro predecessore finché non ve ne saranno indicate altre da Noi o dal
Camerario della Sede Apostolica, prefetto pro tempore, purchè non esigete
l’interesse sull’interesse.
§ 4 - Per quanto riguarda i pegni che dovrete ricevere dai Cristiani in
qualunque modo, trascorsi diciotto mesi integri dal momento in cui vi furono
consegnati potrete venderli con asta pubblica alla presenza di un Pubblico
Ufficiale dopo aver fatto legittima ingiunzione alla parte; altrimenti li
potrete vendere secondo il costume e la modalità praticate nella Città Santa
prima della promulgazione della suddetta lettera. Conserverete poi il ricavato
fino a concorrenza del vostro credito, e se restasse ancora qualcosa, che dovreste restituire ai
proprietari o consegnare nelle mani di un pubblico ufficiale, con la stessa
autorità e con lo stesso tenore, vi concediamo piena e libera facoltà di
tenerla e di non doverne rendere conto né al proprietario né ad altri, ma di poterne
disporre come di un bene vostro.
§ 5 - Vogliamo inoltre che siate sottomessi e osserviate gli statuti e i
decreti generali della Città Santa, purché non siano contrari ai privilegi e
alle concessioni stabilite nei vostri confronti.
§ 6 - E perché non siate gravati oltre misura per l’assegnazione di un
luogo stabilito entro cui dovrete abitare e per la necessità di prendere in
affitto una casa, i proprietari delle case nei luoghi sopradetti dovranno
affittarvele al giusto prezzo, che deve essere stabilito dal predetto Camerario
e che in nessun modo potrà venire cambiato o aumentato.
§ 7 - Inoltre, se voi o qualcuno di voi singolarmente sarete stati
costretti a vendere beni immobili di vostra proprietà in forza della Lettera
Apostolica del Nostro Predecessore, coloro che vi hanno comperato quei beni e
non vi abbiano ancora versato il prezzo convenuto, anche sotto pretesto di cauzione
necessaria per evizione o con altri pretesti calunniosi di requisizione, di
mancanza di garanzia, siano tenuti a pagare integralmente il prezzo con voi
stabilito, salva la garanzia di cauzione, oppure a restituire gli stessi beni comperati nello
stato in cui erano al momento dell’acquisto insieme ai frutti incassati.
Ordiniamo che vi siano restituiti tutti i libri contabili e le altre scritture
pubbliche e private che vi sono stati portati via, dati in custodia o comunque
sottratti con sequestro e deliberiamo che non possiate essere in alcun modo
tenuti a rendere conto o ad essere vincolati da contratti o da altri atti
ufficialianche senza valore ed estinti.
§ 8 - Inoltre vi assolviamo e liberiamo nell’insieme e singolarmente, da
ogni e qualsiasi colpa, anche da crimini commessi sia contro la suddetta
lettera del nostro Predecessore Paolo IV contro le lettere di qualsiasi dei
Cardinali di Santa Romana Chiesa e di altri, emanate durante il pontificato
dello stesso Paolo. E vi assolviamo e liberiamo anche per la mancata consegna
dei libri in disubbidienza alle stesse lettere, per le infrazioni e le
trasgressioni per quanto gravi e straordinarie fino ad oggi da voi commesse,
per la sola eccezione per i crimini di omicidio e quelli più gravi dell’omicidio
e di lesa maestà, di falsa moneta, di falsificazione delle lettere Apostoliche
e di crimini commessi a disprezzo della Fede Cristiana. E circa le pene da
applicare a ciascuno, tranne che alla parte, e che fino ad oggi non sono state
né depositate né incassate e fatto salvo per il resto il diritto dei terzi, vi liberiamo
e assolviamo secondo la forma dell’atto recentemente da voi fatto o celebrato
nella Camera Apostolica con il diletto figlio Donato Matteo Minali,Tesaurario
Generale, come pure vi assolviamo e liberiamo dal versamento dei residui dell’imposta
del ventesimo e di talleri e di quanto ancora dovuto alla Camera Apostolica per
qualsiasi questione sia civile che penale. Con l’ autorità e il tenore
premessi, vi assolviamo e liberiamo da quanto detto sopra.
§ 9 - Inoltre vogliamo che per le future inadempienze riguardo
all’interesse di una vostra esazione, il querelante o l’accusatore abbia
soltanto un anno per procedere nella sua accusa o nella querela e tanto vi sia
riguardo alla pena da applicare, come detto sopra. Per quanto riguarda
l’interesse civile dello stesso querelante o l’accusatore, o di terzi, non vi
sia altro limite di tempo se non quello stabilito dal diritto comune.
§ 10 - E parimenti, per quanti riguarda i vostri crediti sia passati che
presenti o futuri, venga applicata soltanto la prescrizione stabilita dal
diritto comune e il debitore sappia che corre interesse per tutto il tempo che
gode del vostro denaro, contando tuttavia giorno per giorno mese per mese e per
le vostre trasgressioni le pene siano ad arbitrio, eccetto tuttavia quei casi
per i quali il diritto comune stabilisce pene certe.
§ 11 - Inoltre vi permettiamo di tenere botteghe al di fuori del ghetto o
zona ebraica, ma per quanto possibile contigue ad essa; ivi potrete rimanere
dall’alba al tramonto, ad eccezione dei giorni festivi, e potrete esercitarvi
il commercio e le altre vostre arti e la banca e ogni altra attività permessa,
purché al sopraggiungere della notte torniate alle vostre abituali abitazioni
entro la zona recintata.
§ 12 - E poi, per prevenire le frodi, ordiniamo che per quanto riguarda la
contabilità che avrete con i Cristiani, voi teniate i libri scritti in
caratteri della lingua volgare italiana, altrimenti, i libri o la contabilità
scritti o annotati diversamente da quanto detto prima non avranno alcun valore
legale, potrete invece liberamente scrivere in lingua ebraica i vostri libri
privati, ad uso vostro, purché non concludiate accordi con i Cristiani secondo
questi libri. E a questo non siate tenuti soltanto voi che dimorate nell’Urbe,
ma anche gli altri Ebrei che si trovano al di fuori dell’Urbe, che però nella stessa hanno avuti negozi e commerci siano
tenuti e siano vincolati secondo le loro modalità e condizioni nella
risoluzione dell’accordo da voi recentemente concluso con la camera Apostolica…
e siano tenuti e obbligati a concorrere ed a contribuire a tutte le altre spese
che voi dovrete sostenere e che saranno da versare, secondo la quota che
imporranno loro gli agenti delle tasse: E infine, con la nostra autorità e secondo
quanto detto prima, approviamo, ratifichiamo e confermiamo l’atto di accordo da
voi concluso con la Camera Apostolica o il suo Tesaurario l’8 Gennaio del
presente anno e ogni decisione contenuta in detto atto, parola per parola, come
è scritto, e vi accordiamo, vi concediamo, vi condoniamo tutto quanto concesso
in questo atto. Il contenuto della presente lettera dovrà essere integralmente
ed inviolabilmente osservato nell’insieme e singolarmente.
§ 13 - Così dovranno essere giudicati e risolti tutti i casi sottoposti a
qualsivoglia giudice e commissario nell’esercizio di qualsiasi autorità, anche
agli Uditori delPalazzo Apostolico e a chiunque abbia facoltà di interpretare e
giudicare e stabiliamo che sia nulla e vana qualunque decisione presa in virtù
di qualsivoglia autorità, sia scientemente che per ignoranza. Non ostano… ecc…».
10 - 1566 «Il Vescovo Pio (San Pio V), servo dei servi di Dio. A
perpetua memoria. Romanus Pontifex - Il Romano Pontefice, vicario Cristo in
terra, come Gli sembra utile e salutare nel Signore e in favore dello zelo
della religione, approva e conferma tutto quanto si dice essere stato concesso
dagli altri Romani Pontefici suoi predecessori affinché perduri immutato e
integro.
§ 1 - Il Nostro Predecessore Papa Paolo IV di felice memoria, mosso da
zelo per la Fede Cristiana, prescrisse a i Giudei un determinato modo di vivere
e di abitare con una sua Costituzione il cui tenore è qui di seguito
riportato…(vedi sopra).
§ 2 - Noi quindi, desiderando che questa costituzione, gli statuti e le
disposizioni a tale riguardo vengano rispettati in perpetuo nei tempi futuri,
spontaneamente, per nostra certa scienza e non su istanza presentateci da altri
su questo argomento, bensì per nostra sola deliberazione con Autorità
Apostolica e col tenore della presente approviamo, riaffermiamo e confermiamo
questa costituzione, gli statuti e le disposizioni a tale riguardo e,
nell’insieme e singolarmente tutto quanto su tale argomento e contenuto nelle
lettere del Nostro Predecessore e anche qualunque decisione ne sia seguita. E
decidiamo e vogliamo che abbia forza di perpetua autorità e sotto minaccia di
giudizio divino stabiliamo e ordiniamo che tutto quanto prescritto sia in
avvenire osservato strettamente e con fermezza, non soltanto nelle terre e nei domini
a noi soggetti, ma in ogni luogo.
§ 3 - E al fine di rimuovere qualsiasi dubbio riguardo al colore del
berretto e del segno che debbono portare rispettivamente i maschi e le femmine,
dichiariamo che questo colore è quello comunemente detto gialdo».
§ 4 - «A tutti e ad ognuno dei venerabili Fratelli Patriarchi, Primati,
Arcivescovi e Vescovi, a ciascuno nell’ambito della propria città e diocesi,
ordiniamo in virtù della Santa Obbedienza, di far pubblicare e osservare la
presente nostra lettera.
§ 5 - E per il Sangue misericordioso di Gesù Cristo preghiamo, imploriamo
e supplichiamo tutti i prìncipi secolari e gli altri signori e Magistrati
temporali per il Sangue misericordioso di Gesù Cristo e li incarichiamo concedendo
la remissione dei peccati che su quanto premesso affianchino e porgano aiuto e
appoggio agli stessi Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi e puniscano i
contravventori con pene anche temporali. Non ostano… ecc… Dato in Roma, nel
millecinquecentosessantaseisimo anno dell’Incarnazione del Signore, il 19
Aprile. Anno primo del Nostro Pontificato».
Questa costituzione di Pio IV ebbe forza di
legge per breve tempo poiché il Pontificato di questo Papa durò soltanto cinque
anni; provocò una forte reazione, come si vedrà dal testo della Costituzione
che segue, uno dei primi atti di San Pio V, e ancor più dal testo della
Costituzione del 1569, che supera per severità ogni precedente disposizione
imposta fino allora dai Papi riguardo ai Giudei.
(Nota bene - In seguito, nel corso del
pontificato di Pio V, i Giudei nello stato Pontificio sono stati espulsi, come
risulta dalla Costituzione che segue).
11 - 1569 – «Il Vescovo Pio (San
Pio V), servo dei servi di Dio. A perpetua memoria. HebraeorumGens - Il popolo
ebreo, il solo un tempo eletto da Dio e che, compenetrato dalla parola divina
fosse partecipe dei misteri celesti, tanto prima superò tutti gli altri in
grazia e dignità quanto poi, disprezzato ed abbandonato per la sua incredulità,
meritò di essere abbattuto; perché, venuta la pienezza del tempo, quel popolo
perfido ed ingrato ha con empietà respinto il suo Redentore ucciso con morte vergognosa. Invero, abbandonato il sacerdozio, cancellata
l’autorità della legge, cacciato dalle proprie sedi che come latte e miele
fluenti la grande clemenza e il favore di Dio avevano loro preparato fin dalla
più lontana origine, questo popolo è costretto ormai da molti secoli ad andare
errando per tutta la terra, odiato, esposto ad ogni vergogna e ad ogni
oltraggio e ad occuparsi, come vilissimi schiavi, di qualsiasi attività turpe
ed infame che permetta loro di sopravvivere. Ma la Cristiana pietà, avendo
anzitutto compassione di questa ineluttabile rovina, ha tollerato di
accoglierli affinchè con maggiore frequenza la memoria della Passione di Cristo
si presenti alla loro considerazione con gli occhi dei fedeli e allo stesso
tempo, dagli esempi, dalla dottrina e dai consigli, siano maggiormente spinti
alla conversione e alla salvezza (che per la restante parte di Israele, secondo
la predizione del Profeta, avverrà nel futuro); se si allontanassero dalle sedi
dei Cristiani verso quelle genti che non conoscono Cristo, diventerebbero
sempre più avversi alla conversione e alla salvezza. Tuttavia la loro empietà,
ammaestrata da tutte le peggiori astuzie, è giunta ad un punto tale che ormai,
per la nostra comune salvezza, occorre respingere la forza di tanto male con un
pronto rimedio. Tralasciando di parlare dei tanti generi di usura con i quali
gli Ebrei, sempre e ovunque, hanno dissanguato i Cristiani poveri, pensiamo sia
evidente che essi accolgano ladri e predoni e ne sono complici e
che si danno da fare per nascondere temporaneamente gli oggetti da costoro
rubati e sottratti, sia oggetti profani, sia oggetti che servono per il culto
divino, o per trasformarli completamente perché non vengano riconosciuti.
Inoltre molti, andando nelle case di donne oneste col pretesto di trattare un
affare riguardante la propria attività, ne rovinano molte con raggiri turpissimi;
ma ciò che reca più danno è il fatto che, essendo dediti ai sortilegi, agli incantesimi,
alle superstizioni della magia e ai malefici, inducono agli inganni di Satana
moltissime persone incaute e deboli. Questi infelici credono che gli avvenimenti
futuri possano essere preannunziati, che possano essere scoperti furti, tesori,
cose nascoste o molte altre essere conosciute, mentre la facoltà di conoscere tutte queste cose non è concessa a nessun
mortale. Infine siamo informati e sappiamo per certo quanto indegnamente questi
figli perversi pronunzino il nome di Cristo e quanto siano pericolosi per tutti
quelli che sono chiamati con questo nome e infine con quali inganni insidino
alla vita dei Cristiani. Indotti da questi e da altri gravissimi motivi e
turbati dalla gravità dei misfatti che quotidianamente aumentano a rovina delle
nostre città, pensiamo inoltre che il suddetto popolo, eccetto per i piccoli
problemi con l’Oriente, non è di nessuna utilità al nostro Stato e che sarà più
vantaggioso per i nostri sudditi, soprattutto per quelli più lontani da noi ,
udire il nome, i misfatti ed i turpi inganni degli ebrei riportati loro da
altri piuttosto che accoglierli in mezzo a loro, spinti da spirito
caritatevole, come facevano prima.
§ 1 - Con l’autorità della presente perciò noi ordiniamo che entro tre
mesi dalla pubblicazione di questa lettera, tutti e ogni singolo ebreo di ambo
i sessi si allontanino da ogni nostro possedimento temporale e dai confini di
tutte le città, terre e località che ne fanno parte, dei Domicelli (Signori
delle diocesi), dei Baroni e di altri Signori temporali che abbiano potere
unico o misto e potere di vita e di morte e qualsiasi altra giurisdizione o esenzione.
§ 2 - Trascorsi questi tre mesi chiunque, sia abitante sia forestiero, sia
adesso sia in futuro, in qualunque momento sarà trovato in una città, terra o
luogo dei detti possedimenti, anche di Domicelli, Baroni, Signori e degli altri
esentati di cui abbiamo detto prima, sia spogliato di ogni avere e gli siano
applicate le leggi fiscali, diventi schiavo della Chiesa Romana e sia in
perpetua servitù e la detta Chiesa rivendichi per sè quegli stessi diritti che
gli altri signori hanno sui servi e sulle proprietà. Fanno eccezione le città di Roma e di Ancona, dove
permettiamo che siano tollerati soltanto gli ebrei che vi abitano ora, per
maggiormente risvegliare la predetta memoria e per continuare il commercio con
gli orientali ed i reciproci scambi; tuttavia facciano in modo di osservare le
nostre costituzioni e quelle dei nostri predecessori e tutte le altre costituzioni
canoniche che li riguardano, altrimenti incorreranno in tutte le pene previste
da dette costituzioni che Noi qui riaffermiamo. In verità, speriamo che questi
ebrei che adesso sono vicini a noi e alla nostra sede, per timore del castigo
si asterranno dal male, e qualche volta alcuni, come già prima d’ora è accaduto
a molti, anche per le nostre esortazioni, riconosceranno con gioia la luce
della verità. Ma se vorranno evitare il giogo della schiavitù e i castighi, in
nessun momento si trasferiscano scambievolmente o si rechino in altra località
dei suddetti possedimenti o accolgano un proscritto. Ordiniamo dunque che i
legati, i governatori, i presidenti, i pretori, i magistrati e anche gli
ordinari dei luoghi di tutte le province, città e località di detti
possedimenti, come pure i Domicelli, i Baroni, i Signori e gli altri esentati e
tutti coloro ai quali spetta questo compito, che ognuno autonomamente, senza
attendere alcun altro nostro ordine o dichiarazione di intenzione, esegua il
più presto possibile quanto abbiamo sopra detto. Con diligenza vigilino a che,
d’ora innanzi, nessun ebreo, per nessuna ragione, entri più nelle province,
città, località anche dei Domicelli, Baroni, Signori e degli altri sopra
nominati. E ancora, qualunque Ebreo, di quelli che ancora sono in Roma o in Ancona,
trascorso il prossimo trimestre verrà trovato in uno dei qualsiasi luoghi
sopraindicati, anche quelli del dominio temporale dei Domicelli, Baroni,
Signori e degli altri esentati, immediatamente venga assoggettato alla predetta
Chiesa, sia ridotto in perpetua servitù: e informiamo che pene peggiori pendono
sopra di loro, sicché gli altri imparino dal loro esempio quanto sia grave
l’aver sconsideratamente trascurato di rispettare questo nostro divieto. Non
ostano… ecc… Dato in Roma, presso San Pietro. Nell’anno del Signore 1569, il 26
Febbraio. Anno quarto del Nostro Pontificato».
12 - 1581 - Papa Gregorio XIII.
«A perpetua memoria di Dio. A Suo tempo Papa Paolo IV di pia memoria Nostro
Predecessore, con una costituzione perpetua da Lui pubblicata stabilì, tra
altre decisioni, che i medici giudei non potessero curare o assistere Cristiani
ammalati neanche se chiamati o pregati di farlo.
§ 1 - Di poi Papa Pio V Nostro Predecessore con Sue lettere ha approvato,
riaffermato e confermato quella costituzione, ha decretato e voluto che avesse
forza di perpetua autorità ed ha ordinato e comandato, sotto minaccia di
giudizio divino, che quanto contenuto in quella stessa costituzione fosse
fermamente osservato in avvenire, non solo nei territori e nei possedimenti
soggetti alla Santa Romana Chiesa, ma anche in tutti gli altri luoghi.
§ 2 - Tuttavia ci è giunta voce non senza nostra grande pena, che queste
regole sono pochissimo osservate e che ancora oggi molti tra i Cristiani
desiderano sanare i loro corpi con mezzi illeciti e in particolare con l’opera
del Giudei e di altri Infedeli mentre sono incuranti della vera salute delle
loro anime e dei loro corpi; e quello che più addolora, è che questi Cristiani
spesso incorrono nella somma pena della dannazione eterna per il fatto di
essersi rivolti a medici Giudei ed Infedeli ed essersi valsi delle loro cure.
Avviene così che si offre ai Giudei ed agli Infedeli una grande occasione di
fare del male e nello stesso tempo si trascura un salutare precetto stabilito
in un Concilio generale da Papa Innocenzo III Nostro Predecessore e poi riaffermato
dal predetto Pio V che tutti i medici chiamati al capezzale di infermi costretti
a letto, prima di tutto li avvertano di confessare secondo il rito di Santa
Romana Chiesa e dopo il terzo giorno non
visitino più i malati se non sono certi in fede scritta del confessore che
hanno confessato i loro peccati, a meno che questi abbia concesso un tempo più
lungo all’infermo, per una ragionevole causa.
§ 3 - Per queste ragioni Noi, volendo costringere all’obbedienza tanto i
Giudei che osano agire contro tali ordini Apostolici quanto i Cristiani che li
chiamano o concedono il permesso di curarli e aprono loro la via dell’errore,
approviamo, confermiamo e riaffermiamo con la presente Nostra costituzione
valida in perpetuo e con Apostolica autorità le suddette costituzioni dei
Nostri Predecessori e ordiniamo che siano osservate integralmente. Inoltre, per
una loro più stretta osservanza aggiungiamo che proibiamo e vietiamo a tutti i
fedeli di Cristo di ambo i sessi di chiamare o ammettere Giudei o altri
Infedeli a curare Cristiani malati e infermi e dilasciare, concedere o
permettere che altri siano chiamati o ammessi.
§ 4 - Perciò ordiniamo a tutti nell’insieme e ad ognuno singolarmente dei
Venerabili Nostri Fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi e Vescovi, come
pure ai diletti figli Ordinari di altri luoghi e a ogni Parroco e altri che
hanno cura di anime e la esercitano pena la Nostra indignazione e altre pene da
infliggere a Nostro arbitrio, di rendere pubbliche le nostre lettere o far sì
che siano rese pubbliche non appena pervenute, nelle chiese che si trovano in
quelle città in cui sostano gli Ebrei e altri Infedeli. E le rendano pubbliche o facciano sì che siano rese
pubbliche di nuovo ogni anno all’inizio del digiuno quaresimale.
§ 5 - E se dopo che le lettere sono state rese pubbliche, qualcuno, anche
in qualsiasi modo esentato e di qualsiasi condizione, grado, ordine, stato, anche
di eminente posizione, avrà osato comportarsi in modo contrario alle lettere
suddette, non gli vengano somministrati i Sacramenti della Chiesa, neanche da
persona regolarmente esentata e se muore non abbia sepoltura ecclesiastica. I
Parroci non devono omettere di comunicare tutte queste disposizioni agli
ammalati, al momento opportuno, soprattutto quando siano a conoscenza che hanno
chiamato un medico Giudeo o Infedele. E inoltre, gli stessi Ordinari dei luoghi
procedano contro i trasgressori di questo compito con il dovuto castigo e
puniscano anche gli stessi Giudei per le loro trasgressioni secondo le lettere
dei predetti Pontefici Paolo e Pio emanate contro di loro. Non ostano… ecc… Dato
in Roma, presso San Pietro, sotto sigillo Piscatorio, il 30 Marzo. Anno nono
del Nostro Pontificato – 1581».
13 - «Il Vescovo Gregorio (Papa
Gregorio XIII) servo dei servi di Dio. A futura memoria. AntiquaJudaeorum - L’antica iniquità dei Giudei, a causa della quale essi sempre
opposero resistenza alla bontà divina, è tanto più esecrabile nei figli in quanto,
per colmare la misura dei padri, peccarono ancor più gravemente ripudiando il
figlio di Dio e cospirando per la Sua morte in modo scellerato. Per questa
ragione, divenuti peggiori dei loro padri, espulsi dalle loro sedi, dispersi in
tutte le regioni dell’orbe terracqueo e assoggettati in servitù perpetua, in
nessun altro luogo trovarono maggior clemenza che nelle province dei Cristiani
e soprattutto in seno alla pietà Apostolica che adoperandosi per la loro conversione
li ha accolti con misericordia, li ha tenuti in coabitazione con i Suoi figli e
sempre ha cercato con pio ardore di portarli alla vera luce. E ancora, ha dato
loro aiuto per le necessità della vita, li ha difesi da ingiurie e oltraggi e
protetti con molti privilegi della Sua clemenza; ma essi, per nulla ammansiti
dai benefici e a nulla rinunziando del loro passato delitto, si accaniscono
ancora adesso nelle sinagoghe e ovunque, contro Nostro Signore Gesù Cristo
trionfante in Cielo: ed estremamente ostili ai seguaci di Cristo ancora osano
compiere, ogni giorno di più, orrendi crimini contro la religione
Cristiana.
§ 1 - Ora Noi, volendo opporci a che la Nostra purezza sia insozzata e
Cristo o un Cristiano siano impunemente scherniti, stabiliamo e proclamiamo che
gli Inquisitori della eretica pravità possono agire liberamente in tutte le
cause e i casi sotto elencati.
§ 2 - Se qualche Ebreo o altro Infedele avrà affermato o dichiarato o,
anche privatamente, insinuato in quelle parti riguardanti la fede che ci sono
comuni, che non lo sono, come: che Dio è uno ed eterno, onnipotente creatore
delle cose visibili e invisibili, o altre simili.
§ 3 - Se avrà invocato o consultato i demoni, o dato ascolto ai loro
vaticini, se si sarà recato ai loro sacrifici o alle preghiere, per predizioni
o per altra ragione, se avrà immolato vittime o offerto incenso o altre
fumigazione oppure avrà prestato un qualsiasi altro empio ossequio.
§ 4 - Se con la parola, con i fatti, o in qualsiasi altro modo infame avrà
indotto i Cristiani a compiere queste azioni oppure avrà cercato di indurli a
compierle.
§ 5 - Se avrà con empietà divulgato che Gesù Cristo Nostro Signore e
Salvatore era soltanto un uomo e anche un peccatore e che la Madre di Dio non
era Vergine e altre bestemmie di tal genere che, di per se stesse sono dette
eretiche con grave disprezzo, infamia e sovvertimento della fede Cristiana.
§ 6 - Se per opera, consiglio, aiuto e favore di qualcuno di loro un
Cristiano si sarà allontanato dalla fede, o avrà rinnegato quella che aveva già
abbracciato, oppure sarà passato o ritornato ai riti, alle cerimonie, alle
superstizioni, alle empie sette dei Giudei o di altri Infedeli, o sarà caduto
in qualche eresia oppure se avrà prestato opera, consiglio aiuto o favore
perché un Cristiano rinneghi la Fede di Cristo e cada nell’eresia.
§ 7 - Se avrà cercato di distogliere, dissuadere, attirare lontano dalla
fede o dall’insegnamento della fede o dal sacro Battesimo un Catecumeno o uno
qualsiasi dei Giudei o degli Infedeli che per ispirazione divina voleva venire
alla fede Cristiana, dopo aver dichiarato la propria volontà con cenni, parole,
fatti o in qualsiasi modo oppure se avrà impedito, in qualsiasi maniera, che
venga alla fede o sia purificato con il Battesimo della rigenerazione.
§ 8 - Se qualcuno, coscientemente, avrà accolto nella sua casa apostati o
eretici, li avrà nutriti, aiutati o vettovaglie e viveri, o in qualsiasi modo e
luogo avrà offerto alimenti oppure mandato o dato doni o regali o li avrà
condotti da un luogo ad un altro, o li avrà riuniti oppure si sarà preso cura
di quelli che si devono trasferire o di quelli che si devono riunire o avrà
provveduto alle spese, o avrà procurato loro guide e compagni o ancora avrà
fatto in modo che non si possa trovare o scoprire quello che hanno commesso. E
chiunque senza eccezione che scientemente in qualsiasi modo avrà accolto e
protetto i detti Apostati o Eretici o avrà accordato loro servizi, consiglio,
aiuto o favore.
§ 9 - Se qualsiasi avrà tenuto, custodito, divulgato o trasportato in
qualsiasi luogo libri eretici o talmudici o altri libri giudaici comunque
condannati o altrimenti proibiti, oppure se avrà prestato il suo aiuto a questo
fine.
§ 10 - Se avrà deriso i Cristiani e avendo in disprezzo e in scherno la
salutare vittima della nostra redenzione, immolata sull’altare della Croce,
Cristo Signore, in qualunque tempo ma soprattutto nel tempo di Parasceve avrà
inchiodato alla croce un agnello o una pecora o altro e lo avrà coperto di
sputi o avrà compiuto qualsiasi atto contro la stessa croce.
§ 11 - Se avrà tenuto fino ad oggi nutrici cristiane contro gli statuti dei
sacri Canoni e le sanzioni dei Romani Pontefici nostri predecessori, oppure se,
tenendole, nel giorno in cui abbiamo ricevuto il Santissimo Sacramento dell’Eucarestia,
le avrà costrette per uno o più giorni a versare il loro latte nelle latrine,
cloache o altri luoghi simili. Non ostano… ecc… Dato in Roma, presso San Pietro
nel millecinquecentoottantunesimo anno dell’Incarnazione del Signore, il 1°
Giugno. Anno decimo del Nostro Pontificato».
14 – «Il Vescovo Clemente (Papa
Clemente VIII), servo dei servi di Dio. A perpetua memoria.
Caeca et
Obturata - La cieca e sorda perfidia degli Ebrei non
soltanto è ingrata verso Gesù Cristo figlio di Dio, Signore e Redentore del
genere umano, a loro stesso promesso ed incarnato dal seme di Davide, ma non
riconosce neanche la grande misericordia nei loro confronti della Santa Madre
Chiesa che pazientemente attende la loro conversione. Non vi è dubbio poi che,
rendendo ingiuria in cambio di benevolenza, gli Ebrei continuano a compiere
ogni giorno molte gravissime trasgressioni e molte azioni disonorevoli e
condannabili a danno dei fedeli di Cristo i quali, affinché finalmente si
ravvedano, li tollerano e accolgono con benevolenza a testimonianza della
passione del Signore. Spinti dalle gravi lagnanze riportateci per queste
ragioni, per dovere del nostro ufficio pastorale, Noi siamo costretti ad
applicare un rimedio adatto a questo male.
§ 1 - Già da tempo, giustamente Papa Paolo IV di felice memoria, nell’anno
primo del suo Pontificato, con decisione prudente e salutare, ha emanato una
costituzione con la quale ha stabilito regole precise che i Giudei che si
trovano nei territori dei possedimenti della Chiesa sono obbligati ad
osservare.
§ 2 - In seguito Papa Pio V di onorata memoria, ugualmente Nostro
Predecessore, il 19 Aprile dell’anno primo del Suo Pontificato, non solo
riaffermò quanto stabilito da Paolo IV ma anzi, abrogando numerosi indulti e
privilegi grazie ai quali i Giudei si proteggevano, rimise in pieno vigore la
costituzione contro di loro emanata dal predecessore Paolo e ordinò che fosse
rigorosamente osservata. Infine con altra Sua lettera ordinò che gli Ebrei
fossero esiliati in perpetuo da tutti i possedimenti temporali della Chiesa,
città terre e luoghi, ad eccezione delle città di Roma ed Ancona, come più
ampiamente è scritto nella lettera.
§ 3 - Tali disposizioni furono emanate da questa Santa Sede per ottima e
convincente considerazione, tuttavia gli stessi Giudei col passare del tempo, a
poco a poco cercarono di sottrarsi a questi vincoli e forse carpirono permessi
ed indulti ad altri Nostri Predecessori che per trarli dalle tenebre alla
conoscenza della vera fede, pensarono non si dovesse loro negare la generosità
della pietà cristiana. In seguito, abusando malvagiamente del pio
desiderio e della pia intenzione di quei predecessori, questi Giudei, agendo
contro le leggi divine, naturali e umane, con prestiti di denaro ad interessi
altissimi e pesanti, che esigono soprattutto dai poveri e dagli indigenti, con
monopoli illeciti, con patti di usura, con frodi, dolo e falsità nelle contrattazioni,
sono giunti ad un punto tale che hanno miseramente impoverito e spogliato dei
beni molti cittadini e abitanti dei possedimenti temporali della Chiesa ove dimorano e ancora, molte persone,
soprattutto di poche ricchezze, nella maggior parte contadini e anime semplici,
questi Giudei li hanno ridotti non soltanto all’estrema indigenza ma
addirittura in schiavitù; e inoltre hanno commesso molti più gravi delitti,
azioni turpi e hanno dato di buon grado il loro aiuto e tutta l’assistenza possibile
a qualsiasi dissoluto e delinquente nel compimento delle sue scelleratezze.
§ 4 - Noi dunque, spinti da queste e da altre gravissime ragioni, abbiamo
giudicato che tale gente debba essere espulsa completamente dalla maggior parte
delle nostre popolazioni in quanto l’esperienza ci ha insegnato che reca più
danno di quanto bene se ne possa sperare; tuttavia, affinché, spinta lontano da
noi non si diriga verso popoli che non conoscono Cristo e si allontani ancor
più dalla via della salvezza annunciata con voce profetica ai figli di Israele,
abbiamo pensato di non doverla respingere dalle città più grandi o più vicine a
Noi, dove più facilmente possa essere costretta all’obbedienza dai vincoli
della legge e dalla severità dei giudici. Perciò noi seguendo le orme dei
Nostri Predecessori Paolo e Pio, anzitutto approviamo e riaffermiamo nell’ordine
le loro costituzioni e lettere, il cui tenore vogliamo sia considerato come espresso
nella presente e alle quali aggiungiamo forza di saldezza inviolabile e irremovibile.
§ 5 - Di poi, ammaestrati dall’esperienza e dalla stessa realtà che quanto
permesso dai Giudei dalla pia e benevola indulgenza dei predecessori che sono
seguiti non è stato di minimo vantaggio rispetto a quanto si sperava e anzi,
contro l’intenzione dei concedenti la malizia giudaica è continuata, rivolta a
danno dei fedeli di Cristo, noi revochiamo, annulliamo, aboliamo, dichiariamo
non valide, annullate tutte e ogni singola disposizione che sia stata concessa
in favore dei Giudei da Pio IV, Sisto V e da altri Romani Pontefici nostri
predecessori o, come dicono, per loro mandato; non soltanto le disposizioni di
quelli che vivono nella Città Santa ma anche di quelli che vivono in qualsiasi
altro possedimento temporale della Chiesa, nelle città, terre, villaggi e
località e anche in qualunque luogo dove sia concesso loro di rimanere, per nascita
o per caso particolare, anche Motu Proprio o con il pretesto di cause e titoli onerosi
oppure adducendo la forza di un contratto o quant’altro si dice sia stato concesso.
Nel loro ordine revochiamo, annulliamo, aboliamo, dichiariamo non validi e
nulli i privilegi, i permessi gli indulti o gli articoli il cui tenore, di
tutti nell’insieme e di ognuno singolarmente, consideriamo come qui espresso e
inserito parola per parola in quella parte nella quale sono contrari alle
predette lettere dei predecessori Paolo e Pio e anche alla nostra o fanno
concessioni che contraddicono le decisioni di queste lettere.
§ 6 - Con questa nostra costituzione che sarà valida in perpetuo,
ingiungiamo e comandiamo che ognuno dei Giudei di ambo i sessi che si trovano
presentemente in qualunque città di tutto il territorio dei nostri possedimenti
temporali, anche Bologna e Benevento, nei villaggi, nelle terre, nelle fortezze
e località anche di coloro che si trovano sotto questo stesso dominio
temporale, di Baroni e di Domicelli aventi qualsiasi giurisdizione, supremazia,
titolo, distinzione o esenzione, debbano assolutamente tutti allontanarsi dai
confini dei possedimenti temporali e dello stato della Chiesa e recarsi entro
tre mesi da contrarsi a partire dal giorno della pubblicazione della presente
lettera, pubblicazione che deve essere fatta nella curia Romana. E ancor più
severamente ordiniamo che per l’avvenire sia quelli sia altri che per caso andassero
nel predetto Stato, siano esiliati da ogni possedimento sopra detto, non soltanto
durante il nostro tempo ma anche in tutti i tempi futuri, senza alcuna speranza
di ritorno, cosicché qualsiasi Giudeo, sia abitante, sia forestiero, presente o
futuro, sia scoperto in qualsiasi città, villaggio, terra o località dei detti
possedimenti,e anche dei Domicelli e dei Baroni, in qualsiasi momento dopo che
sia trascorso il periodo dei tre mesi già detti, sia spogliato di tutti i suoi
averi, gli siano applicate le leggi fiscali e quelli fra loro che per età,
costituzione, forze sufficienti siano trovati adatti a sopportare questa pena,
siano condannati immediatamente alle trireme a vita.E ciò venga osservato
ovunque nell’intero Stato sopradetto. (fatta eccezione per le città di Roma,
Avignone e Ancona dove abbiamo giudicato che si debbano tollerare coloro che
presentemente stanno ivi o altrove, entro lo Stato predetto, se avranno preferito
venire nelle predette città piuttosto che altrove, e per le ragioni predette
per continuare i negozi e i commerci con gli orientali e soprattutto perché
speriamo che costoro, essendo più vicini alla Nostra presenza e a questa Sede
si asterranno dal recare danni e qualcheduno più facilmente riconoscerà la luce
della verità.
§ 7 - In verità a questi stessi Giudei, a tutti nell’insieme e a ognuno
singolarmente, ai quali permettiamo di abitare soltanto nelle tre suddette
città, ordiniamo che osservino in maniera assoluta gli statuti favorevoli ai
Cristiani delle città predette nelle quali avranno abitato temporaneamente,
come pure gli editti degli Ordinari e dei Magistrati e particolarmente poi le
nostre Costituzioni e quelle dei Nostri Predecessori Paolo ePio V e le altre
apostoliche e canoniche che contengono norme riguardante i Giudei. Dato in
Roma, sul Quirinale, nel Millecinquecentonovantatreesimo anno dell’Incarnazione
del Signore, il 1° Marzo. Anno secondo del Nostro Pontificato».
15 - 1593 – «Il Vescovo Clemente (Papa
Clemente VIII), servo dei servi di Dio a perpetua memoria. Cum Hebraeorum - La malizia degli Ebrei
ogni giorno escogita nuovi inganni grazie ai quali diffonde tra il popolo volumi
dannosi e libri empi e assolutamente abominevoli, sia da tempo condannati sia
scritti di recente.
§ 1 - Noi, giudicando che è funesto e pericoloso per il popolo cristiano
tollerare e chiudere gli occhi davanti a queste loro malvagità, vogliamo secondo
il nostro dovere pastorale, porre opportuno rimedio a questo male, guidati
dall’esempio di numerosi Pontefici Romani Nostri Predecessori di felice memoria
soprattutto: Gregorio IX, Innocenzo IV, Clemente IV, Onorio IV, Giovanni XXII,
Giulio III, Paolo IV e Gregorio XIII, che più volte condannarono e proibirono
di tenere quel libro detto Talmud e altri simili scritti e volumi riprovati e
da condannare, o anche altre volte distrussero con pio zelo quelli provenienti
da Provincie e Regni del mondo cristiano, perciò approviamo riaffermiamo tutte
nell’insieme e ognuna singolarmente le lettere dei Nostri Predecessori emanate
su questo argomento, il cui contenuto con la presente vogliamo sia considerato
come espresso.
§ 2 - Alle suddette lettere aggiungiamo che proibiamo in perpetuo a tutte,
a qualunque e a ognuna delle Comunità degli Ebrei stabilite sia nei territori
della Santa Romana Chiesa quanto fuori di essi, in qualsiasi luogo e in
qualsiasi parte del mondo cristiano che osino o presumano di leggere, avere o
conservare, comprare, vendere o diffondere in qualsiasi maniera qualsivoglia
degli empi libri e codici talmudici, spesso condannati, falsissimi e
cabalistici e anche tutte le altre opere proibite e condannate dai nostri
predecessori, nonché i commenti, trattati, volumi e scritti di ogni genere
tanto in lingua ebraica quanto in qualsiasi lingua fino ad oggi scritti o tradotti,
pubblicati o stampati e anche quelli che in futuro saranno scritti o tradotti, pubblicati
o stampati che contengono espressamente o tacitamente eresie contro le Sacre
Scritture della antica Legge e del Testamento e anche insulti, empietà, bestemmie
contro Dio, la Santissima Trinità e Gesù Cristo Nostro Salvatore e Nostro Signore
e la Sua Santa fede Cristiana e la Sua Beatissima Genitrice la Sempre Vergine
Maria e i Beati Angeli, i Patriarchi, i Profeti, gli Apostoli e gli altri Santi
del Signore; contro la Santissima Croce, i Sacramenti della Nuova Legge, le
Immagini sacre, la Santa Chiesa Cattolica, la Fede Apostolica e anche contro i
fedeli di Cristo, particolarmente i Vescovi, i Sacerdoti e tutti
gli altri Ecclesiastici e ancora contro gli altri che si sono convertiti alla
fede di Cristo, e i neofiti e quant’altro detto contro la religione cattolica. Similmente
condanniamo e proibiamo di osare o di presumere di leggere, avere, conservare,
comprare o vendere e in qualsiasi maniera diffondere i libri nei quali sono
descritti racconti impudichi e osceni, neanche protestando che sono stati espurgati
(fino a che non saranno espurgati) o anche che sono stati stampati a nuovo con
titolo diverso o ancora dopo aver ottenuto come pretendono, la tolleranza o il permesso
del Segretario o di un altro membro del Sacro Concilio Tridentino, oppure dell’Indice
dei libri pubblicato ad opera del nostro predecessore di recente memoria Papa
Pio IV o ancora con un indulto Apostolico o con permesso dei Cardinali di Santa
Romana Chiesa e anche di Legati o del Camerario o della Camera Apostolica o di
Nunzi, anche con potere di Legato a latere, o di Ordinari dei luoghi e
inquisitori dell’eretica pravità o altre permessi siano
stati concessi per qualsiasi altro motivo straordinario.
§ 3 - E con l’autorità e il tenore premessi revochiamo, invalidiamo e
annulliamo e vogliamo siano considerati in perpetuo non validi e del tutto
nulli tutti e qualsiasi dei predetti indulti, facoltà, lettere, autorizzazioni,
tolleranze – di leggere e possedere sia per un tempo stabilito sia per un tempo
indeterminato o per una precisa ragione con simili e altri pretesti come detto
prima, qualsiasi scritto, volume, libro e altre opere proibite sopra indicate –
concessi a qualsivoglia Giudeo, globalmente o individualmente dai Nostri Predecessori e
dalla detta Sede Apostolica o dai suoi Legati, anche a latere, o dai Nunzi o
dagli Inquisitori dell’eretica pravità, o dagli Ordinari dei luoghi o da
qualsiasi altra persona nell’esercizio di qualsivoglia potere o autorità, anche
dai Cardinali di Santa Romana Chiesa, dalla Camera Apostolica e dal suo
Camerario, con qualsiasi forma verbale e qualsiasi contenuto anche con qualunque
formula derogatoria propria delle derogazioni o adducendo la forza di un contratto
o annullandolo, o con altri decreti, anche concessi motu proprio e per certa scienza
e per la premessa potestà Apostolica o per istanza di Principi, anche Re o Duchi
per qualsiasi supremazia o per riguardo verso di loro.
§ 4 - Molto rigorosamente proibiamo a qualunque tra le persone predette,
di qualunque potere e autorità siano investite di concedere o presumere tali
licenze, tolleranze, indulti di qualsiasi tipo, e ai Giudei proibiamo di
servirsi o presumere di fare uso di quelle licenze, tolleranze, indulti
revocati con la presente lettera o di quelli che forse, in seguito di fatto
potrebbero venire concessi, o prendendoli a pretesto o altrimenti in qualsiasi
maniera di detenere, leggere, trasportare, comperare, vendere o stampare a nuovo i predetti libri.
§ 5 - Inoltre, se presentemente ne posseggono, sono tenuti e devono
produrli, portarli e consegnarli al completo, subito, entro dieci giorni in
Roma, nell’ufficio della Santa Romana e Universale Inquisizione, al di fuori di
Roma entro due mesi, da contarsi a partire dal giorno della pubblicazione della
presente, agli Ordinari dei luoghi o agli Inquisitori della eretica pravità dai
quali poi questi libri verranno bruciati senza alcun Nostro ordine e senza
alcun indugio.
§ 6 - E sia agli stessi Giudei quanto a tutti i tipografi, librai,
mercanti e a ogni altro fedele Cristiano, di qualunque stato, grado, ordine,
condizione, ordiniamo – sotto pena di perdita dei libri e confisca di tutti i
beni ad opera del Fisco del principe nel cui territorio i libri saranno stati
trovati e anche di altre pene più aspre e di tormenti corporali che saranno
stabiliti e regolati ad arbitrio dal diocesano e anche dall’Inquisitore e per quanto riguarda i
Cristiani anche sotto pena della scomunica maggiore «lata sententia» che verrà
immediatamente applicata a chiunque avrà disobbedito, di non tenere, possedere,
leggere, divulgare, stampare o pubblicare, copiare o dare per copiare,
trasportare, comperare, vendere, donare, scambiare o in qualsiasi modo dividere
in più parti o camuffare tali libri e gli altri scritti più sopra proibiti,
come già detto.
§ 7 - E nessuno, in nessun modo, anche sotto le predette pene e altre pene
inflitte dai sacri canoni e dalle costituzioni apostoliche contro i sostenitori
degli Apostati della fede e degli eretici osi adoperarsi, aiutare, dare
consiglio o assistenza o favore agli stessi Ebrei per avere, scrivere, o
stampare libri di tal fatta o trasportarli o spostarli da un qualche luogo o
per chiedere a un’altra persona licenza di poterli leggere. Non ostano… ecc… Dato
in Roma, presso San Pietro, nel millecinquecentonovantatreesimo anno dell’Incarnazione
del Signore, il 28 Febbraio. Anno secondo del nostro Pontificato».
16 - 1704 - «Il Vescovo Clemente (Papa
Clemente XI), servo dei servi di Dio. A perpetua memoria.
Propagandae - Continuamente mirando alla propagazione nell’universo mondo della
fede cristiana, di cui la Romana Chiesa conserva immutato e perenne deposito e per
adempiere il compito Apostolico a Noi affidato, mentre ci adoperiamo sollecitamente
per inviare lontano nelle terre più remote gli araldi del Vangelo, al tempo
stesso ci preoccupiamo con diligenza che per quanto umanamente possibile tutti coloro che, disperse le tenebre
dell’infedeltà si affrettano con il Suo aiuto a conoscere il vero sole della
giustizia che è Cristo, non siano impediti da alcun ostacolo e da parte di
tutte le popolazioni esistenti sotto il cielo si faciliti l’accesso in seno
alla Chiesa Cattolica cosicché divenga tanto più frequente quanto più facile.
§ 1 - Sebbene infatti occorra che gli Infedeli siano attirati ad
accogliere la fede diCristo non per convenienza di beni temporali bensì in
considerazione dell’eredità eterna e sia anzi necessario che vengano istruiti
del fatto che la grande gloria del nome Cristiano è riposta essenzialmente nel
disprezzo delle cose terrene e nello stimarle tutto detrimento a confronto
della eminente conoscenza di Gesù Cristo Nostro Signore, tuttavia pensiamo che
sia conveniente e in accordo con gli insegnamenti della pia Madre Chiesa che
Noi regoliamo la Nostra paterna prudenza verso coloro che sono ancora piccoli
nella fede, come infanti che devono essere nutriti col latte piuttosto che col
cibo solido, perché i più deboli non si ritraggano dal proposito di abbracciare
la religione cristiana per il terrore di perdere i loro beni e di cadere nella
povertà e nella miseria. Secondo le lettere è necessario piuttosto che coloro
che vengono alla Fede, dopo il battesimo abbiano una condizione migliore di quella
che avevano prima di avere accolto la Fede e bisogna che in queste persone si realizzi
la certa promessa di Cristo: ‘Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia
e tutto il resto vi sarà dato in più’.
§ 2 - Per questa ragione molti Romani Pontefici Nostri Predecessori, in
virtù della potestà Apostolica loro trasmessa per volontà divina, per quanto
riguarda il vantaggio e la propagazione della santa fede hanno concesso molti
privilegi a favore dei Neofiti e vi hanno aggiunto altre disposizioni con le
quali si sarebbe provveduto alla loro incolumità e alla dignità della religione
cristiana e contemporaneamente a una più facile conversione degli Infedeli. In
particolare Papa Paolo III di felice memoria emanò una Apostolica costituzione
che dice:
§ 3 – ‘Papa Paolo III a perpetua memoria. Cupientes Judaeos - Desiderando
che i Giudei e gli altri Infedeli si convertano alla fede Cattolica e non siano
tenuti lontani da questa Fede a causa dei beni che possedevano prima noi,
spontaneamente, per nostra certa scienza e per l’autorità Apostolica, con il
contenuto della presente costituzione che sarà valida anche nell’avvenire,
decretiamo che rimarrà intatto e indenne qualunque bene, tanto mobile che
immobile, di qualunque Ebreo o Infedele che voglia convertirsi alla fede Cristiana,
anche se sarà stato costituito in patria potestà. Cosicché anche i minorenni e
quelli, come detto prima, legalmente sottoposti alla patria potestà, anche se
si saranno convertiti alla fede contro la fede dei genitori non possano ne
debbano essere defraudati o privati di una qualsiasi parte legittima dei beni
paterni o materni che spettino loro di diritto o per successione o altrimenti,
ma questi beni siano loro dovuti integralmente, anche mentre i loro genitori
sono ancora viventi.
§ 4 - E qualora i beni fossero stati acquisiti con usura o con illecito
guadagno e siano conosciute le persone alle quali appartenevano di diritto,
occorre che vengano immediatamente restituiti a quelle stesse persone (perché
il peccato non si rimette se non si restituisce il maltolto); in mancanza delle
predette persone invece, dato che quegli stessi beni devono essere mutati in
opere pie ad opera della Chiesa, li concediamo come opera pia agli stessi
Giudei e agli altri Infedeli in grazia del battesimo ricevuto e ordiniamo che
restino a quegli stessi Giudei e agli altri Infedeli così convertiti. Sotto
pena di scomunica proibiamo a chiunque, tanto ecclesiastico che secolare, di
recare fastidio o permettere che altri rechi fastidio riguardo a questi beni, anche
se di particolare pregio, pensino invece di aver ottenuto un grande profitto
dal momento che tali beni sono stati guadagnati a Cristo.
§ 5 - E poiché, come sta scritto: ‘Chi avrà beni di questo mondo e avrà
visto il fratello suo nel bisogno e avrà tenuto chiuso il suo cuore, in qual
modo rimarrà in lui la carità di Dio?’ Se al momento della loro conversione
quegli stessi Ebrei e gli altri Infedeli saranno poveri e bisognosi, per il
sangue della misericordia di Dio Nostro, esortiamo tutti, sia Ecclesiastici che
secolari, a porgere una mano caritatevole a questi convertiti; e i Diocesani
non soltanto esortino i Cristiani ad aiutarli ma loro stessi li aiutino, secondo le possibilità, sia con i
redditi delle chiese quanto con i beni che sono loro offerti perché li
devolvano ad aiuto dei poveri, e non trascurino di dare sostegno a tali neofiti
e li difendano con sentimento paterno dalle spoliazioni e dagli oltraggi.
§ 6 - E poiché per grazia del Battesimo diventano concittadini dei Santi e
familiari di Dio ed è di gran lunga più meritevole regnare per lo spirito che
nascere dalla carne, con questa medesima costituzione stabiliamo che siano pro
tempore veri cittadini delle città e luoghi nei quali saranno rigenerati con il
santo Battesimo e godano di tutti i privilegi, le libertà e le immunità che
altri ottengono per solo nascita e origine.
§ 7 - Inoltre, i Sacerdoti che battezzano e coloro che li accolgono dal
Sacro Fonte dopo il Battesimo abbiano cura, di istruirli diligentemente, tanto
prima quanto dopo il Battesimo, negli articoli della Fede, nei precetti della
nuova legge e nei riti della Chiesa cattolica e tanto loro stessi quanto i
Diocesani si adoperino perché si intrattengano solo per breve tempo con altri
Giudei o Infedeli affinché - come accade talvolta alle persone curate per una
malattia - una piccola occasione non causi una ricaduta nel precedente male.
§ 8 - Come ci mostra l’esperienza, è certo che la conversazione dei
Neofiti tra loro li rende più fragili nei confronti della nostra Fede e nuoce
grandemente alla loro salvezza, perciò esortiamo gli Ordinari dei luoghi - per
quanto sembrerà loro di dover fare per l’incremento della Fede - a cercare di
adoperarsi affinché i Neofiti si uniscano in matrimonio con persone da sempre
cristiane.
§ 9 - E proibiscano loro, sotto la minaccia di gravi castighi, di
seppellire i morti secondo il costume Giudaico o di osservare in qualunque modo
i sabati e le altre solennità e gli antichi riti della setta; frequentino
invece le chiese e i sermoni come gli altri cattolici e in tutte le cose
agiscano conformemente ai costumi Cristiani.
§ 10 - Coloro che non rispetteranno quanto predetto siano deferiti ai
Diocesani o agli Inquisitori dell’eretica pravità e siano puniti, dopo aver
richiesto, se necessario, l’aiuto del braccio secolare, cosicché il castigo
serva di esempio agli altri… Non ostano… ecc… Dato in Roma, presso San Pietro,
sotto sigillo Piscatorio, il 21 Marzo 1542. Anno ottavo del Nostro Pontificato’.
§ 16 - Di conseguenza, Noi, affinché col trascorrere del tempo non si
cancelli il ricordo di questa costituzione tanto salutare e ne venga a mancare
l’osservanza per negligenza di qualcuno o anche che per l’inganno dei nemici della
Fede coloro che vogliono convertirsi non ne vengano informati, sentito il
parere di alcuni venerabili Nostri fratelli Cardinali di Santa Romana Chiesa e
dei diletti figli Prelati della Curia Romana che abbiamo incaricato di
esaminare questa questione, e anche Noi spontaneamente, per nostra certa
scienza e con matura deliberazione, nella pienezza del potere Apostolico, con
il tenore della presente confermiamo, approviamo e riaffermiamo la costituzione
che abbiamo riportato e tutte nell’insieme e ognuna singolarmente le
disposizioni in essa contenute e inoltre stabiliamo e ordiniamo che tutti
coloro ai quali compete debbano osservarla senza mutamenti in tutti i tempi futuri.
§ 17 - Contemporaneamente, al fine di rimuovere del tutto ogni ombra di
dubbio spiegando in maniera più chiara e per quanto necessario ampliando quanto
stabilito dal ricordato Paolo Nostro Predecessore, stabiliamo, deliberiamo,
ordiniamo, che i beni avventizi, in qualsiasi modo dichiarati tali spettano di
pieno diritto ai figli minorenni che professano la Fede Cristiana, per grazia
del Sacro Battesimo esentati dal giogo della patria potestà per il quale
erano sottoposti ai genitori infedeli; ai predetti genitori, fino a quando
rimarranno nell’infedeltà, non spetterà nessun usufrutto o nessun altro diritto
su questi beni. Di più, quegli stessi genitori e chiunque altro che fosse
tenuto, a qualsiasi titolo e anche per assistenza, a dare alimenti o dote ai
convertiti e ai loro discendenti, siano ugualmente tenuti e obbligati ad
osservare gli stessi alimenti e la stessa dote dopo la loro conversione secondo
il contenuto della presente, integralmente osservato.
§ 18 - Abbiamo ripetutamente constatato che con la loro malizia gli
Infedeli e in particolar modo i Giudei, in odio al nome di Cristo sono giunti a
tal punto che, occultando i loro beni, trasferendoli ad altri o in diverse
maniere disponendone tra vivi o anche nelle ultime volontà, tentano di
defraudare i figli e gli altri consanguinei che si sono convertiti alla fede di
Cristo della successione e addirittura della speranza di successione di quei
beni che sarebbero loro spettati per legittimo diritto, ab intestato. Perciò
Noi, seguendo le orme del Nostro Predecessore di ricordata memoria Papa Gregorio
XIII che con le lettere emanate sotto sigillo Piscatorio il 13 Settembre 1581 nell’anno
decimo del Suo Pontificato a ragione giudicò che occorresse ovviare a questo
male che si trasformava in danno della Fede Cristiana, stabiliamo, decretiamo, ordiniamo
che qualunque di quegli stessi Giudei e dagli Infedeli, come pure le persone
che occupano o detengono quei beni, non possano in nessun modo alienare, occultare
o diminuire, sia per atti tra vivi sia con atto di ultima volontà, i beni e qualunque
altro diritto a pregiudizio dei figli o di altri consanguinei che comunque dovrebbero
loro succedere ab intestato e che abbiano fatta propria la religione cristiana.
Anzi, tutti coloro che abbiamo sopra indicati sono tenuti e obbligati a conservare
loro integralmente quegli stessi beni e diritti (legittimamente trasmessi subito
dopo il Battesimo a tutti coloro ai quali comunque spetterebbero dopo la morte)
e, con i mezzi adatti di diritto e di fatto, possono essere obbligati ogniqualvolta
necessario ad esibirli o darne rendiconto, a fare un inventario secondola
legge, a dare garanzie sull’uso e sul profitto secondo il giudizio di un uomo
onesto.Se muoiono infedeli, i loro figli o qualsiasi altro consanguineo
Cristiano dovranno succedere nel modo e secondo il diritto come detto prima e
nessun motivo di ingratitudine o altro motivo, anche se legittimo potrà
impedirlo e vogliamo siano cancellati per rispetto del Battesimo ricevuto. Ma
qualora i medesimi Giudei o altri Infedeli non abbiano fatto nessun testamento
né lasciato disposizioni testamentarie o manifestato l’ultima volontà,
nell’insieme e singolarmente tutte le alienazioni, le detrazioni o le altre
disposizioni sopra indicate, sia di beni che di diritti, sia tra vivi sia per
ultima volontà, fatte o anche solo tentate in frode della nostra costituzione e
per odio alla Fede Cristiana devono essere considerate di nessuna validità e di
nessuna importanza. Quanto precedentemente espresso col contenuto della
presente stabiliamo, ordiniamo, decretiamo spontaneamente, per nostra scienza e
nella pienezza del Nostro potere.
§ 19 - Inoltre, affinché non sembri che con provvida sollecitudine
disponiamo per i vantaggi materiali di coloro che si convertono alla Fede
mentre trascuriamo il profitto spirituale degli animi di coloro che devono
convertirsi, come non tralasciamo di istruire gli Infedeli che sono lontani con
la predicazione evangelica per mezzo delle sacre missioni che abbiamo
istituito, così anche per quanto riguarda i Giudei che in gran numero vivono in
mezzo ai Cristiani e in un certo senso sono sotto i Nostri occhi, pensiamo che
si debba anzitutto procurare loro la salvezza eterna. Infatti grande è la
Nostra tristezza (lo diciamo risolutamente con l’Apostolo) e continuo il dolore
del Nostro cuore mentre con profondo amore paterno abbiamo pietà della legge
Israelitica, popolo un tempo caro a Dio, popolo che Dio elesse Suo erede e custodì
come la pupilla dei Suoi occhi e che ora (dopo che, la perfidia dei Giudei prorompendo
nel sommo delitto, il Signore si sdegnò grandemente contro il Suo popolo e con
furore respinse la sua eredità) come gregge disperso senza pastore vaga miseramente
in luoghi impraticabili e deserti, privato della pastura salutare, l’unica che
gli resta, della parola di Dio poiché i Giudei hanno gustato soltanto la
corteccia, cioè, la lettera che uccide e non hanno inteso lo spirito vero che
vivifica.
§ 20 - Perciò, al fine di istruire utilmente gli stessi Giudei nelle verità
della Santa Sede e trarli a Cristo, noi vogliamo che siano considerate come
espresse nella presente tutte nell’insieme e ognuna singolarmente le
disposizioni che sono state saggiamente prescritte dal ricordato Nostro
Predecessore in altre Sue lettere Apostoliche emanate nell’anno del Signore
1584, il 15 Settembre, anno tredicesimo del Suo Pontificato riguardo alle sacre
letture e ai sermoni che si devono tenere per loro ogni settimana in tutte le
località in cui si trovano le Sinagoghe e stabiliamo e ordiniamo che tutti
coloro a cui spetta osservino queste disposizioni senza mutamenti e qualora
fossero cadute in disuso siano rimesse in vigore; particolare ammonimento rivolgiamo
a tutti gli oratori che saranno scelti per questo compito e ingiungiamo loro molto
fermamente, in nome del Signore, che si rivolgano ai Giudei non con ingiurie, insulti o parole troppo aspre, il che li
renderebbe molto più ostinati nella loro giudaica perfidia, bensì con carità e
mansuetudine come ci insegnò Cristo, mite e umile di cuore; si adoperino quindi
con ogni diligenza ad attirarli dolcemente, come pecore erranti all’ovile della
Santa Chiesa e svelata la luce della verità Cristiana per mezzo delle profezie
delle antiche scritture che essi venerano, col valido aiuto di Dio onnipotente
siano liberati dalle tenebre della Giudaica malvagità che oscuravano i loro
occhi perché non vedessero.
§ 21 - Infine, per il Sangue misericordioso di Nostro Signore,
raccomandiamo i Giudei e tutti gli altri Infedeli e chiunque, per il favore di
Dio sia giunto alla grazia del Battesimo, a tutti i prelati Ecclesiastici e
secolari, anche principi perché li favoriscano con il loro appoggio, li aiutino
con la loro autorità e li difendano con il loro potere, e non tollerino che per
nessuna ragione siano molestati, in particolare dai Giudei o da qualsivoglia
Infedele. Inoltre di Gesù Cristo Figlio unigenito di Dio e Nostro Salvatore, di
cui facciamo le veci, esortiamo e scongiuriamo tutti i fedeli, ovunque nel
mondo intero, a non disprezzare né respingere coloro che vengano
dall’infedeltà, in special modo quelli poveri, piuttosto ognuno come potrà non
manchi di coltivare e irrigare questi novelli vitigni con i servizi e i
benefici della Chiesa e li accolgano con benevolenza come veri fratelli in
Cristo, divenuti nella Fede membri della famiglia li soccorrano nelle necessità
e infine li accompagnino con carità Cristiana sicché il loro gaudio sia pieno
ed esultino per aver accolto la Santa Fede ed inoltre quelli che ancora sono
fuori dell’ovile, impediti dalle tenebre dell’infedeltà siano spinti ad
accorrere nel grembo di Santa Madre Chiesa. Non ostano… ecc… Dato in Roma, presso
San Pietro, nel millesettecentesimoquarto anno dell’Incarnazione del Signore,
l’11 Maggio. Anno quarto del Nostro Pontificato».
Dall’Epistola di Pietro il
Venerabile a Luigi VII contro i Giudei
«Ma a che gioverà aver incalzato e perseguito
i nemici della speranza Cristiana fino alle terre più lontane se quei tristi e
blasfemi Giudei, di gran lunga peggiori dei Saraceni, non lontano da noi, anzi
proprio in mezzo a noi, con tanta libertà, con tanta audacia avranno
impunemente calunniato, disprezzato, oltraggiato, infamato Cristo e tutti i
Sacramenti Cristiani? In qual modo i figli di Dio potranno essere imbevuti di zelo
se i Giudei, i più grandi nemici di Cristo e dei Cristiani, si saranno salvati
del tutto incolumi? E’ forse uscito di mente al re dei Cristiani quanto fu
detto un tempo da un santo re dei Giudei? ‘Non è forse vero che odierò coloro
che odiarono Te o mio Dio e aborrerò i tuoi nemici? Li odierò di un odio totale’
(salmo 138).Se sono da aborrire i Saraceni i quali, benché come noi riconoscano
che Cristo e nato da una Vergine e credano insieme a noi molte cose di Cristo,
tuttavia negano che Cristo sia Dio e (fatto ancor più grave) figlio di Dio, non
credono nella Sua morte e risurrezione nelle quali risiede tutta la
nostra salvezza, quanto più sono da condannaree da aborrire i Giudei che, pur
non credendo assolutamente nulla di Cristo e della fede Cristiana, respingono,
bestemmiano, scherniscono lo stesso parto virginale e tutti i sacramenti della
umana redenzione? Né dico questi per aizzare la spada reale o cristiana per la
morte di quei nefandi, poiché ricordo che nel divino salmo il profeta ha detto,
parlando illuminato dallo Spirito Santo: ‘Dio mi farà vedere sopra ai miei nemici
perché non li uccida’ (Salmo 58). Infatti Dio non vuole affatto che siano
uccisie completamente distrutti ma che siano tenuti in vita per un maggior
tormento e una più grande ignominia, come il fratricida Caino per una morte
peggiore. Infatti quando Caino, dopo lo spargimento del sangue fraterno disse a
Dio: ‘Chiunque mi troverà, mi ucciderà’ (Genesi IV) Dio gli rispose: ‘Non
morirai della morte che credi ma sarai fuggiasco e gemente sulla terra che ha
aperto la sua bocca a ricevere dalla tua mano il sangue del tuo fratello’. Inoltre,
perché il furto tanto dannoso e il commercio dei Giudei fossero più sicuri, una
legge ormai vetusta ma in verità diabolica fu emanata dagli stessi Principi Cristiani:
se un oggetto di chiesa o (cosa ancor più grave) un qualche sacro oggetto viene
trovato presso i Giudei, né li si obblighi a restituire l’oggetto posseduto
come furto sacrilego, né il Giudeo sia obbligato a denunziare il ladro. Rimane
impunito questo abominevole delitto per il quale il Cristiano è punito con
l’orrenda morte dell’impiccagione. Quindi il Giudeo si ingrassa e riceve
piacere mentre il Cristiano pende dal cappio. Venga quindi tolta o in gran
parte diminuita la consistenza delle ricchezze dei Giudei male acquisite e
l’esercito Cristiano che non risparmia né denaro né le sue terre per espugnare
i Saraceni, non abbia riguardo per i tesori dei Giudei così malamente
acquisiti. Sia loro risparmiata la vita, sia loro tolto affinché l’audacia dei
Saraceni infedeli venga espugnata dall’esercito Cristiano con ‘aiuto del denaro
dei Giudei blasfemi. Le ricchezze dei Giudei vengano usate, anche controvoglia,
dalle genti Cristiane, come un tempo, quando i padri dei Giudei erano cari a
Dio, per ordine di Dio le ricchezze degli Egizi furono
prese per servirLo. (Migne. Patrol. Lat. 189, pagian 369, Lett. 36).
Don Curzio Nitoglia
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