Papa Bergoglio e il celibato ecclesiastico
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Introduzione 

Papa Francesco

Recentemente (12 marzo 2023) papa Bergoglio ha detto che la legislazione sul celibato ecclesiastico, essendo temporanea, non è un dogma immodificabile: quindi, può essere rivista ed eventualmente in futuro anche abrogata.

Cardinal Stickler

Come stanno in realtà i termini della questione? Per rispondere a questa domanda è bene studiare un libro che, nel 1994, il cardinal Alfons Maria Stickler pubblicò tradotto in italiano sotto il titolo Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici, (Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana).

In quest’articolo lo riassumo e porgo al lettore le sue conclusioni affinché possa avere un’idea chiara sulla natura del celibato ecclesiastico, sulla sua istituzione e sulla differenza tra la Chiesa latina e quella orientale riguardo a questo problema.

Natura del celibato

Per quanto riguarda il principio del celibato ecclesiastico alcuni autori lo presentano di origine divina; altri come una mera istituzione ecclesiastica soprattutto della disciplina più stretta della Chiesa latina riguardo alla Chiesa cattolica orientale. Per quest'ultima si afferma spesso che un tale obbligo si possa accertare solo dal quarto secolo in poi; per altri autori il celibato ecclesiastico è stato introdotto solo all'inizio del secondo millennio con il pontificato di San Gregorio VII e soprattutto dal secondo Concilio Lateranense del 1139.

Dalla natura del celibato ecclesiastico nasce un duplice obbligo: 1°) di non sposarsi; e 2°) di non usare più un matrimonio qualora fosse stato precedentemente contratto. Infatti, ci risulta dalla stessa Sacra Scrittura che l'ordinazione di uomini sposati era una cosa normale, se san Paolo prescrive ai suoi discepoli Tito e Timoteo che tali candidati dovevano essere stati sposati solo una volta. Di san Pietro almeno sappiamo di certo che era sposato.

Perciò, appare chiaro il primo obbligo del celibato ecclesiastico di allora, vale a dire la continenza da ogni uso del matrimonio dopo l'ordinazione. In quest’obbligo consiste realmente il senso del celibato, che oggi è quasi comunemente dimenticato, ma che in tutto il primo millennio, e anche oltre, era noto a tutti: la completa continenza da ogni generazione di figli anche nel matrimonio.

Difatti, tutte le prime leggi scritte sul celibato parlano di questa proibizione, cioè di un’ulteriore generazione di figli. Ciò dimostra che, a causa della moltitudine di chierici sposati antecedentemente, quest’obbligo doveva essere richiesto con decisione e che il divieto di sposarsi era all'inizio piuttosto d’importanza secondaria ed emerse solamente da quando la Chiesa preferì e poi impose i candidati celibi, da cui erano reclutati quasi o del tutto esclusivamente i candidati agli Ordini sacri.

Per completare questo primo senso del celibato ecclesiastico, il quale sin dall'inizio era giustamente chiamato "continenza", dobbiamo avvertire sùbito che i candidati sposati potevano accedere agli ordini sacri e rinunciare all'uso del matrimonio solamente col consenso della moglie.

L’orientalista Gustav Bickell assegnava tale origine a una disposizione apostolica, appellandosi soprattutto a testimonianze orientali. A lui rispondeva Franz Xavier Funk, noto cultore della storia ecclesiastica antica, dicendo che ciò non si poteva affermare poiché la prima legge scritta su tale celibato possiamo trovarla solo all'inizio del IV secolo dopo Cristo. Successivamente a un doppio duello di scritti in materia, il Bickell tacque mentre il Funk ripeté ancora una volta sinteticamente i suoi risultati senza ricevere risposta dal suo avversario. In cambio ricevette importanti consensi da due altri studiosi eminenti quali erano E. F. Vacandard e H. Leclercq. La loro autorità e l'influsso delle loro opinioni, diffuse da mezzi di comunicazione di larga divulgazione (Dizionari), fruttarono alla tesi di Funk un notevole consenso che perdura fino a oggi.

Ora bisogna costatare che F. X. Funk nell'elaborazione delle sue conclusioni non ha tenuto conto prima di tutto dei canoni generali della critica delle fonti, ciò che per uno studioso altamente qualificato, quale egli era senza dubbio, è veramente strano. Uno dei suoi argomenti principali contro l'opinione del Bickell, fu il racconto spurio sul vescovo-monaco Paphnutius d'Egitto al Concilio di Nicea del 325. E ciò contro la fondamentale critica esterna delle fonti che già prima di lui aveva ripetutamente affermato la non-autenticità di tale episodio; cosa oggi accertata in seguito del Concilio di Nicea riguardo al nostro tema.

Uno dei più autorevoli teorici del diritto di questo secolo, Hans Kelsen, ha esplicitamente affermato che è errata un’identificazione tra diritto e legge, ius et lex. Diritto (ius) è ogni norma giuridica obbligatoria, sia essa stata data solo oralmente e tramandata attraverso una consuetudine o sia stata espressa già per iscritto. Legge (lex) invece è ogni disposizione data per iscritto e promulgata in forma legittima.

È una particolarità tipica del diritto ciò che l'origine di ogni ordinamento giuridico consiste nelle tradizioni orali e nella trasmissione di norme consuetudinarie, le quali soltanto lentamente ricevono una forma fissata per iscritto. Così i Romani, che sono l'espressione del più perfetto genio giuridico, solamente dopo secoli hanno avuto la legge scritta delle Dodici Tavole per ragioni sociologiche. Tutti i popoli germanici hanno redatto per iscritto i loro ordinamenti giuridici popolari e consuetudinari dopo molti secoli della loro esistenza. Il loro diritto era fino a quel tempo non scritto ed era trasmesso solo oralmente.

Il celibato nella Chiesa latina

Il Concilio di Elvira (306)

Nel primo decennio del secolo IV dopo Cristo si sono radunati vescovi e sacerdoti della Chiesa di Spagna nel centro diocesano d’Elvira presso Granada per sottoporre a una regolamentazione comune le condizioni ecclesiastiche della Spagna appartenente alla parte occidentale dell'Impero Romano. In 81 canoni conciliari si emanarono dei provvedimenti riguardo a tutti i campi più importanti della vita ecclesiastica, che richiedevano dei chiarimenti e dei rinnovamenti, allo scopo di riaffermare la disciplina antica e di sancire le nuove norme resesi necessarie.

Il can. 33 di questo Concilio contiene dunque la prima legge sul celibato. Sotto la rubrica: "Sui vescovi e i ministri (dell'altare) che devono cioè essere continenti dalle loro consorti" sta il testo dispositivo seguente: "Si è d'accordo sul divieto completo che vale per i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, ossia per tutti i chierici che sono impegnati nel servizio dell'altare, che devono astenersi dalle loro mogli e non generare figli; chi ha fatto questo deve essere escluso dallo stato clericale". Già il canone 27 aveva insistito sulla proibizione che donne estranee abitassero insieme con i vescovi ed altri ecclesiastici. Essi erano, però, obbligati, dopo essere stati ordinati, a una rinuncia completa di ogni uso del matrimonio.

Il Secondo Concilio africano (390)

Dopo questa legge importante di Elvira dobbiamo considerarne subito un'altra, ancora più importante per la nostra questione. Si tratta di una dichiarazione vincolante, che è stata fatta nel secondo Concilio africano dell'anno 390, e ripetuta nei successivi per essere poi inserita nel Codice dei canoni della Chiesa africana (e nei canoni in causa Apiarii), formalizzato nell'importante Concilio dell'anno 419. Sotto la rubrica: "Che la castità dei Leviti e sacerdoti deve essere custodita".

A ciò i vescovi risposero unanimemente: “Noi tutti siamo d'accordo che vescovi, sacerdoti e diaconi, custodi della castità, si astengano anch'essi stessi dalle loro mogli, affinché in tutto e da tutti coloro, che servono all'altare sia conservata la castità".

Da questa dichiarazione dei Concili di Cartagine risulta che un tale obbligo è attribuito espressamente all'Ordine sacro ricevuto e al servizio dell'altare. Inoltre lo si riporta esplicitamente ad un insegnamento degli Apostoli e all'osservanza praticata in tutto il passato (antiquitas) e la si inculca con la conferma decisa unanimemente da tutto l'episcopato africano.

Da una controversia con Roma, che fu trattata anche in queste assemblee conciliari africane, si può ora conoscere quanto cosciente e viva fosse in questa Chiesa la tradizione della Chiesa antica. Il sacerdote Apiario era stato scomunicato dal suo vescovo.

Egli appellò a Roma, ove si accettò questo ricorso riferendosi a un canone di Nicea il quale avrebbe autorizzato tali appelli. I vescovi africani si dichiararono solidali con il loro collega affermando di non conoscere un tale canone niceno. In varie adunanze di questi vescovi, alle quali parteciparono anche i delegati di Roma, si discusse questa questione di cui ci sono ancora conservati i canoni in causa Apiarii. Gli Africani asserirono di non avere nella loro lista dei canoni niceni una siffatta disposizione e inviarono legati ad Alessandria, Antiochia e Costantinopoli per avere delle informazioni a tale scopo. Ma anche in questi centri orientali non si sapeva nulla di un tale canone niceno.

La svista della Chiesa Romana riguardo ai canoni di Sardica attribuiti a Nicea si spiegò poi con il fatto che a Roma ai canoni di Nicea erano stati aggiunti quelli del Concilio di Sardica, tenutosi nell'anno 342, di nuovo sulla questione Ariana e sotto lo stesso presidente che aveva presieduto anche il Concilio di Nicea, Hosio di Cordoba. Per questo motivo nell'archivio di Roma i canoni disciplinari di Sardica erano stati aggiunti a quelli di Nicea e considerati poi tutti come niceni. Ora a Sardica si era realmente deciso questo canone (can. 3). La Chiesa africana non ebbe difficoltà di provare a papa Zosimo questa erronea attribuzione al Concilio di Nicea.

Poi è stato ripetuto il testo riguardante la continenza degli ecclesiastici del Concilio del 390 che allora era stato recitato da Epigonio e Genetlio e che ora è pronunciato da Aurelio. Il delegato papale, Faustino, sotto la rubrica: "Dei gradi degli ordini sacri che devono astenersi dalle loro mogli", aggiunse: "Noi siamo d'accordo che vescovo, sacerdote e diacono, vale a dire tutti coloro che toccano i sacramenti quali custodi della castità devono astenersi dalle loro spose". A ciò tutti i vescovi risposero: "Siamo d'accordo che in tutti e da tutti coloro, che servono all'altare deve essere custodita la castità".

Tra le norme successive che da tutto il patrimonio tradizionale della Chiesa africana furono rilette o nuovamente decise si trova al 25° posto il testo detto dal presidente Aurelio: «Noi, cari fratelli, aggiungiamo qui ancora: quanto è stato riferito riguardo all’incontinenza dalle proprie mogli da parte di alcuni chierici che erano solo lettori, è stato deciso ciò che anche in vari altri Concili è stato confermato: i suddiaconi, che toccano i santi misteri ed i diaconi, i sacerdoti ed i vescovi devono, secondo le norme per loro vigenti, astenersi anche dalle proprie consorti, cosicché sono da tenersi come se non ne avessero; se non si attengono a questo, devono essere allontanati dal loro servizio ecclesiastico. Gli altri chierici non ne sono tenuti se non in età più matura. Dopo di ciò, tutto il Concilio rispose: “Ciò che vostra santità ha detto in maniera giusta e ciò che è santo e che piace a Dio, noi confermiamo"».

Abbiamo riportato queste testimonianze della Chiesa africana della fine del secolo IV e dell'inizio del secolo V così dettagliatamente a causa della loro importanza fondamentale. Da questi testi, risulta una chiara coscienza di una Tradizione di origine apostolica, che si basava non solo su una persuasione generale, che da nessuno veniva messa in dubbio, ma anche su documenti ben conservati. Si trovavano in quegli anni nell'archivio della Chiesa africana ancora gli atti originali che i Padri avevano portato con sé dal Concilio Niceno. Norme contrastanti il celibato ecclesiastico sarebbero state respinte nello stesso modo come la svista della Chiesa Romana riguardo ai canoni di Sardica attribuiti a Nicea.

Da tutto questo, risulta anche la coscienza di una Tradizione comune della Chiesa Universale, le varie parti della quale sono in viva comunione fra di loro. Ciò che dalla Chiesa africana veniva tanto esplicitamente e ripetutamente affermato riguardo all'origine apostolica e all'osservanza, tramandata dall'antichità, della continenza degli ecclesiastici insieme con le sanzioni contro i contravventori, non sarebbe certamente stato accettato tanto generalmente e pacificamente se non avesse avuto l'avallo di un fatto generalmente noto.

Tra le norme successive che da tutto il patrimonio tradizionale della Chiesa africana furono rilette o nuovamente decise si trova al 25° posto il testo detto dal presidente Aurelio:

«Cari fratelli, noi, aggiungiamo qui ancora: “Quando è stato riferito, riguardo all’incontinenza dalle proprie mogli, da parte di alcuni chierici che erano solo lettori; è stato deciso ciò che anche in vari altri Concili è stato confermato: ‘I suddiaconi, che toccano i santi misteri e i diaconi, i sacerdoti e i vescovi devono, secondo le norme per loro vigenti, astenersi anche dalle proprie consorti, cosicché sono da tenersi come se non ne avessero; se non si attengono a questo, devono essere allontanati dal loro servizio ecclesiastico’. Gli altri chierici non ne sono tenuti, se non in età più matura”. Dopo di ciò tutto il Concilio rispose: “Ciò che vostra santità ha detto in maniera giusta e ciò che è santo e che piace a Dio, noi confermiamo"».

Il Legato Pontificio Faustino ha manifestato a Cartagine la piena concordanza di Roma su questa questione, ivi solo incidentalmente sollevata.

Roma, infatti, aveva già sotto Papa Siricio inviato una lettera ai vescovi dell'Africa, nella quale si rendevano loro note le decisioni del sinodo romano dell'anno 386 nelle quali si inculcavano nuovamente alcune importanti disposizioni apostoliche. Questa lettera era stata comunicata durante il Concilio di Telepte dell'anno 418. L'ultima parte di essa tratta (can. 9) precisamente della continenza degli ecclesiastici.

Con questo documento veniamo a un secondo gruppo di testimonianze sul celibato, il quale ha senza dubbio il peso più forte non solo per la coscienza circa la Tradizione osservata nella Chiesa Universale, ma anche per lo sviluppo ulteriore e l'osservanza del celibato clericale. Esse sono contenute nelle disposizioni dei Romani Pontefici a tale riguardo.

s. Ireneo di Lione (130 – 202)

Un'affermazione generale sull'importanza della posizione di Roma per ogni questione, e perciò anche per quella sul celibato, ci viene da sant'Ireneo di Lione il quale, essendo discepolo di san Policarpo, era collegato all’Apostolo Giovanni, di cui egli tramandava l’insegnamento, come vescovo di Lione dall'anno 178, anche alla Chiesa d'Europa. Se nella sua opera principale Contro le eresie, scrive che la Tradizione apostolica viene conservata nella Chiesa di Roma, che è stata fondata dagli Apostoli Pietro e Paolo, per cui tutte le altre Chiese debbono convenire con essa, possiamo ben dire che ciò vale anche per la Tradizione apostolica della continenza degli ecclesiastici.

Il Legato Pontificio Faustino ha manifestato a Cartagine la piena concordanza di Roma su questa questione, ivi solo incidentalmente sollevata.

Roma, infatti, aveva già sotto Papa Siricio inviato una lettera ai vescovi dell'Africa, nella quale si rendevano loro note le decisioni del sinodo romano dell'anno 386 nelle quali s’inculcavano nuovamente alcune importanti disposizioni apostoliche. Questa lettera era stata comunicata durante il Concilio di Telepte dell'anno 418. L'ultima parte di essa tratta (can. 9) precisamente della continenza degli ecclesiastici.

Con questo documento veniamo a un secondo gruppo di testimonianze sul celibato, il quale ha senza dubbio il peso più forte non solo per la coscienza circa la Tradizione osservata nella Chiesa Universale, ma anche per lo sviluppo ulteriore e l'osservanza del celibato clericale. Esse sono contenute nelle disposizioni dei Romani Pontefici a tale riguardo.

San Leone Magno (390 - 461)

San Leone Magno scrive, a questo riguardo, nel 456, al vescovo Rustico di Narbonne:

"La legge della continenza è la stessa per i ministri dell'altare (diaconi) come per i sacerdoti e i vescovi. Quando erano ancora laici e lettori, era loro permesso di sposarsi e di generare figli. Tuttavia, assurgendo ai gradi suddetti è cominciato per loro il non essere più lecito ciò che lo era prima. Affinché, perciò il matrimonio carnale divenisse un matrimonio spirituale è necessario che le spose di prima non già si mandassero via, ma che si avessero come se non le avessero, affinché così rimanesse salvo l'amore coniugale, ma cessasse allo stesso tempo anche l'uso del matrimonio".

Bisogna inoltre dire che già san Leone Magno ha esteso l'obbligo di continenza dopo l'ordinazione sacra anche ai suddiaconi, cosa che finora non era chiara a causa del dubbio se l'ordine del suddiaconato appartenesse o no agli ordini maggiori.

San Gregorio Magno (590 - 604)

San Gregorio Magno fa capire, almeno indirettamente nelle sue lettere, che la continenza degli ecclesiastici era sostanzialmente osservata nella Chiesa Occidentale. Egli dispose semplicemente che anche l'ordinazione a suddiacono portasse con sé, definitivamente e per tutti, l'obbligo della continenza perfetta. Inoltre, s’impegnava ripetutamente, affinché la convivenza tra chierici maggiori e donne, che non erano autorizzate a ciò, rimanesse proibita a tutti i costi e venisse perciò impedita. Siccome le spose non appartenevano normalmente alla categoria delle autorizzate, egli dava con ciò un’interpretazione, significativa, al rispettivo canone 3 del Concilio di Nicea.

 

San Girolamo (347 – 420)

San Girolamo conosceva bene la tradizione sia dell'Occidente come anche dell'Oriente e ciò per esperienza personale. Egli dice, nella sua confutazione di Gioviniano, che è del 393, senza insinuare alcuna distinzione tra Oriente e Occidente, che l'Apostolo san Paolo, nel noto passo della sua lettera a Tito, ha scritto che un candidato all'Ordine sacro sposato doveva aver contratto matrimonio una volta sola, doveva aver educato bene i suoi figli, ma non poteva più generare altri figli in séguito.

Dalla prassi disciplinare occidentale, finora accertata, consegue che la continenza dei tre ultimi gradi del ministero clericale nella Chiesa si manifesta quale obbligo, che è riportato agli inizi della Chiesa e che è stato accolto e trasmesso come patrimonio della Tradizione apostolica orale.

Tutto ciò non appare mai come innovazione, ma è riferito piuttosto alle origini della Chiesa. Siamo, perciò, autorizzati a considerare una tale prassi, conformemente alle regole del giusto metodo giuridico storico, come vero obbligo vincolante, tramandato dalla Tradizione apostolica orale prima che venisse fissato da leggi scritte.

Il Decreto di Giovanni Graziano (1142)

Il monaco camaldolese Giovanni Graziano ha composto attorno al 1142 a Bologna la sua "Concordia discordantium canonum" chiamata poi semplicemente “Decreto di Graziano”, nel quale egli ha raccolto tutto il materiale giuridico del primo millennio della Chiesa e ha messo d'accordo le varie e differenti norme.

In questo “Decreto di Graziano” si tratta naturalmente anche della questione e dell'obbligo della continenza dei chierici e lo si fa precisamente nelle Distinzioni (della prima parte del Decreto) dalla 26 alla 34 e poi ancora dalla 81 alla 84. Lo stesso avviene anche nelle altre parti del Corpus Iuris (Canonici), che ora viene formandosi, in occasione della promulgazione delle rispettive leggi.

Per il nostro tema in Graziano c’imbattiamo sùbito con il fatto che, nella questione del celibato ecclesiastico, egli ha accettato quale fatto veramente accaduto al Concilio di Nicea, la favola storica di Paphnutius e che egli, insieme al canone 13 del Concilio Trullano II del 691, ha accettato acriticamente la differenza tra la prassi celibataria della Chiesa Occidentale e Orientale. Mentre, essa non costituisce per lui nessun motivo di giustificazione per la prassi differente nella Chiesa Latina.

Per una convinzione contraria riguardo al celibato dei sacerdoti, dei diaconi e dei suddiaconi s’invoca una notizia su un eremita e vescovo del deserto nell'Egitto di nome Paphnuzio, il quale si sarebbe alzato per dissuadere i Padri del Concilio di Nicea dal sancire un obbligo generale di continenza. Ciò si dovrebbe lasciare, suggeriva, alla decisione delle Chiese particolari. Tale consiglio sarebbe stato accettato dall'assemblea.

Mentre il noto storiografo della Chiesa, Eusebio di Cesarea, il quale era presente come Padre Conciliare, non riferisce nulla su questo episodio, certo di non poca importanza per tutta la Chiesa, sentiamo per la prima volta di questo dopo più di cento anni passati dal Concilio e ciò dai due scrittori ecclesiastici bizantini, Socrate e Sozomeno. Socrate indica come sua fonte un uomo molto vecchio che sarebbe stato presente al Concilio Niceno e che gli aveva raccontato vari episodi su fatti e personaggi di esso. Se si pensa che Socrate, nato attorno al 380, abbia sentito questo racconto quando era lui stesso assai giovane da uno che nel 325 non poteva essere molto più di un bambino e non poteva essere preso quale testimone ben cosciente dei fatti del Concilio, anche la più elementare critica delle fonti dovrebbe avere seri dubbi sull’autenticità di questa narrazione che avrebbe bisogno di avalli ben più certi.

Questi dubbi, sono stati effettivamente mossi relativamente presto. Nell'Occidente dal Papa Gregorio VII e da Bernoldo di Costanza. Nel tempo più recente merita attenzione il commento che Valesius, editore delle opere di Socrate e di Sozomeno, ha fatto a questa narrazione nel 1668 e che il Migne ha stampato nella sua Patrologia Greca, vol. 67. L'umanista de Valois dice espressamente che tale racconto su Paphnutius sarebbe sospetto perché tra i Padri del Concilio provenienti dall'Egitto non comparirebbe mai un tale vescovo. E al rispettivo passo della storia del Sozomenos ripete che la storia del Paphnutius sarebbe una favola inventata, soprattutto perché tra i Padri che hanno sottoscritto gli Atti del Concilio di Nicea non vi è nessuno che abbia questo nome. Nella traduzione latina di Cassiodoro-Epiphanio (Historia tripartita) di quest’episodio si dà solo un estratto di sedici righe dalla Storia del Sozomenos.

Recentemente ha indagato su questo racconto lo studioso tedesco Friedhelm Winckelmann, ed egli giunge alla conclusione, che si può considerare definitiva, che si tratta di un fatto inventato, perché la persona di Paphnuzio è stata tirata fuori solo più tardi, il suo nome appare solo nei manoscritti tardivi degli Atti del Concilio e perché scritti del IV secolo lo conoscono solo quale confessore della fede; solamente più tardi leggende agiografiche l’innalzano a taumaturgo e Padre del Concilio di Nicea.

Non esiste, però, per i canonisti medievali, come già detto, nessun dubbio sull’obbligatorietà, per la Chiesa Occidentale, della continenza di tutto il clero maggiore. E ciò certamente perché erano ben conosciuti da loro i documenti dei Concili occidentali, soprattutto dei Concili Africani (Graziano non dimostra, però, di conoscere il can. 33 di Elvira), dei Romani Pontefici e dei Padri. Tutti i canonisti sono generalmente d'accordo che la proibizione di sposarsi per i ministri maggiori sia da attribuirsi agli Apostoli.

Raimondo da Peñafort, che ha composto anche il Liber Extra di Papa Gregorio IX, parte centrale del Corpus Iuris Canonici dice: «I vescovi, i sacerdoti e i diaconi devono osservare la continenza anche con le loro spose (di prima). Questo, hanno insegnato gli Apostoli con il loro esempio e anche con le loro disposizioni come dicono alcuni secondo i quali la parola "insegnamento" (Dist. 84, can. 3) può essere interpretata in maniera varia. Ciò è stato rinnovato nel Concilio di Cartagine, come nella citata disposizione “cum in merito” di Papa Siricio».

Dopo le altre spiegazioni riassuntive, San Raimondo, viene a parlare delle ragioni dell'introduzione di tale obbligo:

"La ragione era duplice: sia la purezza sacerdotale, affinché così possano ottenere in tutta sincerità ciò che con la loro preghiera chiedono a Dio (Dist. 84, cap. 3 e dict. p.c. 1 Dist. 31); la seconda ragione è che possano pregare senza impedimenti (cfr. 1 Cor., 7, 5) ed esercitare il loro ufficio; perché non possono fare le due cose insieme: cioè servire la moglie e la Chiesa".

Il Concilio di Trento (1545 - 1563)

È da notare che i Padri del Concilio di Trento non solo rinnovarono tutti gli obblighi rispettivi, ma si rifiutarono anche di dichiarare la legge del celibato della Chiesa Latina una legge puramente ecclesiastica.

Ma la decisione più radicale del Concilio di Trento per la salvaguardia del celibato ecclesiastico fu la fondazione dei seminari per l'educazione dei sacerdoti, che è stata decisa dal noto canone 18 della Sessione XXIII ed imposta a tutte le diocesi. In questi seminari dovevano essere scelti i giovani non sposati per il sacerdozio, formati e fortificati per questo ministero.

d. Curzio Nitoglia